CATASTO CARTOGRAFIA

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Struttura e organizzazione delle nuove Commissioni Censuarie

Per il catasto terreni le competenze delle Commissioni sono rimaste quasi immutate mentre per il catasto fabbricati esse sono state suddivise tra la sezione catasto urbano, che opera in merito all’aggiornamento del sistema vigente, attraverso le attività di analisi ed approvazione dei processi di integrazione dei quadri tariffari, e quella dedicata alla riforma del catasto fabbricati con attribuzioni specificamente mirate alla realizzazione del nuovo sistema di estimi patrimoniali e reddituali.

Il processo di determinazione degli estimi del catasto dei terreni

Il nuovo catasto dei terreni, nella strutturazione che ancora oggi lo caratterizza, è entrato in conservazione per la maggior parte dei comuni italiani nel 1941 con estimi riferiti al triennio economico 1937-39. Successivamente, con il R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589 è stato introdotto un secondo reddito imponibile oltre a quello dominicale ordinario: quello agrario, con la determinazione delle tariffe di entrambi i redditi con riferimento all’azienda tipo ed alla produzione lorda vendibile.

Il processo di determinazione degli estimi del catasto urbano

La misura della consistenza di ciascuna unità immobiliare inventariata – oltre a costituire un elemento informativo fondamentale – è determinante nel calcolo della rendita catastale da attribuire alla stessa unità, in quanto unico fattore variabile nel calcolo della rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti alla stessa categoria e classe. Pertanto, i criteri di determinazione della consistenza debbano essere univoci ed applicati in modo uniforme sul territorio nazionale.

Le principali linee innovative previste dalla riforma del catasto fabbricati

La legge 11 marzo 2014, n. 23 ripropone, all’art. 2, i principi e criteri direttivi di un processo riformatore del catasto fabbricati, in parte già anticipati da precedenti e disattese normative, al fine di assicurare una maggiore equità e trasparenza al sistema tecnico-estimativo, ma anche un rinnovato e più efficace supporto alle attività della pubblica amministrazione e alle politiche di conservazione e sviluppo territoriale ed ambientale.

Il catasto e le unità immobiliari

Il catasto edilizio urbano costituisce l'inventario di tutti fabbricati presenti sul territorio nazionale, contenente informazioni per l’identificazione del bene, dei dati anagrafici dei titolari di diritto reali sullo stesso, della sua natura tecnica, della redditività dell’immobile medesimo. Per il censimento in catasto gli immobili sono stati suddivisi in due macroinsiemi, costituiti uno dalle unità immobiliari ordinarie e l’altro dalle unità immobiliari a destinazione speciale o particolari

Unità immobiliari a destinazione speciale e loro rendita annuale

Si tratta delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere da fabbricati costruiti per speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale e non suscettibili di una utilizzazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni (unità a destinazione speciale), nonchè per particolari costruzioni quali: stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittima ed aerea, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto

Il calcolo della rendita di un'unità immobiliare speciale: il procedimento diretto

Consiste nella comparazione tra bene oggetto di attribuzione di rendita con beni similari dei quali si conoscano caratteristiche tecniche ed economiche. Il calcolo della rendita catastale passa attraverso la determinazione del reddito annuo lordo ritraibile dall’immobile, da cui devono essere detratte le spese e le perdite eventuali, escluse quelle relative a: imposte, decimi canoni, livelli, debiti, pesi ipotecari e censuari. Spese e perdite si determinano con riferimento a condizioni normali

La stima di un'unità immobiliare speciale: il procedimento indiretto

Qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione relativo allo stato attuale delle unità immobiliari. La stima indiretta si articola in 2 sub metodologie operative: una fa riferimento al valore fondiario, l’altra prende a base di calcolo il costo di ricostruzione deprezzato per vetustà, ciascuna utilizzabile in relazione ai dati di mercato disponibili

L'Agenzia del Territorio: le tabelle per la determinazione della vetustà

Per armonizzare il comportamento dei vari Uffici provinciali e per supportare i liberi professionisti incaricati dalla proprietà di produrre gli atti di aggiornamento catastali ha standardizzato le modalità di apprezzamento del deperimento per vetustà degli immobili sia con riguardo alle unità immobiliari costruite prima del biennio economico 1988-89 ed espresso nuovi concetti per alcuni casi di componenti immobiliari a rapido deperimento, ancorchè costruite dopo il suddetto biennio economico

Particolari casi di tipo mappale

In alcuni casi può essere necessario dichiarare al catasto edilizio urbano un fabbricato già censito al catasto dei terreni, tanto se ivi individuato come fabbricato rurale, quanto se fabbricato iscritto alla partita speciale 1. In deroga alle normali procedure di predisposizione del tipo mappale, il tipo di aggiornamento cartografico può essere compilato sulla base di un estratto di mappa autoallestito, anche con l’adozione di PREGEO 10. Nel libretto PREGEO si compilano le sole righe 0, 9 e 6

Particolari adempimenti amministrativi nell'aggiornamento cartografico e catastale

La legge 679/69 ha introdotto l’obbligo, per i possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati, di produrre una denuncia di cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani. Tale adempimento è assolto attraverso la predisposizione del cosiddetto tipo mappale, da presentare in catasto, per specifica previsione normativa, nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali

Annullamento di un tipo nell'aggiornamento cartografico e catastale: la fusione di particelle

In alcuni casi i soggetti interessati che abbiano prodotto un atto di aggiornamento cartografico possono richiedere l’annullamento nel caso che non risultino più necessari alle loro finalità. In seguito ai numerosi tipi di frazionamento approvati la quantità delle particelle conservate tende a crescere in misura considerevole. Spesso si tratta infatti di piccole particelle di nessuna rilevanza topografica e di scarsissima importanza tributaria, che tuttavia rendono difficoltosa la consultazione

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