OPERE ED INTERVENTI

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Opere ed interventi edilizi che comportano un mutamento della destinazione d'uso

Il passaggio da un impiego concreto di un determinato bene ad altro impiego può presentare una sua rilevanza sia da un punto di vista urbanistico (perché può incidere sull’assetto concreto che quel territorio presenta, incidendo sulla vivibilità e finanche sullo sviluppo di quel luogo) che da un punto di vista edilizio (perché, soprattutto se sono necessarie opere per attuarlo, può comportare una trasformazione tendenzialmente stabile del territorio).

Il cambio di destinazione d’uso di un immobile con o senza opere

Il cambio di destinazione d’uso di un immobile consiste nella modifica della destinazione urbanistica impressa dai titoli abilitativi che ne hanno accompagnato la realizzazione. Essa può avvenire in maniera meramente “funzionale”, o senza opere, ovvero “strutturale”, laddove sia accompagnata da un qualsiasi intervento empiricamente percepibile, seppure minimale.

Presupposti per classificare un intervento edificatorio come ristrutturazione edilizia

La ristrutturazione edilizia è una attività di edificazione che conserva la struttura fisica dell'immobile preesistente, sia pure con la sovrapposizione di un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente. È necessario, quindi, affinché rilevi una ristrutturazione, che tra la vecchia e la nuova edificazione sussista un rapporto di continuità, anche laddove vi sia una trasformazione dell'immobile preesistente.

La modifica della sagoma di un immobile è compatibile con la nozione di ristrutturazione edilizia?

La nozione di ristrutturazione edilizia può essere estesa fino al punto di ricomprendere anche il caso di un edificio che venga demolito e poi ricostruito senza rispettare con assoluta fedeltà le caratteristiche planovolumetriche e la posizione di sedime. Tuttavia, in tale ipotesi, si ritengono consentite solo quelle innovazioni, rispetto all’originaria sagoma e volumetria, che si profilano come necessarie alla ricostruzione nonché all’adeguamento della normativa antisismica.

Varie tipologie di interventi edilizi correlati all'impiantistica

La circolare del Ministero del lavori pubblici n. 1918 del 16 novembre 1977, che definisce le opere funzionali al ciclo produttivo, va necessariamente coordinata con le definizioni degli interventi di cui all’art. 3, co. 1 del DPR 380/2001, le quali prevalgono sulle norme degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi e, a più forte ragione, sulla predetta circolare, mero strumento per agevolare la comprensione del dato normativo.

L'installazione sul territorio di infrastrutture per la telecomunicazione

Gli artt. 86 e 90 d.l. 259/2003 stabiliscono che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno “carattere di pubblica utilità”, con la conseguente possibilità che gli stessi siano ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche.

Valutazione del carattere precario di un manufatto edilizio

Il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiali utilizzati per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all’uso cui lo stesso è destinato, nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria dell’opera, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata.

La nozione di pertinenza urbanistica rispetto a quella civilistica

La pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile allorquando sussista un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce.

Disciplina urbanistica applicabile alla realizzazione di autorimesse e parcheggi

La realizzazione di autorimesse e parcheggi, se non effettuata in locali preesistenti o totalmente al di sotto del piano di campagna naturale, è soggetta alla disciplina urbanistica che regola le nuove costruzioni fuori terra.

Opere edilizie di copertura: gazebi, pergolati, portici, terrazze, verande...

A differenza della veranda e del porticato, una pergola è un manufatto leggero, amovibile e non infisso al pavimento, non solo privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato, ma caratterizzato dalla assenza di una copertura anche parziale con materiali di qualsiasi natura, e avente nella parte superiore gli elementi indispensabili per sorreggere le piante che servano per ombreggiare.

La realizzazione di soppalchi e locali sottotetto

In materia edilizia la realizzazione di un soppalco integra un intervento la cui consistenza deve essere apprezzata caso per caso, con la conseguenza che esso sarà riconducibile all'ambito della ristrutturazione edilizia, laddove sia idoneo a generare un maggiore carico urbanistico mentre potrà considerarsi un intervento minore nel caso in cui i lavori siano tali da dare vita a una superficie accessoria, non utilizzabile per il soggiorno delle persone.

Opere edilizie: le tettoie

La nozione di tettoia - ricavabile sia dal linguaggio comune che dal linguaggio tecnico – si sostanzia in un tetto sorretto da pilastri o agganciato ad un muro e aperto su tre lati.

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