Struttura e organizzazione delle nuove Commissioni Censuarie

Il decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, disciplinante la “Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie”, ha innovato significativamente la struttura ed il panorama operativo delle Commissioni censuarie differenziando in particolare le attribuzioni afferenti il catasto urbano.
Di fatto per il catasto terreni, le competenze, in seguito esaminate nel dettaglio, sono rimaste praticamente immutate, nel senso che la Commissione censuaria locale continua ad esercitare le tradizionali funzioni di verifica ed approvazione dei rinnovati quadri di qualificazione e classificazione, e dei connessi prospetti tariffari, relativamente ai comuni della propria circoscrizione, concorrendo altresì alle operazioni di revisione generale degli estimi, soggette alla ratifica della Commissione censuaria centrale per finalità perequative.
Mentre, per il catasto fabbricati, come già anticipato, le competenze sono state suddivise tra la sezione catasto urbano, che opera in merito all’aggiornamento del sistema vigente, attraverso le attività di analisi ed approvazione dei processi di integrazione dei quadri tariffari, e quella dedicata alla riforma del catasto fabbricati con attribuzioni specificamente mirate alla realizzazione del nuovo sistema di estimi patrimoniali e reddituali.

Per quanto concerne il funzionamento delle Commissioni censuarie locali, si precisa quanto segue:
- funzioni di segreteria: sono assicurate da un segretario, appartenente ai ruoli dell'Agenzia delle entrate, nominato dal Direttore regionale della stessa Agenzia.
- poteri istruttori: le commissioni hanno facoltà di richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e ai Comuni.
- deliberazioni: sono valide in presenza della maggioranza dei componenti. In caso di mancanza del numero di componenti necessario per la validità delle deliberazioni, il presidente della commissione può designare i componenti di altre sezioni. Le decisioni sono assunte a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.
- scioglimento: se le Commissioni non si riuniscono o non deliberano nei termini fissati, il presidente del tribunale, su segnalazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, può disporne lo scioglimento e il rinnovo per la totalità dei membri.


Costituzione ed insediamento

Di seguito vengono richiamate le modalità per la designazione dei componenti delle commissioni censuarie locali e la loro costituzione.

Entro 60 giorni dalla richiesta del competente Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, i soggetti istituzionali previsti dalla norma provvedono alla designazione al Presidente del tribunale competente territorialmente, dandone notizia al Direttore regionale, di un numero almeno doppio di soggetti rispetto a quello dei membri da nominare. Nei 30 giorni successivi il Presidente del tribunale sceglie, nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 3 del decreto in esame, i componenti della commissione censuaria locale.

In caso di mancata o incompleta designazione, la scelta è operata, di norma, tra i soggetti iscritti all'albo dei consulenti tecnici, previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Ricevuta la comunicazione dei nominativi selezionati, il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti dandone comunicazione agli interessati.

Per la designazione dei componenti della commissione censuaria centrale, provvedono - entro 90 giorni dalla richiesta del Direttore dell'Agenzia delle entrate – gli Organi di autogoverno dei magistrati, l’ANCI, il MIUR e, per quanto concerne gli esperti di economia ed estimo rurale ed urbano, di statistica ed econometria, lo stesso MEF su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare. Quindi il Ministro dell'economia e delle finanze nomina con proprio decreto i componenti della Commissione censuaria centrale. Il Presidente della commissione censuaria centrale [Omissis - versione integrale presente nel testo].

Allo stato, sono in corso di designazione i membri delle varie commissioni per il successivo insediamento, che dovrà avvenire, salvo proroghe, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e quindi entro il 27 gennaio 2016.
Fino alla suddetta data di insediamento, continuano ad operare le commissioni previste dal
Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650/1972, come modificato dal
decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.


Attività della sezione “catasto terreni” e iter approvativi

Le competenze della sezione “catasto terreni” della commissione censuaria locale sono fissate dall’articolo n. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 198/2014 come di seguito precisato:
a) esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione;
b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto
terreni, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle predette operazioni.

