La sentenza n. 348/2007 della Corte cost. sul valore agricolo come misura di calcolo dell’indennità di esproprio

Il sistema indennitario previsto dall’art. 16 della legge 865/1971 viene messo in discussione già nel 1980 quando la Consulta con la sentenza n. 5 ne mina il contenuto in quanto in contrasto con i principi di cui all’art. 42 della nostra Carta Costituzionale.

Con la suddetta pronuncia viene dichiarato incostituzionale il valore agricolo come misura di calcolo dell’indennità di esproprio.
Più segnatamente, la Consulta ritiene fondati i motivi oggetto di rimessione delle ordinanze depositate in merito al dubbio di costituzionalità dell’art. 16, modificato dall’art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, in primo luogo in relazione al valore di un terreno edificabile, in quanto trattare con il valore agricolo medio terreni di natura edificabile genera la liquidazione di indennizzi irrisori ed il conseguente svilimento della tutela della proprietà privata, che diversamente deve essere ristorata rispet... _OMISSIS_ ...eristiche proprie del bene; in secondo luogo perché è in contrasto con i principi di cui all’art. 3, comma 1 Cost., per cui a situazione eguale deve corrispondere un trattamento paritario, non così se si applicassero i valori agricoli medi, perché prescindendo dalle caratteristiche effettive del bene tratterebbero in maniera diversa beni che invece rientrano in una condizione omogenea.
In buona sostanza, si interveniva soltanto in merito ai terreni edificabili in considerazione della particolare natura che veniva così ad essere completamente “ignorata”.
Non così per le aree agricole che continuavano ad essere trattate secondo i V.A.M. nel pieno rispetto della legittimità costituzionale.
L’insorta questione troverà com’è noto una cristallizzazione soltanto nella più recente pronuncia n. 348 del 2007, in cui la Consulta assume una veste definitiva a... _OMISSIS_ ...ve; il diritto interno con i principi europei interpretati ed applicati nelle decisioni della CEDU.
Di poca importanza gli interventi del legislatore dopo la pronuncia della Corte del 1980, con la legge n. 385/1980 viene infatti introdotta soltanto una semplice clausola che potremo definire “di sospensione” di quanto oggetto di censura.
La prevista clausola ricorreva all’istituto del cd. “conguaglio” per armonizzare il valore agricolo alle peculiarità del fondo, in modo che in un secondo “momento” rispetto a quello di una prima valutazione del bene, si potesse equilibrare le sorti indennitarie del bene tenendo conto anche della stima fatta dal proprietario.
Vieppiù che la legge n. 385/1980 rinviava cautamente a disciplina futura per la correzione definitiva dei criteri di valutazione.
Tuttavia, anch’essa verrà fatta oggetto di caducazione... _OMISSIS_ ...n decisione n. 223 del 19/07/1983, che ripristinava il principio del valore venale sancito dall’art. 39 della legge madre n. 2359 del 1865, poi come sappiamo definitivamente abrogato dall’art. 58 del d.P.R. 327/2001.
Un mutamento più radicale verrà introdotto dalla legge n. 359 del 1992, il cui art. 5 bis, discriminando la valutazione delle aree agricole secondo le disposizioni del Titolo II della legge 865/1971, determinerà per i soli beni a classificazione edificabile la valutazione secondo il metodo di calcolo di cui all’art. 13, terzo comma, della legge n. 1892 del 1885, ossia la media del valore dei beni ed il reddito dominicale rivalutato con falcidia totale nella misura del 40%.
Si perviene così, e non facilmente, alla decisione della Corte costituzionale del 2007, in cui la Consulta interverrà nuovamente in argomento caducando definitivamente il suddetto art. 5 bis del D.L. n. 333 del 11/0... _OMISSIS_ ...ito nella legge n. 359/1992.
I criteri di valutazione di un bene di natura edificabile verranno disciplinati dal legislatore con l’art. 2, comma 891 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che modificherà l’art. 37, commi 1 e 2 del d.P.R. 327/2001 ripristinando di fatto l valore di mercato senza alcun tipo di limitazione.
Senza dilungarci sui rapporti tra le fonti comunitarie e quelle costituzionali, così come tra quelle costituzionali e quelle ordinarie, dettagliate nella pronuncia n. 348, occorre ora soffermarci sui principi sovranazionali che hanno animato la volontà perentoria della Consulta e l’imposizione sul legislatore per l’adattamento del diritto nazionale.
In tal senso, affrontata e superata la problematica inerente la disposizione dell’art. 117 nella sua formulazione rinnovata, la Corte giudica fondata la questione di illegittimità dell’art. ... _OMISSIS_ ... in contrasto con l’art. 1 del Primo protocollo della CEDU, sottoposto al “maglio” applicativo della giurisprudenza della Corte Europea, che prevede una serie di principi a protezione della “proprietà privata”, tra cui quello di “proporzionalità e congruità” delle somme riconosciute a titolo indennitario per l’esproprio di terreni edificabili ed il valore reale che a questi immobili deve essere imputato per la loro particolare destinazione.
Richiamata sul punto la sentenza n. 283 del 1993, in particolare sul concetto del “serio ristoro”, la Consulta non ritiene giustificabile che una valutazione del bene possa essere fatta secondo criteri astratti e non direttamente riconducibili alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene.
La tutela della proprietà secondo quanto affermato dal principio dettato dall’art. 42 della Carta costituzionale impo... _OMISSIS_ ...specifica della peculiarità del bene in relazione anche al contesto temporale in cui la procedura espropriativa si trova ad essere eseguita.
Assunti i dogmi espressi dalla Grande Chambre con la decisione del 29 marzo 2006 nella causa “Scordino contro Italia”, la Corte epiloga al punto 5.7 della decisione in analisi con la seguente argomentazione: “Da quanto sinora detto si deve trarre la conclusione che la norma censurata […] non supera il controllo di costituzionalità in rapporto al ragionevole legame con il valore venale, prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente […] con il serio ristoro richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte”.
Il corollario che ne deriva è di facile intuizione, il sacrificio che si impone in virtù di un interesse pubblico annulla il diritto al “bene vita” insito nell’Istituto della proprietà privata e... _OMISSIS_ ... posto a base della corretta trasformazione del diritto fondiario nel diritto economico operato con il decreto definitivo che realizza l’effetto traslativo in capo al soggetto pubblico.