INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - REGIONI/PROVINCE
Il legislatore nazionale ha prescelto, quale criterio di principio per individuare la destinazione urbanistica del terreno espropriato cui commisurare l'indennità, quello dell'edificabilità legale, per il quale un'area va ritenuta edificabile quando essa risulti classificata come tale dagli strumenti urbanistici al momento della vicenda ablativa, restando ciò escluso tutte le volte in cui la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) dallo strumento urbanistico vigente; né rileva, in tali ultime ipotesi, che la destinazione zonale consenta la costruzione di edifici e attrezzature pubblici, atteso che l'attività di trasformazione del suolo per la realizzazione dell'opera pubblica rimessa inderogabilmente all'iniziativa pubblica non è assimilabile al concetto di edificazione preso in considerazione dalla menzionata normativa agli effetti indennitari, da intendersi come estrinsecazione dello "ius aedificandi" connesso al diritto di proprietà. Tali principi fondamentali, desumibili dalla legislazione statale in materia, limitano l'esercizio della potestà legislativa regionale concorrente.
In base alla disciplina urbanistica della regione siciliana, il piano regolatore generale che non sia stato approvato nel termine risultante dal combinato disposto della L.R. n. 71 del 1978, art. 4 e art. 19, comma 1, diviene efficace a tutti gli effetti, senza la necessità di alcun adempimento pubblicitario, e di esso deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio dei terreni compresi in detto piano, ove il titolo ablativo venga emesso dopo l'acquisto di tale efficacia, la quale, tuttavia, non si sostituisce all'approvazione, che deve sempre intervenire ai sensi dell'art. 19, comma 2 L.R. cit.
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - REGIONI/PROVINCE - EMILIA ROMAGNA
L'indiscriminata attribuzione di "edificabilità legale", in funzione della sola quantificazione dell'indennità di espropriazione, ai terreni espropriati ricadenti nel perimetro urbanizzato secondo le previsioni del P.S.C., determina una irragionevole quantificazione "al rialzo" della indennità medesima all'interno dei confini della Regione Emilia Romagna rispetto al restante territorio nazionale, ogni qualvolta i terreni medesimi siano privi di effettiva vocazione edificatoria. Ciò pare rappresentare un vulnus al principio di uguaglianza formale, in quanto è pregiudicata l'esigenza di garantire, sul territorio nazionale medesimo, parità di trattamento nella strutturazione di un istituto squisitamente privatistico qual è il diritto di proprietà. Il trattamento differenziato, sancito dalla legislazione regionale dell'Emilia Romagna in punto di quantificazione della indennità di esproprio attraverso la torsione del criterio della "edificabilità legale", sortisce l'effetto di mettere in crisi lo statuto unitario della proprietà, definito dalla legislazione civile, in un aspetto rilevante quale quello attinente la nozione di "giusta indennità" ex art. 834 c.c.; nozione predicativa della imprescindibilità di una siffatta posta in favore del proprietario espropriato, ma anche della ragionevole uniformità territoriale della sua regolamentazione.
La qualificazione in termini di "arbitraggio", che la L.R. Emilia Romagna n. 37 del 2002 attribuisce con l'art. 25, comma 2, lett. b) alla stima rimessa alla terna arbitrale, non è idonea ad incidere sul diritto del proprietario espropriato, del promotore dell'espropriazione e del terzo che ne abbia interesse, ad impugnare dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi del principio fondamentale posto dalla legislazione statale di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 327 del 2001.
L'art. 20, comma 1, della L.R. Emilia Romagna n. 37 del 2002, che dispone che l'indennità è sempre commisurata ai valori propri dei terreni edificabili, ove l'area, ricomprendente il fondo espropriato, sia inserita all'interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal P.S.C., è, in questa parte, norma di diretta determinazione del diritto all'indennità di esproprio; nonché norma diretta a conformarla, ragguagliandone comunque il contenuto - solo che ricorra la condizione dell'intervenuta definizione dei citato strumento di programmazione generale e l'intervento ablativo cada all'interno del perimetro urbanizzato - ai valori previsti per le aree a vocazione edificatoria, indipendentemente dalla effettiva edificabilità del suolo secondo la pianificazione urbanistica concretamente operante.
È rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3 Cost., comma 1 e art. 117 Cost., comma 3, la questione di legittimità costituzionale della L.R. Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37, art. 20, comma 1, nella parte in cui stabilisce che, ai fini della determinazione dell'entità dell'indennità di esproprio, la possibilità legale di edificare è presente nelle aree ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal Piano Strutturale Comunale ai sensi della L.R. n. 20 del 2000, art. 28, comma 2, lett. d).
L'indiscriminata attribuzione di "edificabilità legale", in funzione della sola quantificazione dell'indennità di espropriazione, ai terreni espropriati ricadenti nel perimetro urbanizzato secondo le previsioni del Piano Strutturale Comunale, ai sensi della L.R. Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37, determina una irragionevole quantificazione "al rialzo" della indennità medesima all'interno dei confini della Regione rispetto al restante territorio nazionale, ogni qualvolta i terreni medesimi siano privi di effettiva vocazione edificatoria e ciò pare rappresentare un vulnus al principio di uguaglianza formale, in quanto è pregiudicata l'esigenza di garantire, sul territorio nazionale medesimo, parità di trattamento nella strutturazione di un istituto squisitamente privatistico qual è il diritto di proprietà.
L'indiscriminata attribuzione di "edificabilità legale", in funzione della sola quantificazione dell'indennità di espropriazione, ai terreni espropriati ricadenti nel perimetro urbanizzato secondo le previsioni del Piano Strutturale Comunale, ai sensi della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37, determina una irragionevole quantificazione "al rialzo" della indennità medesima all'interno dei confini della Regione rispetto al restante territorio nazionale, ogni qualvolta i terreni medesimi siano privi di effettiva vocazione edificatoria e ciò pare rappresentare un vulnus al principio di uguaglianza formale, in quanto è pregiudicata l'esigenza di garantire, sul territorio nazionale medesimo, parità di trattamento nella strutturazione di un istituto squisitamente privatistico qual è il diritto di proprietà.
La qualificazione in termini di "arbitraggio", che la L.R. Emilia Romagna n. 37 del 2002 attribuisce con l'art. 25, comma 2, lett. b) alla stima rimessa alla terna arbitrale, non è idonea ad incidere sul diritto del proprietario espropriato, del promotore dell'espropriazione e del terzo che ne abbia interesse, ad impugnare dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi del principio fondamentale posto dalla legislazione statale di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 327 del 2001.
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - REGIONI/PROVINCE - LOMBARDIA
In tema di liquidazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, la L.R. Lombardia n. 3 del 2009, art. 17 sancisce l'irrilevanza, ai fini indennitari, dei vincoli conformativi connessi alle previsioni del piano regolatore riguardanti le aree suscettibili di trasformazione, richiedendo una valutazione sull'edificabilità di fatto, i cui caratteri, ai sensi del successivo art. 18, devono ritenersi sussistenti se, nell'ambito territoriale in cui l'area è inserita, sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, una o più delle opere di urbanizzazione primaria indicate dalla legge.
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - REGIONI/PROVINCE - PROVINCIA DI BOLZANO
Il sistema disciplinante il compenso per l'acquisizione del bene di proprietà privata all'ente pubblico regolato, nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, dalla L.P. n. 10/1991, modificata dalla L.P. n. 1/1997, appare mutato da recenti interventi legislativi, riconoscibili nella L.P. Bolzano n. 4/2008 e nella L.P. n. 9/2009 . Tali interventi appaiono, in primo luogo, dettati dalla necessità di adeguare la legislazione provinciale alla nuova normativa statale in materia di espropriazioni, espressa dal D.P.R. n. 327/2001 e sono comunque ispirati alla giurisprudenza della Corte EDU che, in applicazione del principio al rispetto dei propri beni di cui all'art. art. 1 Prot. 1^ add. alla CEDU, ha sancito che l'indennizzo espropriativo debba tendenzialmente corrispondere al valore venale dei beni.
