FISCO LAVORO PREVIDENZA

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Vecchio e nuovo regime fiscale da applicare agli espropri per pubblica utilità: la tassa sulle opere pubbliche

Il primo gennaio 2014 è divenuto operativo l’articolo 10 del D.Lgs 23/2011 che ha comportato un consistente aumento del carico fiscale sugli atti di esproprio. Schematizzando, per quanto riguarda gli espropri queste sono le novità rispetto al regime previgente: imposta di registro: la tariffa fissa viene sostituita dall’aliquota del 9%; imposta di registro: importo minimo di € 1.000,00; sono soppresse le esenzioni; è introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo dai tributi speciali catastali

L'imposta di bollo nella procedura espropriativa: motivi di esenzione

La fonte normativa dell’imposta di bollo è il DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa annessa al provvedimento. Ai sensi dell’art.10 D.Lgs 23/2011, però, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari esenti dall’imposta di bollo

L'imposta di registro nelle espropriazioni per pubblica utilità

La fonte normativa dell’imposta di registro è data dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. È connessa alla registrazione di un atto da parte dell’ufficio del registro e mira a colpire tutti gli atti a contenuto patrimoniale formati nel territorio dello Stato, elencati in una tariffa allegata al testo unico. La tariffa è suddivisa in due parti. La parte prima riguarda gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, la seconda, invece, concerne gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso

L'imposta di registro nei procedimenti ablativi: aliquote, atti plurimi e repertoriazione dei decreti d'esproprio

Le aliquote sono del 9% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi i provvedimenti di esproprio per p.u. e i trasferimenti coattivi, del 2% se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione del 12% «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali

L'imposta ipotecaria: esenzione e doppia imposizione

La fonte normativa dell’imposta ipotecaria è il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC - testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecari e catastali) il quale, in particolare, all’art. 1, 1° comma, prevede, quale presupposto per l’applicazione della prima di tali imposte (imposta ipotecaria), le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione ed annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari degli atti indicati nella tariffa allegata al Testo Unico stesso

Dichiarazione ICI ed indennità d'esproprio: novità della giurisprudenza della Cassazione

L'articolo che ha istituito l’ICI prevede due norme tese a raccordare la determinazione dell'indennità di espropriazione con la base imponibile del suddetto tributo. La giurisprudenza si è trovata però di fronte a problemi ermeneutici. Il primo, di ordine sostanziale, riguarda l’applicabilità al caso in cui il proprietario espropriato non abbia presentato la denuncia ICI. Il secondo la rilevabilità d’ufficio del meccanismo di riduzione o maggiorazione dell’indennizzo per specifiche eccezioni

Dal rapporto di impiego al rapporto di servizio

L’ulteriore elemento soggettivo necessario ai fini della configurabilità della responsabilità erariale è rappresentato dal rapporto di servizio che deve necessariamente sussistere tra l’agente e la Pubblica Amministrazione.

Le agevolazioni fiscali del compendio unico in agricoltura

trattamento fiscale agevolato di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, della legge 97/1994, consistente nell’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.

Compendio unico: presupposti per l’applicabilità del regime fiscale agevolato

per quanto concerne i requisiti soggettivi, posto che essi devono individuarsi nelle qualifiche di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale (sia persona fisica che società), si ribadisca la non necessaria sussistenza degli stessi al tempo della costituzione. Per quanto concerne i requisiti oggettivi, preme ricordarsi come l’esenzione spetti per il trasferimento di «terreni agricoli e relative pertinenze, ivi compresi i fabbricati»

Le conseguenze sul piano fiscale dei mutamenti soggettivi nel compendio unico

ai fini dell’applicabilità del regime agevolato, il Legislatore ha richiesto la sussistenza dei requisiti soggettivi di imprenditore agricolo professionale (persona fisica o società) e di coltivatore diretto, in capo al dichiarante ovvero l’assunzione dell’impegno al loro conseguimento, al momento della costituzione del compendio.

Applicabilità del regime agevolato del compendio unico ai contratti preliminari di vendita

il contratto preliminare in argomento non rientra nel regime agevolato previsto dal decreto legislativo n. 228 del 2001, ma è soggetto alla registrazione in termine fisso con l’applicazione dell’imposta in misura fissa di registro. La disposizione contenuta nel contratto preliminare, che prevede la corresponsione del pagamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria, è soggetta, invece, all’applicazione dell’imposta proporzionale di registro nella misura dello 0,50 per cento

La disciplina del TUIR sul c.d. “regime di trasparenza”

Nel nostro ordinamento esiste una disparità di trattamento, a livello fiscale, tra società di capitali e società di persone: queste ultime, difatti, non sono soggetti passivi d’imposta. Il reddito da esse prodotto viene imputato ai soci, indipendentemente dalla distribuzione, in applicazione del c.d. “principio di trasparenza”

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