CATASTO CARTOGRAFIA

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La modifica del classamento catastale di un edificio: motivazioni

Quando procede all'attribuzione d'ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l'unità immobiliare.

Il classamento degli opifici: centrali elettriche e stazioni portuali

E' illegittima la determinazione della rendita catastale di opifici o impianti industriali che, successivamente al 17 marzo 2005, consideri gli elementi costitutivi fisicamente non incorporati al suolo, facendo applicazione dell'art. 1, comma 540, della L. n. 311 del 2004 dopo l'abrogazione dello stesso, abrogato a decorrere da tale data.

Procedura DOCFA per l'attribuzione della rendita catastale

Al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale e segnatamente in sede contenziosa, la rendita proposta, qualora essa sia frutto di un errore di fatto o di diritto che l'amministrazione stessa, conformandosi alla legge, è tenuta a correggere, se lo ritenga sussistente, prima ancora del giudice.

Determinazione ed attribuzione delle rendite catastali agli immobili

Ai fini fiscali il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, richiamato dall'art. 52 D.P.R. 131/1986, dai quali si ricava appunto, in senso inverso, il saggio di capitalizzazione.

Controversie relative alla determinazione della rendita catastale

La prova della congruità della rendita catastale può essere fornita dall'amministrazione facendo riferimento alle rendite attribuite ad analoghe costruzioni nella medesima zona, trattandosi di un criterio razionale quasi indispensabile per attribuire "valori di mercato" o "rendite di mercato".

Determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale

Nella determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale, l'attribuzione, prescritta dagli artt. 2 e 10 d. lgs. 347/1999 dello stesso valore assegnato ai fini dell'imposta di registro va intesa senza prescindere dalla diversità di oggetto propria di ogni singola imposta.

Valutazione del bene immobile ai fini dell'imposta di registro

Ai fini dell'imposta di registro, la valutazione del bene immobile deve essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo, tuttavia, occorre tener conto dell'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica in quanto esso è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile.

La normativa in tema di accatastamento dei fabbricati rurali

Il D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 ha specificato che le modalità da seguire per l’accatastamento sono quelle ordinariamente previste per i fabbricati urbani. Devono quindi essere prodotti: il tipo mappale per l’inserimento in mappa del perimetro del fabbricato, redatto con la procedura PREGEO 10 da parte di un tecnico professionista abilitato; la dichiarazione delle unità immobiliari per il censimento al catasto urbano, redatto con la procedura DOCFA 4 sempre da parte di un tecnico abilitato.

Evoluzione normativa sui criteri di accatastamento dei fabbricati rurali conseguenti alle pronunce della Corte di Cassazione

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha sciolto i dubbi in tema di censimento catastale dei fabbricati rurali, optando per la posizione assunta dalla Corte di Cassazione, stabilendo che gli immobili per potere beneficiare delle agevolazioni fiscali per le costruzioni rurali devono essere inquadrati nelle categorie catastali A/6 o D/10 (cfr. art. 7, comma 2bis).

Modalità di accertamento della categoria catastale dei fabbricati rurali

Per l'attuazione del processo di variazione della categoria catastale per i fabbricati rurali già censiti con effetto retroattivo all’ultimo quinquennio c’è stata una interferenza normativa tra il D.L. 70/2011 e il D.L. 201/2011: con l’entrata in vigore della seconda norma ed in particolare con l’emanazione del D.M. economia e finanze 26/7/2012, ivi previsto, sono state stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità.

Riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini fiscali

A partire dall’entrata in vigore dell’articolo 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133 che ha disposto la inventariazione nel catasto edilizio urbano anche delle costruzioni rurali, sono stati previsti, per la prima volta, criteri diversificati per il riconoscimento della ruralità tra abitazioni ed immobili rurali destinati ad usi diverso dalla residenza.

Il trattamento fiscale dei fabbricati rurali e dei terreni agricoli

La normativa che disciplina l’imposta sul reddito ha previsto l’esenzione del reddito dei fabbricati delle costruzioni rurali, se e in quanto beni strumentali dei terreni a destinazione agricola essendo lo stesso già compreso nella redditività propria commisurata ai redditi dominicali ed agrari delle particelle di terreno delle quali costituiscono pertinenze.

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