Secondo la Cassazione, la destinazione del bene allo scopo per cui è stato espropriato può avvenire solamente entro il termine finale di P.U. decorso inutilmente il quale, l’opera non può più essere realizzata, e dunque non può più configurarsi la possibilità stessa di destinare il bene espropriato all’uso pubblico, ovvero nel termine di dieci anni dall’immissione in possesso. Pertanto dalla cessazione del regime di indisponibilità , sorge il diritto alla retrocessione (prescrizione decennale)