Il contratto di lavoro collettivo ed individuale

Attualmente il contratto collettivo aziendale ha efficacia generale per tutto il personale e per tutte le associazioni firmatarie presenti in azienda in caso di approvazione a maggioranza, per quanto concerne le parti economiche e normative

Si estende, dunque, l’efficacia, per natura limitata, dell’atto espressione di autonomia privata, in forza del principio di maggioranza; fermo restando che non vi saranno comunque vincoli per le associazioni non firmatarie dell’accordo interconfederale in questione.

La maggioranza cui si fa riferimento viene calcolata diversamente a seconda della presenza in azienda di RSA ex art. 19 St. Lav. o di RSU.
Nel primo caso l’approvazione deve avvenire ad opera delle «rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contribut... _OMISSIS_ ...ferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall’azienda». A garanzia del sistema è posta la possibilità di sottoporre alla votazione dei lavoratori i suddetti contratti, a seguito di richiesta presentata entro 10 giorni da «almeno una organizzazione firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa».

Nel secondo caso, invece, la maggioranza cui si fa riferimento è quella dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria.
L’art. 8 del d.l. 138/2011 convertito con modificazioni dalla l.148/2011 del 14/09/2011 interviene, poi, dando ulteriore sostegno alla contrattazione collettiva di secondo livello, e generalizzando il contenuto al di là dell’ambito cui le parti facevano riferimento nel testo(non più quindi solo il settore industriale ma l’intera realtà produttiva).... _OMISSIS_ ...a 1 della norma afferma che «i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali».

Il risultato è una derogabilità regolata, in determinate materie e per determinati fini .
Per quanto riguarda il concetto di rappresentatività cui è legata l’efficacia erga omnes a livello di categoria, esso trova la definizione nel citato accordo del giugno 2011: «ai fini della certificazione della rapp... _OMISSIS_ ...elle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori». Facendo ricorso a criteri mutuati dal settore pubblico si introduce quindi un sistema di certificazione della rappresentatività la cui gestione viene affidata all’INPS15F : una volta che questo ha raccolto i dati relativi avviene la trasmissione al CNEL e la ponderazione di questi con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali unitarie da rinnovare ogni tre anni (inviati questa volta dalle confederazioni sindacali). Il tutto ai fini esclusivamente dell’attribuzione della legittimazione a negoziare, per cui sarà necessario che «il dato di rappresentatività così realizzato per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo... _OMISSIS_ ...avoro». A livello aziendale il riferimento è a una più immediata applicazione del principio di maggioranza, come si vedrà più avanti.
L’intervento del legislatore non ha però frenato la contrattazione interconfederale che ha proseguito sulla strada della definizione di regole autonome anche a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale sull’art. 19, sentenza n.231/2013.

Fondamentale è il Testo Unico sulla Rappresentanza, Accordo Interconfederale del 10 giugno 2014 che oltre a dare attuazione a quanto previsto nel protocollo di maggio 2013 in materia di misurazione della rappresentatività sindacale, detta nuove regole per la costituzione delle rappresentanze dei lavoratori in azienda, nonché sulla contrattazione aziendale.

In particolare circa la «misurazione e certificazione della rappresentanza ai fini della Contrattazione nazionale di categoria» il Testo Unico fornisce le regole specifiche che a... _OMISSIS_ ...; pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di rilevare il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti alle oo.ss. di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie; successivamente i dati saranno acquisiti dall’INPS tramite Uniemens; infine trasmessi al CNEL che effettuerà la ponderazione con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle RSU per ottenere il dato di rappresentanza di ciascuna organizzazione.

Per quanto riguarda nello specifico il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale espressamente prevede che «i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - le cui modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto – saranno efficaci ed esigibili». Efficaci... _OMISSIS_ ...rsquo;insieme dei lavoratori e delle lavoratrici oltre che per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell’accordo.

Ed i contratti collettivi aziendali«per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle confederazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque tali accordi abbiano formalmente accettato, operanti all’interno dell’azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute con il presente Accordo».

A chiusura del sistema infine le parti firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 ovvero del Test... _OMISSIS_ ...ono sulla necessità di definire disposizioni «volte a prevenire e a sanzionare eventuali azioni di contrasto di ogni natura», tra cui quelle finalizzate a compromettere l’esigibilità e l’efficacia dei contratti collettivi stipulati nel rispetto dei principi e delle procedure contenute nelle intese citate mediante la definizione di clausole e/o procedure di raffreddamento.