FISCO LAVORO PREVIDENZA

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Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Questa figura, introdotta ufficialmente con il d.lgs. n. 626/1994, è attualmente delineata in maniera dettagliata dal d.lgs. n. 81/2008, parzialmente modificato dal d.lgs. n. 106/2009. Tramite essa i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente in cui operano, attraverso un meccanismo procedimentale che deve essere adottato da tutti i datori di lavoro in ossequio al cd. modello partecipativo.

Il contratto di lavoro collettivo ed individuale

Attualmente il contratto collettivo aziendale ha efficacia generale per tutto il personale e per tutte le associazioni firmatarie presenti in azienda in caso di approvazione a maggioranza, per quanto concerne le parti economiche e normative.

Il sindacato all'interno dell'impresa: R.S.A. e R.S.U.

Fondamentale per la rappresentanza dei lavoratori in azienda è lo Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970) che si propone, attraverso la sua duplice anima «costituzionale» e «promozionale», di garantire libertà e dignità ai lavoratori, non soltanto riconoscendo ed esplicitando il contenuto di questi diritti fondamentali, ma anche, e soprattutto, cercando di renderli effettivi attraverso la presenza del sindacato in azienda e vietando, al contrario, ogni attività antisindacale.

La tassa ipotecaria, l'imposta catastale e il tributo speciale catastale negli espropri per pubblica utilità

Il D.Lgs 347/1990, oltre alle imposte ipotecarie, previste con riguardo alle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione ed annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari, contempla, all’art. 19, le tasse ipotecarie, che hanno per oggetto determinate operazioni inerenti il servizio ipotecario. Ai fini impositivi va tenuta distinta la formalità, soggetta all’imposta ipotecaria, dalla sua esecuzione, soggetta alla tassa ipotecaria.

Espropri per pubblica utilità: i tributi sui trasferimenti e l'I.V.A.

L’IVA è un’imposta indiretta sul consumo in quanto colpisce il reddito nel momento in cui esso viene destinato al consumo, quale fatto espressivo di capacità contributiva, ed è stata introdotta nell’ordinamento italiano con il DPR 633/1972 dal 1° gennaio 1973. L’art.1 stabilisce che l’IVA si applica sulle «cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate

Tributi sull'indennità nelle espropriazioni per pubblica utilità

Le somme percepite con procedimento espropriativo sono soggette all’IRPEF dal 1° gennaio 1992, in virtù delle modifiche apportate all’art.81 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Tale ultima disposizione, dedicata ai redditi diversi, era stata, infatti, integrata con la fattispecie reddituale costituita dalle «plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione

Il prelievo dell'IRPEF negli espropri per pubblica utilità: deprezzamento del bene ed indennizzo

L’ente espropriante che eroga l’indennità di esproprio è tenuto ad operare, sull’intera somma così come liquidata, la ritenuta nella misura del 20%, che dovrà poi versare all’Erario, in qualità di sostituto d’imposta. L’ente espropriante, come tutti i sostituiti d’imposta, deve quindi inviare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, al soggetto espropriato una certificazione dell’ammontare dell’indennità corrisposta, l’importo della ritenuta operata e l'avvenuto versamento della stessa

Modalità di attuazione del prelievo dell'I.R.P.E.F. a seguito di esproprio per pubblica utilità

Il soggetto che effettua il pagamento, e che assume il ruolo di sostituto d’imposta, può anche non essere l’ente espropriante, nei casi in cui quest’ultimo abbia depositato la somma presso la Cassa Depositi e Prestiti. In tale circostanza sarà la Cassa stessa che, al momento di corrispondere la somma, dovrà trattenere l’importo della ritenuta eventualmente applicabile, come è stato chiarito dal Consiglio di Stato e successivamente confermato dal Ministero delle Finanze (risoluzione n.5/865)

Raffronto tra l’indennità di esproprio e il valore dichiarato del bene ai fini I.C.I.

L’imposta comunale sugli immobili (ICI) è stata istituita, con D.Lgs.504/992: si tratta di un’imposta locale sul patrimonio immobiliare, a carattere proporzionale (ad aliquota unica) reale (in quanto prescinde da ulteriori condizioni economiche del contribuente) e periodica (riferita all’anno solare). Il collegamento tra il valore dichiarato ai fini ICI e l’indennità di esproprio aveva trovato collocazione, innanzitutto, all’art. 16 di tale decreto, che è stato successivamente abrogato dal T.U.E

Edificabilità e proprietà dell'area: presupposti al raffronto tra indennità d'esproprio e valore dichiarato a fini I.C.I.

La decurtazione che poteva subire l’indennità di esproprio a causa del comportamento tenuto dall’espropriato con riferimento agli obblighi fiscali relativi all’ICI è venuta meno, come pure vengono a perdere rilevanza le complesse questioni concernenti il raffronto tra indennità di esproprio e valore denunciato ai fini di tale imposta. Peraltro, dall’anno 2012, l’ICI è stata sostituita da un nuovo tributo, l’IMU (Imposta Municipale Unica) ad opera dell’art.13 del cosiddetto decreto "Salva Italia"

Vecchio e nuovo regime fiscale da applicare agli espropri per pubblica utilità: la tassa sulle opere pubbliche

Il primo gennaio 2014 è divenuto operativo l’articolo 10 del D.Lgs 23/2011 che ha comportato un consistente aumento del carico fiscale sugli atti di esproprio. Schematizzando, per quanto riguarda gli espropri queste sono le novità rispetto al regime previgente: imposta di registro: la tariffa fissa viene sostituita dall’aliquota del 9%; imposta di registro: importo minimo di € 1.000,00; sono soppresse le esenzioni; è introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo dai tributi speciali catastali

L'imposta di bollo nella procedura espropriativa: motivi di esenzione

La fonte normativa dell’imposta di bollo è il DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa annessa al provvedimento. Ai sensi dell’art.10 D.Lgs 23/2011, però, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari esenti dall’imposta di bollo

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