CATASTO CARTOGRAFIA

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Evoluzione normativa sui criteri di accatastamento dei fabbricati rurali conseguenti alle pronunce della Corte di Cassazione

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha sciolto i dubbi in tema di censimento catastale dei fabbricati rurali, optando per la posizione assunta dalla Corte di Cassazione, stabilendo che gli immobili per potere beneficiare delle agevolazioni fiscali per le costruzioni rurali devono essere inquadrati nelle categorie catastali A/6 o D/10 (cfr. art. 7, comma 2bis).

Modalità di accertamento della categoria catastale dei fabbricati rurali

Per l'attuazione del processo di variazione della categoria catastale per i fabbricati rurali già censiti con effetto retroattivo all’ultimo quinquennio c’è stata una interferenza normativa tra il D.L. 70/2011 e il D.L. 201/2011: con l’entrata in vigore della seconda norma ed in particolare con l’emanazione del D.M. economia e finanze 26/7/2012, ivi previsto, sono state stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità.

Riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini fiscali

A partire dall’entrata in vigore dell’articolo 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133 che ha disposto la inventariazione nel catasto edilizio urbano anche delle costruzioni rurali, sono stati previsti, per la prima volta, criteri diversificati per il riconoscimento della ruralità tra abitazioni ed immobili rurali destinati ad usi diverso dalla residenza.

Il trattamento fiscale dei fabbricati rurali e dei terreni agricoli

La normativa che disciplina l’imposta sul reddito ha previsto l’esenzione del reddito dei fabbricati delle costruzioni rurali, se e in quanto beni strumentali dei terreni a destinazione agricola essendo lo stesso già compreso nella redditività propria commisurata ai redditi dominicali ed agrari delle particelle di terreno delle quali costituiscono pertinenze.

La voltura catastale degli immobili in successione ereditaria

Gli eredi, entro trenta giorni dalla registrazione della dichiarazione di successione per gli immobili ereditati, sono tenuti autonomamente alla presentazione della domanda di volture in catasto. Anche se il catasto, ad oggi, è incorporato nello stesso Ufficio delle Entrate, si tratta di un adempimento separato costituente uno specifico procedimento amministrativo.

La nuova dichiarazione telematica di voltura catastale per successione ereditaria

L’uso della procedura di inoltro telematico della dichiarazione di successione è stato disciplinato con il Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 27-12-2016 – prot 231243.- “Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.”

L'autoliquidazione ed il pagamento delle imposte di successione immobiliare

Con l’applicazione delle nuove modalità telematiche di presentazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, le imposte da autoliquidare sono calcolate dalla procedura che allestisce il quadro EF che tiene luogo al prospetto di liquidazione approvato con Decreto Ministeriale 21 maggio 1997 ed allegato al modello approvato con il Decreto Ministeriale 10 gennaio 1992.

Catasto e fiscalità immobiliare

Il sistema catastale è articolato in terreni e fabbricati, con archivi alfanumerici autonomi, le cui informazioni sono georeferenziate alle basi cartografiche. Tra le informazioni conservate, oltre a quelle descrittive, sono presenti quelle di natura economica, costituite dalle rendite catastali delle unità immobiliari urbane e dei redditi dei terreni, la cui finalità originaria principale è stata quella di fornire una base di riferimento perequata per l'applicazione delle imposte sul reddito

L’attuale assetto delle Commissioni Censuarie

Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, “Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n.23”, ha ridisegnato significativamente l’assetto e le competenze delle commissioni censuarie, prevedendo all'interno di esse una presenza paritetica tra i rappresentanti delle parti pubblica e privata, assicurando in tal modo un incisivo contributo di questa ultima alla definizione dei nuovi estimi.

Struttura e organizzazione delle nuove Commissioni Censuarie

Per il catasto terreni le competenze delle Commissioni sono rimaste quasi immutate mentre per il catasto fabbricati esse sono state suddivise tra la sezione catasto urbano, che opera in merito all’aggiornamento del sistema vigente, attraverso le attività di analisi ed approvazione dei processi di integrazione dei quadri tariffari, e quella dedicata alla riforma del catasto fabbricati con attribuzioni specificamente mirate alla realizzazione del nuovo sistema di estimi patrimoniali e reddituali.

Il processo di determinazione degli estimi del catasto dei terreni

Il nuovo catasto dei terreni, nella strutturazione che ancora oggi lo caratterizza, è entrato in conservazione per la maggior parte dei comuni italiani nel 1941 con estimi riferiti al triennio economico 1937-39. Successivamente, con il R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589 è stato introdotto un secondo reddito imponibile oltre a quello dominicale ordinario: quello agrario, con la determinazione delle tariffe di entrambi i redditi con riferimento all’azienda tipo ed alla produzione lorda vendibile.

Il processo di determinazione degli estimi del catasto urbano

La misura della consistenza di ciascuna unità immobiliare inventariata – oltre a costituire un elemento informativo fondamentale – è determinante nel calcolo della rendita catastale da attribuire alla stessa unità, in quanto unico fattore variabile nel calcolo della rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti alla stessa categoria e classe. Pertanto, i criteri di determinazione della consistenza debbano essere univoci ed applicati in modo uniforme sul territorio nazionale.

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