La L.P. n. 4 del 2008, art. 47 dispone l'immediata applicabilità delle disposizioni, nella versione da essa innovata, ai procedimenti espropriativi, salvo il giudicato; rispetto alla L. n. 244 del 2007, art. 2 comma 90, va sottolineata la diversa formulazione normativa atta a risolvere la questione intertemporale, che pur facendo riferimento ai procedimenti in corso ha posto la preclusione alle ipotesi in cui la determinazione dell'indennità sia divenuta definitiva per scadenza del termine per proporre l'opposizione alla stima, o per passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione. Alle cause in corso, dunque, è applicabile la L. n. 10 del 1991, nella versione modificata dalla L.P. n. 4 del 2008.
Il valore dell'immobile, a fini indennitari, va relazionato alla condizione urbanistica al momento dell'apposizione del vincolo preordinato ad esproprio. Tale momento va inteso in senso logico, attraverso l'identificazione della condizione urbanistica precedente alla previsione comportante l'imposizione di un vincolo di inedificabilità preordinato all'esproprio. Sotto il profilo cronologico, invece, la valutazione deve trasferirsi al momento del decreto di esproprio, come chiarito a partire dall'ordinanza Corte Cost. 13.11.1993, n. 442, e recepito nella legislazione provinciale di Bolzano, dalla L.P. n. 10 del 1991, art. 1 bis, come introdotto dalla L.P. n. 4 del 2008, art. 38 (e da ultimo ribadito nell'art. 1-quinquies introdotto dalla L.P. n. 9 del 2009).
Il sistema disciplinante il compenso per l'acquisizione del bene di proprietà privata all'ente pubblico regolato, nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, dalla L.P. n. 10/1991, modificata dalla L.P. n. 1/1997, appare mutato da recenti interventi legislativi, riconoscibili nella L.P. Bolzano n. 4/2008 e nella L.P. n. 9/2009. Tali interventi appaiono, in primo luogo, dettati dalla necessità di adeguare la legislazione provinciale alla nuova normativa statale in materia di espropriazioni, espressa dal D.P.R. n. 327/2001 e sono comunque ispirati alla giurisprudenza della Corte EDU che, in applicazione del principio al rispetto dei propri beni di cui all'art. art. 1 Prot. 1^ add. alla CEDU, ha sancito che l'indennizzo espropriativo debba tendenzialmente corrispondere al valore venale dei beni.
La L.P. n. 4 del 2008, art. 47 dispone l'immediata applicabilità delle disposizioni, nella versione da essa innovata, ai procedimenti espropriativi, salvo il giudicato; rispetto alla L. n. 244 del 2007, art. 2 comma 90, va sottolineata la diversa formulazione normativa atta a risolvere la questione intertemporale che pur facendo riferimento ai procedimenti in corso ha posto la preclusione alle ipotesi in cui la determinazione dell'indennità sia divenuta definitiva per scadenza del termine per proporre l'opposizione alla stima, o per passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione. Alle cause in corso, dunque, è applicabile la L. n. 10 del 1991, nella versione modificata dalla L.P. n. 4 del 2008.
Il valore dell'immobile, a fini indennitari, va relazionato alla condizione urbanistica al momento dell'apposizione del vincolo preordinato ad esproprio. Tale momento va inteso in senso logico, attraverso l'identificazione della condizione urbanistica precedente alla previsione comportante l'imposizione di un vincolo di inedificabilità preordinato all'esproprio. Sotto il profilo cronologico, invece, la valutazione deve trasferirsi al momento del decreto di esproprio, come chiarito a partire dall'ordinanza Corte Cost. 13.11.1993, n. 442, e recepito nella legislazione provinciale di Bolzano, dalla L.P. n. 10 del 1991, art. 1 bis, come introdotto dalla L.P. n. 4 del 2008, art. 38 (e da ultimo ribadito nell'art. 1-quinquies introdotto dalla L.P. n. 9 del 2009).
Al fine di determinare l'indennità di espropriazione di terreni agricoli ubicati nella provincia di Bolzano, il loro giusto prezzo va quantificato tenendo conto del "tipo di coltura in atto" sulla base delle loro concrete caratteristiche al momento del decreto di stima; pertanto, si devono valutare le possibilità reali ed effettive di trarre da essi reddito, escludendo quelle astratte e prescindendo dalle pur legittime aspettative del proprietario di utilizzarli per determinati scopi produttivi, seppure abbiano costituito oggetto di un obbligo assunto in via negoziale da terzi, se divenuto concretamente ineseguibile.
