OPPOSIZIONE TERZO

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Sanzioni previste per interventi edilizi abusivi: casistica

Dal punto di vista oggettivo, la realizzazione su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici di un intervento in assenza di «super d.i.a.» o in totale o in parziale difformità da essa: deve ritenersi ricompresa, anche se non espressamente prevista, l’ipotesi della variazione essenziale, poiché sarebbe privo di senso punire la difformità parziale e lasciare priva di sanzione un’ipotesi più grave come quella dell’art. 32 T.U.

Le sanzioni civili previste in caso di abuso edilizio

L'art. 46 T.U. riprende in contenuti del previgente art.17 L.47/1985 e prevede che siano nulli gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, da cui non risultino gli estremi del permesso di costruire o della sanatoria o non sia allegata prova del pagamento della sanzione pecuniaria

Gli interventi di nuova costruzione

Sono interventi di nuova costruzione quelli che comportano la «trasformazione urbanistica del territorio» e che non rientrano nelle categorie della manutenzione, del restauro o del risanamento conservativo o della ristrutturazione.

La ristrutturazione urbanistica

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. f), T.U. sono quelli «rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale».

Il mutamento di destinazione d’uso

La modificazione del parametro urbanistico della destinazione d’uso in alcuni interventi è totalmente inibita (manutenzione straordinaria), in altri è permessa entro certi limiti (restauro e risanamento conservativo), mentre per altri ancora può essere il connotato peculiare (ristrutturazione e nuova costruzione).

Onerosità e gratuità degli interventi sottoposti a d.i.a. e s.c.i.a.

Gli interventi oggi assentibili con s.c.i.a. rimangono gratuiti, salvo diversa previsione della legge regionale, mentre quelli previsti dall’art. 22, co. 3, T.U. continuano ad essere sottoposti al pagamento degli oneri concessori.

Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: dalla d.i.a. edilizia alla procedura abilitativa semplificata; cenni sull’autorizzazione unica e sui poteri delle Regioni.

La disciplina della d.i.a. edilizia (artt. 22 e 23 T.U.) è esplicitamente richiamata dall’art. 12, co. 5, del D. Lgs. n. 387/2003, che prevede che possano essere realizzati mediante procedura semplificata gli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili (impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, e gli impianti ibridi )

La natura dell’art. 23 T.U. nei rapporti con la legislazione regionale

Una volta che con il c.l. n. 70/2011 si è definitivamente chiarito che la s.c.i.a. trova applicazione anche nel settore dell'edilizia, sia pure limitatamente ai c.d. interventi edilizi «minori», è necessario analizzare i profili procedimentali, la natura giuridica e il sistema sanzionatorio concepito dal legislatore.

La disciplina della d.i.a. contenuta nel T.U.: presentazione e soggetti legittimati; contenuto della denuncia; conformità urbanistica; asseverazione del professionista e sua responsabilità; termini di efficacia

La d.i.a. va presentata allo sportello unico per l'edilizia di cui all'art. 5 T.U. , dal «proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo»: così si esprime l'art. 23, co. 1, T.U., rinviando così all'interprete il compito di individuare precisamente i soggetti legittimati alla presentazione.

D.i.a. ed immobili vincolati: la soluzione del T.U.

Il T.U. ammette espressamente la possibilità di realizzare interventi sottoposti a d.i.a. anche su immobili vincolati, previo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla normativa sul vincolo e regolando le modalità di acquisizione dell'atto di assenso.

L'attività amministrativa che segue alla presentazione della d.i.a. (art. 23 T.U.)

Una volta ricevuta la d.i.a., lo sportello unico dell'edilizia dovrà comunicare all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento, entro dieci giorni, ai sensi dell'art. 20 T.U., dettato per il permesso di costruire, ma analogicamente applicabile anche alla d.i.a., sussistendo le medesime esigenze di assicurare all'interessato la partecipazione al procedimento

Autotutela e natura giuridica della d.i.a.; l'annullamento regionale della «super d.i.a.»

Due problematiche assai controverse, tra loro connesse, sono quelle della natura giuridica della d.i.a. e della possibilità per la P.A. di adottare provvedimenti di autotutela riferiti alla d.i.a stessa.

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