L'imposta di bollo nella procedura espropriativa: motivi di esenzione

Fonte e oggetto

La fonte normativa dell’imposta di bollo è il dPR 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell’imposta di bollo).
Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa annessa al provvedimento.
Nel dPR 642 sono presenti due allegati, l’allegato “A” e l’allegato “B”.

L’allegato “A” contiene la tariffa in due parti, la parte I: «Atti, documenti e registri soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine», e la parte II «Atti, documenti e registri soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso» [1].
Per ciascun atto, la sopra citata tariffa indica, altresì, l’importo dovuto per il tributo: generalmente, la misura dell’imposta è fissa (e corrisponde al prezzo della carta bollata o delle marche da bollo), ma vi sono anche casi eccezionali in cui è proporzionale al valore dell’atto (come accade per le cambiali).

L’allegato “B” contiene una tabella con l’elenco degli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto.


Esenzione in materia espropriativa

Ai sensi del terzo comma nell’articolo 10 del D.Lgs 23/2011, con effetto dal primo gennaio 2014, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo.

Già in precedenza esisteva una parziale esenzione. Al numero 22 della tabella dell’allegato “B” sono esentati dall’imposta gli «atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell’indennità di espropriazione» [2].

Il discrimine dell’esenzione andava quindi ricercato nella natura pubblica o privata del soggetto promotore dell’esproprio [3]. Poiché infatti l’esenzione riguardava atti della procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, essa non valeva per le espropriazioni promosse dai soggetti privati (cfr. Ris. 11/10/1985 n. 311393, Circ. 4/11/1998 n. 257, e da ultimo Ris. 13/4/2005 n. 46/E che però fa riferimento più al privato come beneficiario dell’espropriazione che come promotore [4]). Di conseguenza, in base all’articolo 22 tabellare, quando promotore dell’espropriazione era un soggetto privato, si doveva applicare l’imposta di bollo, talora a carico dell’espropriante, talaltra a carico dell’espropriato [5].


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


Estensione dell’esenzione agli atti di cessione volontaria

Dubbi potrebbero essere sollevati con riguardo all’applicabilità dell’esenzione all’atto di cessione volontaria, per via della sua particolare natura, che, secondo certe ricostruzioni, sarebbe tale da far fuoriuscire la vicenda traslativa dal contesto pubblicistico, per spostarla su un piano privatistico.

La giurisprudenza più recente, tuttavia, considera ormai pacificamente l’atto di cessione volontaria un contratto di diritto pubblico o ad oggetto pubblico, il cui effetto è “semplicemente” quello di concludere il procedimento espropriativo sostituendo un atto di trasferimento bilaterale basato su uno schema privatistico ad un provvedimento amministrativo di acquisizione unilaterale della proprietà privata [8].


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]



Pertanto non vi è dubbio che l’atto di cessione volontaria rientri tra gli atti della procedura espropriativa.

In questo senso si è pronunciato anche il Ministero con la risoluzione n. 254 del 31/7/2002 [15] superando un proprio precedente diverso orientamento [16], e confermando che l’esenzione dell’art. 22 della tabella deve ritenersi senz’altro estesa anche ai contratti di cessione volontaria stipulati nell’ambito del procedimento di espropriazione per pubblica utilità, essendo tali atti integrativi e conclusivi del procedimento espropriativo stesso [17].

In definitiva, sia i decreti di esproprio che i contratti di cessione volontaria, oltre che tutti gli altri atti della procedura espropriativa sono esenti dall’imposta di bollo nei termini sopra precisati.


L’imposta nella procedura espropriativa promossa da soggetti privati

Nella ipotesi in cui debba farsi prevalere l’articolo 22 tabellare sull’articolo 10 del D.Lgs 23/2011 (ipotesi che però, come si è visto, sembra confliggere con il principio di “assorbimento” a cui fa riferimento la Circolare 2/E del 21 febbraio 2014, e con la probabile abrogazione implicita avvenuta ad opera dell’articolo 10) è necessario chiarire nel dettaglio come si articola l’imposta di bollo negli espropri promossi da soggetti privati.

Può essere utile richiamare gli atti della procedura espropriativa che si ritiene rientrino nelle fattispecie previste dalla citata tariffa e che sono, pertanto, soggetti all’imposta di bollo, naturalmente nei casi di espropri promossi dai soggetti privati.


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]