La legittimazione a contraddire - che non costituisce presupposto processuale - si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale; mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata