OTTEMPERANZA

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L'imposta di registro nei procedimenti ablativi: aliquote, atti plurimi e repertoriazione dei decreti d'esproprio

Le aliquote sono del 9% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi i provvedimenti di esproprio per p.u. e i trasferimenti coattivi, del 2% se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione del 12% «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali

L'imposta ipotecaria: esenzione e doppia imposizione

La fonte normativa dell’imposta ipotecaria è il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC - testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecari e catastali) il quale, in particolare, all’art. 1, 1° comma, prevede, quale presupposto per l’applicazione della prima di tali imposte (imposta ipotecaria), le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione ed annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari degli atti indicati nella tariffa allegata al Testo Unico stesso

USUCAPIBILITÀ DELLO SPAZIO SOVRASTANTE E SOTTOSTANTE AL SUOLO

E’ vexata quaestio, fin da tempi remoti, se la proprietà del fondo ricomprenda, nei limiti delle facoltà di godimento, lo spazio sottostante e sovrastante, e se tale spazio possa essere oggetto di autonomo dominio a prescindere dal suolo, nonché oggetto di diritti minori, con conseguente operatività dell’usucapione.

La vita in condominio

Con il termine condominio si fa riferimento ad un complesso di unità immobiliari caratterizzato dalla coesistenza di proprietà esclusive dei singoli condomini ed una comproprietà degli stessi sulle parti comuni accessibili da ogni unità abitativa. Già presente nella Roma tardo repubblicana era conosciuto con il nome di insula. Il legislatore non ha invece fornito alcuna definizione, limitandosi ad individuare nella norma di apertura della relativa disciplina le parti soggette a proprietà comune

Diritti e doveri del condomino

La conoscenza di diritti e doveri di ciascun condomino diviene fondamentale per un'intelligente e razionale gestione delle eventuali controversie, ma anche e soprattutto per prevenire ed evitare tali epiloghi. L’elevato tasso di litigiosità negli edifici condominiali si deve, in particolar modo, al fatto che i condomini hanno un’ iperbolica considerazione dei propri diritti, dimenticando spesso e volentieri quelli che sono i propri doveri e divieti. In questo modo si è sempre sul piede di guerra

I rapporti di vicinato: gli atti emulativi

L’art.833 cc, rubricato atti d’emulazione, prescrive che il proprietario non può fare atti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia. Tale limite incide sull’esercizio del diritto di proprietà, vietando tutti quei comportamenti che abbiano quale unico scopo quello di recare molestia o danno ai vicini. La norma è di facile comprensione, poiché risponde al più generale principio del neminem laedere. Soprattutto, prima di essere un principio giuridico è un dogma di civiltà

Atti emulativi: le immissioni, i rumori intollerabili, gli odori molesti

Secondo quanto previsto dall’art.844 cc, il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni «di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti, e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino» se non superano la normale soglia di tollerabilità, tenendo conto della condizione dei luoghi e dovendo contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Il criterio principale nella valutazione delle immissioni è quello della «normale tollerabilità»

Come reagire agli atti molesti dei vicini

In ragione dei rapporti di vicinato, di cui si auspica una buona tenuta per una pacifica e tranquilla convivenza, sarebbe opportuno evitare, sulle prime, il ricorso alla tutela penale. L’esasperazione cui può condurre una condotta molesta induce il più delle volte a reagire in via estrema, più con l’intento di “dare una lezione” al vicino, che per porre rimedio al casus belli. Ma in queste situazioni è meglio non agire d’impulso ed affidarsi alla ragione. Una soluzione bonaria è sempre più utile

Rimedi alle molestie condominiali: la tutela pubblicistica e l'esposto al sindaco

Se la fonte del rumore è rappresentata da un’attività commerciale, un primo rimedio esperibile è quello in via amministrativa, attraverso la presentazione di un esposto al Sindaco del Comune di residenza, contenente le generalità della parte istante e quelle del soggetto disturbatore, con l’indicazione degli orari e dei rumori che provocano molestia. Contestualmente va presentata richiesta di intervento dell’Agenzia regionale dell’ambiente (Arpa), affinché effettui un sopralluogo di verifica

Tutela civilistica alle molestie condominiali: l’inibitoria, il ricorso d’urgenza e l’azione di manutenzione

Qualora si decida di adire l’autorità giudiziaria, poiché risultati vani gli espedienti stragiudiziali (richiami verbali, diffide dell'amministratore, esposti), si devono mettere in conto le spese consistenti e i tempi lunghi per la definizione del giudizio. È opportuno, quindi, sincerarsi previamente della fondatezza delle proprie ragioni, per evitare azioni inutili e sconvenienti. A tal proposito giova premunirsi con registrazioni e testimoni che attestino la veridicità delle molestie subite

La tutela penalistica alle molestie condominiali

Il compimento di atti molesti può, talvolta, costare davvero caro, laddove valga ad integrare talune fattispecie contravvenzionali, come quelle di cui agli artt.659 cp “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” e 674 cp “Getto pericoloso di cose”. Nella prima ipotesi di reato la nozione di disturbo può essere integrata da varie condotte che, a livello civilistico, producono le ormai note immissioni rumorose. La norma fa, infatti, riferimento a schiamazzi, rumori, strepiti di animali

Il reato di stalking esteso al condominio

Il termine inglese stalking è ormai invalso nel linguaggio giuridico corrente ad indicare ciò che il legislatore ha tipizzato nel reato di atti persecutori di cui all’art.612 bis cp ed, invero, l’anglicismo è perfettamente traducibile col termine persecuzione. Nella scelta terminologica è riassunta la dinamica attuativa dello stesso. Infatti, la condotta di stalking si sostanzia in una serie di comportamenti di minacce e molestie reiterate, perpetrati nonostante l’opposizione del destinatario

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