La L. n. 865 del 1971, art. 17 riconosce il diritto alla cosiddetta indennità aggiuntiva in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), condizionando la concreta erogazione del beneficio alla utilizzazione diretta agraria del terreno, ravvisabile, secondo il combinato disposto degli artt. 2083, 2135 e 2751 bis cod. civ. in tutte quelle ipotesi in cui la colti ...