DETERMINAZIONE

Stai vedendo 14-24 di 24 risultati

L'istanza di nomina del collegio peritale per la determinazione dell'indennità di esproprio

Il momento di impulso per la nomina del collegio dei tecnici di cui all'art. 21 T.U. espropri è dato dall’istanza del soggetto avente interesse (proprietario), la quale, una volta pervenuta positivamente in relazione all’invito di cui al comma 2 dell’art. 21, produce l’obbligo per l’autorità espropriante di provvedere (art. 21 comma 3).

La nomina del terzo tecnico nel collegio per la determinazione definitiva dell'indennità di esproprio

Se il tecnico indicato dal proprietario trova la sua legittimazione nella nomina dell’Autorità espropriante che, a sua volta “ufficializza” il proprio, probabilmente con atto amministrativo dedicato, quello dichiarato “terzo” è invece nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario rientra il bene oggetto di ablazione e di cui si deve rendere definitiva la stima indennitaria rispetto alle parti coinvolte. (art. 21, comma 4, T.U.Es.).

Facoltà partecipative degli espropriandi al procedimento peritale di determinazione dell'indennità di esproprio

L’art. 21, commi 7 e 8, T.U.Es. disciplina la fase di apertura alle espressioni di volontà del privato che subisce la procedura ablatoria all'avvio delle operazioni del collegio peritale tramite il “sopralluogo” sull’area oggetto di esproprio.

L’impugnazione della decisione del collegio arbitrale ex art. 54 del d.P.R. 327/2001

L’art. 54 del d.P.R. 327/2001 fissa i presupposti per l’esercizio dell’azione di opposizione alla stima, sia quella divenuta definitiva ad opera della Commissione provinciale espropri ex art. 41 T.U.Es., sia quella determinata mediante operazione peritale della terna tecnica.

Determinazione dell'indennità definitiva e giudiziale

Uno dei possibili esiti della notifica dell’indennità provvisoria di espropriazione è la mancata accettazione alla quale faranno seguito: il deposito dell'indennità, l'emanazione e l'esecuzione del decreto di esproprio. Se la vicenda ablatoria può dirsi conclusa con il trasferimento del bene, non così è per la quantificazione dell'indennità. Nel caso di mancata accettazione l’Autorità espropriante dovrà, infatti, attivare il procedimento per la determinazione della indennità definitiva (art.21)

Determinazione dell'indennità definitiva: il collegio dei tecnici

Il collegio è composto da 3 tecnici, di cui due nominati dall’Autorità espropriante e uno dal Presidente del Tribunale. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza. Tale disposizione induce ad una riflessione circa la composizione del collegio: è necessario che esso sia composto da 3 tecnici o ne sono sufficienti 2? La nomina di un tecnico il cui apporto è irrilevante non è in contrasto con i principi di economicità e semplificazione dell'azione amministrativa?

Determinazione dell'indennità definitiva: la commissione provinciale

Se entro 20 giorni dall’invito a pronunciarsi circa l'intenzione di avvalersi del collegio dei tecnici, l’interessato non ha chiesto la procedura collegiale, l’Autorità espropriante fa istanza alla Commissione provinciale di pronunciarsi. La determinazione definitiva perviene all’Autorità espropriante che provvede a darne notizia a tutti coloro che risultino essere titolari di diritti. L’iter di determinazione dell’indennità definitiva nella procedura accelerata è lo stesso di quella ordinaria.

Indennità provvisoria di espropriazione: determinazione e notifica

I momenti di contraddittorio hanno una finalità precisa: consentire la quantificazione dell’indennità di espropriazione attraverso un processo in cui rilevante è anche il contributo del creditore stesso dell'indennità. In buona sostanza consentire una quantificazione della “giusta indennità”, idonea a favorire il raggiungimento di un accordo tra le parti. L’Autorità espropriante procederà alla determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione, valutate le osservazioni degli interessati

Cessione pro quota e rideterminazione dell’indennità provvisoria di espropriazione

Le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno affermato la natura unitaria della indennità di espropriazione; il corrispondente diritto di credito non è frazionabile in diritti autonomi fino a quando la indennità stessa, unitariamente intesa, non diventi definitiva. Per quanto riguarda la rettifica di errori od omissioni non può mettersi in dubbio la possibilità per l’autorità espropriante di correggere ed integrare il provvedimento di determinazione dell'indennità provvisoria che risulti errato

La determinazione dell’indennità di esproprio

il promotore dell’espropriazione offre al soggetto passivo l’indennità, che deve essere determinata in via provvisoria prima dell’emanazione del decreto di esproprio. Se il proprietario ritiene di accettare l’indennità provvisoria, questa viene pagata; in caso contrario, questa viene depositata presso la Cassa depositi e prestiti e il soggetto passivo viene invitato a comunicare se intende ricorrere alla determinazione dell’indennità in via peritale.

Determinazione e rideterminazione dell’indennità provvisoria

La determinazione provvisoria della indennità dovrà essere effettuata secondo i criteri di cui agli artt. 32 e segg. del DPR 327/2001. Le procedure accelerate non consentono, infatti, alcuna deviazione rispetto ai criteri di quantificazione ivi previsti. La peculiarità della procedura in esame consiste semmai, come già in precedenza evidenziato, nella deroga all’iter procedimentale ordinario di determinazione della indennità, con particolare riferimento ai momenti di contraddittorio.

Momento di determinazione della indennità di occupazione

Il decreto d’occupazione d’urgenza non richiede, per la sua legittimità, come affermato ormai da costante indirizzo giurisprudenziale, la contestuale determinazione della relativa indennità, che può essere contenuta in un atto distinto e successivo del procedimento (TAR FI 555/2007, FI 214/2007, PZ 69/2006, CGA 677/2005, SA 2008/2004).

Pagina 2 di 2 2