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - REGIONI/PROVINCE - PROVINCIA DI BOLZANO - AREE EDIFICABILI - SERVIZI E ATTREZZATURE D'INTERESSE GENERALE
Nell'ambito della L.P. autonoma di Bolzano n. 10 del 1991, una forma di compensazione è prevista, in particolare, per le aree destinate a servizi e attrezzature d'interesse generale, che in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 7-ter, comma 1, costituiscono aree edificabili, almeno a fini indennitari, ma per le quali l'art. 7-quinquies, comma 4, prevede che il valore venale è determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti.
Nella Provincia Autonoma di Bolzano, l'indennità dovuta per l'espropriazione di aree destinate a servizi e attrezzature d'interesse generale non può essere determinato in misura pari alla media ponderata di quelli dei terreni circostanti, percentualmente ridotta in ragione dell'incidenza degli oneri gravanti sull'immobile: tale procedimento estimativo, oltre a porsi in contrasto con la lettera della L.P. n. 10 del 1991, art. 7-quinquies, comma 4, appare privo di qualsiasi concreto collegamento con l'immobile da valutare che non sia rappresentato dalle decurtazioni operate, e deve quindi considerarsi inidoneo ad assicurare al proprietario un ristoro effettivamente commisurato al sacrificio derivante dalla perdita del suo diritto.
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - REGIONI/PROVINCE - PROVINCIA DI BOLZANO - AREE NON EDIFICABILI - COSTITUZIONALITÀ
Essendo il criterio di determinazione dell'indennità espropriativa per le aree non edificabili previsto dall'art. 8, comma 3, della legge provinciale di Bolzano 15 aprile 1991 n. 10, come sostituito dall'art. 38, comma 7 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 10 giugno 2008 n. 4, del tutto simile a quello che regolava, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 4, del D.L. n. 333 del 1992, conv. con L. n. 359 del 1992, la medesima materia nell'ambito della normativa statale che è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 181/2011, sussistono le condizioni per ritenere che l'art. 8, comma 3, della L.P. 10/1991 contrasti con gli artt. 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'art. 42, comma 3, Cost.
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - REGIONI/PROVINCE - PROVINCIA TRENTO
L’area che ha senza dubbio carattere non edificabile avuto riguardo alle previsioni urbanistiche (per essere destinata in parte a viabilità e in parte al sistema ferroviario), rientra nell’ambito applicativo dell'art. 13 della legge prov. Trento n. 6 del 1993 (e successive modificazioni), a prescindere dalle identità o difformità dei presupposti normativi tra legge statale e legge provinciale.
L'art. 14 della legge della Provincia di Trento 19.2.1993 n. 6 corregge a fini perequativi gli effetti che deriverebbero dalla legge nazionale, che sancisce la considerazione in termini di inedificabilità dei terreni assoggettati a usi meramente pubblicistici.
L'art. 14 della legge della Provincia di Trento 19.2.1993 n. 6, nel disporre che per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale il valore di mercato debba essere determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico, della destinazione urbanistica dei terreni circostanti, non indica affatto un ordine di preferenza dei tre criteri e impone solamente di tener conto di ciascuno di essi.
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - REGIONI/PROVINCE - PROVINCIA TRENTO - COSTITUZIONALITÀ
Il criterio della determinazione dell’indennità di espropriazione delle «aree non edificabili» di cui alla normativa nazionale dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 181/2011, è sostanzialmente riprodotto dall’art. 13 della legge prov. Trento n. 6 del 1993, come modificato dall’art. 58, comma 1, della legge n. 11 del 2006. Le conclusioni enunciate dalla cit. sentenza n. 181 si impongono, pertanto, anche per la denunziata norma provinciale di cui va dichiarata l’illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, e con l’art. 42, terzo comma, Cost.
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - REGIONI/PROVINCE - PUGLIA
Per armonizzare le norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica con i principi generali e fondamentali dell'ordinamento giuridico desumibili dal D.P.R. n. 327 del 2001, la Regione Puglia ha emanato la L. n. 3 del 2005, disponendo, all'art. 18, l'applicabilità delle norme "recate dal D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 36, 37, 38 e 39 e successive modifiche", per la determinazione dell'indennità di espropriazione di aree edificabili o leg...