Opere edilizie di copertura: gazebi, pergolati, portici, terrazze, verande...

OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> GAZEBO

I gazebo poggianti su piattaforme di calcestruzzo sono strutture non precarie bensì funzionali a soddisfare esigenze permanenti; gli stessi costituiscono pertanto manufatti in grado di alterare lo stato dei luoghi, con ricadute sul carico urbanistico.

Le strutture tipo “gazebo”, vanno inquadrate nel regime pertinenziale e di manutenzione straordinaria solo con riferimento a manufatti di modeste dimensioni e consistenza, aventi funzioni di riparo dagli agenti atmosferici, costituenti semplici arredi, mentre sono esclusi da tale regime i manufatti che, per le apprezzabili dimensioni strutturali, per l’impatto visivo, il non trascurabile carico urbanistico, la loro conformazione e destinazione all'attività imprenditoriale, la rilevante alterazione della sagoma esterna dell’immobile, implicano una incidenza significativa sull’assetto urbanistic... _OMISSIS_ ...tente trasformazione del tessuto edilizio.

Il gazebo, nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili (D.P.R. n. 380 del 2001, T.U. Edilizia).

OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> LASTRICI SOLARI

È contraddittorio affermare che un lastrico solare sia stato abusivamente trasformato in terrazzo praticabile eppure ordinare la riduzione dell’altezza dei muretti perimetrali. Delle due, l’una: o deve ipotizzarsi che il lastrico solare del fabbricato sia stato abusivamente trasformato in terrazzo praticabile, e ciò sarebbe potuto avvenire, in ipotesi, soltanto mediante l’edificazione abusiva dei muretti di recinzione perimetrale del medesimo; oppure i detti muretti esisteva... _OMISSIS_ ...he se ne ordina la riduzione in altezza), ma allora il lastrico solare, lungi dall’essere stato abusivamente, e di recente, trasformato in terrazzo praticabile, era già adibito, da lungo tempo, a terrazzo di copertura, stante la preesistenza dei muretti in questione.

La sola posa di una pavimentazione su un lastrico solare già precedentemente accessibile (senza peraltro che possa rilevarsi l'apposizione di ringhiere, parapetti o altre strutture), non può essere considerato un intervento di trasformazione da lastrico solare a terrazzo, non mutando la sua destinazione di utilizzo, stante l'inesistenza di altri manufatti che ne evidenzino la destinazione all'utilizzo per la presenza stabile di persone. La semplice posa in opera di pavimentazione è da qualificarsi pertanto come intervento di manutenzione straordinaria.

Va riconosciuta l'esistenza di una differenza, in termini di disciplina urbanistica, tra un lastrico solare e un terrazzo.... _OMISSIS_ ... parte di un edificio che, pur praticabile e piana, resta un tetto, o quanto meno una copertura di ambienti sottostanti, mentre la terrazza è intesa come ripiano anch'esso di copertura, ma che nasce già delimitato all'intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben precisa funzione di accesso e utilizzo per utenti.

La sostituzione della preesistente copertura inclinata di un lastrico solare con un terrazzo calpestabile che, in quanto destinato ad offrire un affaccio e ulteriori utilità ai locali abitativi cui è stato collegato mediante l'apertura di una porta - finestra, forma parte funzionalmente integrante dei locali medesimi, comporta un evidente incremento della superficie dello stabile: tale modifica configura un intervento di ristrutturazione edilizia.

Se pure è vero che il concetto di trasformazione edilizia non comprende soltanto l'edificazione di una o più costruzioni non prima esistenti su area libera, ma deve riteners... _OMISSIS_ ...alla modificazione del preesistente, tanto radicale da snaturarne completamente la precedente consistenza e tale da determinare la produzione di un oggetto complementare diverso e nuovo in considerazione dell'entità delle modifiche o della variazione degli standard di cui al d.m. 2 aprile 1968, occorre potersi dimostrare che la trasformazione ha modificato l’assetto del bene, determinando una diversità significativa nel suo utilizzo; nel caso di lastrici solari pare evidente che il loro utilizzo, quando non via siano state realizzate al di sopra costruzioni, non può che restare sostanzialmente invariato.

