L'ente espropriante, che resta pur sempre "dominus" della procedura anche nella ipotesi in cui ricorra (L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 60) all'istituto della delega, è responsabile dell'operato del delegato (si tratti di un ente di una cooperativa o di un'impresa), poiché la legge dispone che l'espropriazione si svolge non soltanto "in nome e per conto" del delegante, ma anche "d'intesa" con quest'ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di st ...