FISCO LAVORO PREVIDENZA

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Valore fiscale degli immobili ai fini dell’applicazione delle imposte di successione

Il valore venale di un immobile può essere generalmente diverso dal valore che il contribuente può dichiarare, ai fini fiscali, nella denuncia di successione. Tuttavia, per non essere soggetto ad accertamento di maggior valore e quindi, non essere soggetto a sanzioni, il valore da dichiarare non può essere minore a quello fiscale determinato dall’applicazione di opportuni coefficienti moltiplicatori della rendita catastale che sono stabiliti dalla normativa.

Le riforme dell'istituto della pensione ai superstiti

Negli ultimi venti anni le riforme dell’istituto della pensione ai superstiti sono state tutte mosse da un unico obiettivo: quello di razionalizzare il costo a carico della finanza pubblica. Ma nonostante i molteplici interventi da parte dei governi nel corso dei tempi, la situazione non è ancora del tutto stabile, soprattutto tenendo conto delle numerose ingerenze da parte dell’Unione Europea volte a incentivare il nostro Paese a introdurre una disciplina più severa in ambito pensionistico.

Riforme relative alla pensione di reversibilità: la legge n. 335/1995

In base all’art. 1, comma 41 di tale legge, a far data dal 17 agosto 1995 le pensioni ai superstiti vengono erogate nelle aliquote tradizionali unicamente laddove il beneficiario abbia un reddito inferiore a tre volte la pensione minima stabilita dall’INPS.

L'ultimo tentativo di razionalizzazione delle pensioni di reversibilità: il "d.d.l. povertà"

L’ultima riforma che ha riguardato le pensioni di reversibilità è stata pensata dal governo Renzi. Tanto ha fatto discutere il c.d. «d.d.l. povertà» approvato dal governo il 28 gennaio 2016 su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti, che in sostanza vorrebbe ancorare le prestazioni di natura assistenziale all'ISEE.

Principio di parità di trattamento e non discriminazione

Il diritto dell’Unione Europea, e con esso anche quello italiano, nel promuovere la parità di trattamento e nel porre il divieto di discriminazione in materia di occupazione e di condizioni di lavoro fanno riferimento a caratteristiche protette nell’ambito di specifiche aree tematiche. In particolare le direttive europee e la normativa italiana che le recepisce vieta la discriminazione fondata su motivi di genere, razza, etnia, religione, convinzioni personali, handicap, età e tendenze sessuali.

Il licenziamento discriminatorio nell'ordinamento italiano

All’interno dell’ampio apparato sanzionatorio previsto per i casi di discriminazione sul lavoro tutela specifica è apprestata al licenziamento discriminatorio. Specifica in quanto lo strumento mediante il quale viene attuata minaccia l’esistenza stessa del rapporto di lavoro, ed impone un intervento ad hoc, che dovrebbe garantire la maggior efficienza ed efficacia possibile.

La flexicurity come prospettiva di tutela dei lavoratori

La flexicurity mira a garantire alla parte datoriale la facoltà di agire a seconda delle esigenze produttive senza eccessivi vincoli e controlli, ma al contempo fornisce al lavoratore una rete di sicurezza all’interno del mercato del lavoro costituita dalla possibilità di contare su supporti economici e soprattutto formativi tesi a favorire la rioccupabilità e l’agile reinserimento nel mercato anche con mansioni differenti.

I diritti di informazione e consultazione sindacale

La materia dei diritti sindacali trova, già prima della promulgazione dello Statuto dei lavoratori, una regolamentazione contrattuale ed in esso trova conferma. In particolare rilevanti risultano i diritti di informazione e consultazione sindacale: grazie al loro esercizio le oo.ss. hanno la possibilità di partecipare attivamente anche alla gestione dell’impresa in fasi delicate, e di incidere ancora una volta quindi sullo svolgersi dei singoli rapporti di lavoro.

Cassa integrazione ordinaria e straordinaria

L’istituto della Cassa Integrazione non presenta configurazione unitaria, differenziandosi in interventi di tipo ordinario e straordinario, ma mira in entrambi i casi a garantire mediante un intervento erogatorio da parte dello Stato la conservazione del rapporto di lavoro e la percezione del reddito da parte del lavoratore a fronte di riduzioni temporanee e quantitative della normale attività produttiva o di trasformazioni qualitative dell’attività industriale.

L'assistenza al singolo lavoratore nei procedimenti disciplinari

La violazione da parte del soggetto lavoratore subordinato di obblighi specifici di natura contrattuale legittima il datore di lavoro ad esercitare il proprio potere disciplinare adottando provvedimenti sanzionatori che nei casi più gravi possono arrivare sino al licenziamento. Fonte normativa primaria nel nostro ordinamento di questo potere è l’art. 2106 c.c. sceglie di regolare in maniera specifica l’inadempimento dell’obbligo contrattuale in questo caso specifico.

L'assistenza al singolo lavoratore nei trattamenti discriminatori

Il luogo di lavoro è storicamente teatro di trattamenti differenziati che possono risultare più o meno giustificati. Sono molteplici i casi in cui non vi sono ragioni, legate alla natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, che fondino il differente trattamento, e la risposta dell’ordinamento e delle parti sociali si individua nell’apposizione di alcuni limiti ai poteri del datore di lavoro.

L'assistenza al singolo lavoratore nell'impugnazione del licenziamento

Il lavoratore che contesti la legittimità del licenziamento intimatogli ha l’onere di impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione a pena di decadenza. Egli potrà rivolgersi al sindacato, che gli fornirà assistenza in tutte le fasi del procedimento e soprattutto gli strumenti per valutare quale via sia più opportuno intraprendere e se effettivamente le sue pretese abbiano un fondamento.

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