Nel solo caso di revisione generale degli estimi, la Commissione censuaria centrale provvede alla ratifica delle deliberazioni assunte dalle Commissioni censuarie locali, al fine di assicurare la perequazione degli stessi estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Dalla suddetta descrizione emerge che le nuove attribuzioni sono invariate rispetto a quelle precedentemente stabilite dal D.P.R. n. 650/72.

Contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai quadri delle qualità e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni è ammesso ricorso da parte dell'Agenzia delle entrate, dei
Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.


Attività della sezione “catasto urbano” e iter approvativi

Le competenze della sezione “catasto urbano” della commissione censuaria
locale sono fissate dall’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2014, come segue:
a) esaminano e approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione,
b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.

A differenza della sezione terreni, dalla suddetta descrizione si evince che le nuove attribuzioni di questa sezione risultano ridotte rispetto a quelle precedentemente stabilite dal D.P.R. n. 650/72. In particolare non risultano confermate le competenze, in precedenza attribuite, in materia di esame ed approvazione dei quadri tariffari nelle operazioni di revisione generale delle tariffe d’estimo.
Appare del tutto evidente la ratio della suddetta previsione, che limita le attribuzioni della sezione in esame alle integrazioni dei quadri tariffari e, per quanto precisato nella nota n. 35, verosimilmente anche alle revisioni parziali, essendo stato previsto dal legislatore un processo di riforma strutturale del sistema estimativo del catasto fabbricati.

Anche nella fattispecie, contro le decisioni delle Commissioni censuarie locali, in merito al quadro delle categorie e delle classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni,
è ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale da parte dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate come già in precedenza precisato.


Attività della sezione “riforma catasto fabbricati”

Le competenze della sezione “riforma catasto fabbricati” della commissione
censuaria locale sono fissate dall’articolo n. 14, comma 3, del decreto legislativo in esame, e sono le seguenti.

Le commissioni censuarie locali, nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, in ordine alla validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2), e lettera i), n. 1), della legge 11 marzo 2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione.

Ove la commissione censuaria locale non abbia validato le funzioni statistiche entro il termine suddetto o l'Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, la Commissione censuaria centrale provvede, entro novanta giorni dalla ricezione dei relativi prospetti, in ordine alla definitiva validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazione.

Da quanto sopra discende chiaramente come, a differenza delle attività svolte dalle altre sezioni della Commissione, il decreto legislativo in esame non ha previsto alcuna possibilità di ricorso, da parte dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, avverso le decisioni assunte dalle Commissioni censuarie locali in tema di validazione delle funzioni statistiche. Di contro, questa facoltà è stata implicitamente confermata per l’Agenzia delle entrate, ove si consideri che, nel caso di mancata conformazione delle commissioni locali alle eventuali osservazioni dell’Agenzia delle entrate, è previsto l’intervento della Commissione centrale ai fini della validazione delle funzioni.

E’ appena il caso di sottolineare che detto indirizzo appare incoerente con quanto previsto per le altre due sezioni e soprattutto limitativo dei diritti di tutela dei soggetti interessati.


Attività della commissione censuaria centrale

Anche la Commissione censuaria centrale, come quelle locali, è stata articolata in tre sezioni. Le rispettive competenze sono fissate dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 198/2014, come di seguito precisato.

In materia di Catasto terreni
a) decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni;
b) nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero alle variazioni delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe stesse da parte degli uffici competenti. Se nel termine previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14, le commissioni provinciali o quelle locali non si siano pronunciate, provvede in sostituzione.

In materia di Catasto edilizio urbano
decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito al quadro delle categorie e delle classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni.

In materia di Riforma catasto fabbricati
Ove la commissione censuaria locale non abbia validato le funzioni statistiche di cui al comma 3 dell'articolo 14 [Omissis - versione integrale presente nel testo].


Altri adempimenti

La Commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in ordine alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall'Agenzia delle entrate. Inoltre, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, la commissione censuaria centrale dà parere:
a) su richiesta dell'amministrazione finanziaria, in ordine alle operazioni catastali per le quali detto parere è previsto come obbligatorio;
b) a richiesta degli organi istituzionali competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali, disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;
c) a richiesta dell'amministrazione finanziaria sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.