Quando il lastrico solare su cui si costruisce è di proprietà comune, il c.d. diritto di sopralzo riconosciuto al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio, come previsto dall’articolo 1127, comma 4, cod. civ., può essere esercitato solo se gli interventi previsti abbiano un contenuto tale da essere compatibile con il rispetto de... _OMISSIS_ ...o di “ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare”, ossia prevedano comunque anche la ricostruzione, ad un livello più elevato, del lastrico di uso comune salvaguardando il previo diritto di uso dei condomini, traslato sul nuovo lastrico solare.

Mentre il lastrico solare, al pari del tetto, assolve essenzialmente la funzione di copertura dell'edificio, di cui forma parte integrante sia sotto il profilo meramente materiale, sia sotto il profilo giuridico, la terrazza è invece costituita da una superficie scoperta posta al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, nel senso che per il modo in cui è realizzata, risulta destinata non tanto a coprire le verticali di edifici sottostanti, quanto e soprattutto a dare un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del quale costituisce una proie... _OMISSIS_ ...sterno.

Esiste una differenza, in termini di disciplina urbanistica, tra lastrico solare e terrazzo, in quanto il è una parte di un edificio che, pur praticabile e piana, resta un tetto, o quanto meno una copertura di ambienti sottostanti, mentre la terrazza è intesa come ripiano di copertura, che nasce già delimitato all’intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una precisa funzione di accesso e utilizzo per utenti.

OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PERGOLATI

Il pergolato, per sua natura, è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi, in quanto non comporta aumento di volumetria o superficie utile. Esso è un manufatto realizzato in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, il quale realizza in tal modo una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del ... _OMISSIS_ ...o.

Quando il pergolato viene coperto nella parte superiore, anche per una sola porzione con una struttura non facilmente amovibile, realizzata con qualsiasi materiale, è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.

La trasformazione di un pergolato in un volume chiuso rientra nel novero degli interventi cd. di “nuova costruzione” (e non di ristrutturazione), in considerazione dell’irrisoria consistenza dello stesso quale manufatto aperto su tutti i lati e pertanto privo di ogni rilevanza plano-volumetrica.

A differenza della veranda e del porticato, una pergola è un manufatto leggero, amovibile e non infisso al pavimento, non solo privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato, ma caratterizzato dalla assenza di una copertura anche parziale con materiali di qualsiasi natura, e avente nella parte superiore gli elementi indispensabili per sorreggere le piante che servano per o... _OMISSIS_ ...altri termini, la pergola è configurabile esclusivamente quando vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti.

Il pergolato può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e che funge da sostegno per piante rampicanti attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.

Si intende per pergolato solo quel manufatto realizzato in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, idonea a realizzare in tal modo una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni destinate ad un uso del tutto momentaneo. Perché possa qualificarsi come mero arredo di uno spazio esterno, che non comporta realizzazione di superfici utili o volume, è necessario che l'opera consista in una struttura precaria, facilmente rimovibile, non cost... _OMISSIS_ ...mazione urbanistica del territorio.

L'opera realizzata non costituisce pergolato ma, piuttosto, un intervento di nuova costruzione quando la stessa consista in una struttura di importanti dimensioni, ancorché contraddistinta da materiali leggeri quali legno e ferro, che la rendono solida e robusta facendo desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto stesso.

OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PERGOTENDA

La "pergotenda" rientra tra le c.d. opere di edilizia libera ed è connotata da una struttura leggera, destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico, nella quale l'opera principale non è l'intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che l'intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al s... _OMISSIS_ ...stensione della tenda.

La pergotenda, stanti le caratteristiche della stessa, seppur collegata al muro di un edificio preesistente, non può essere considerata in senso proprio una pertinenza, in quanto fa corpo con la cosa principale a cui aderisce, di cui modifica la sagoma e ne comporta l’ampliamento, creando nuova volumetria fruibile.

La pergotenda, in quanto integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso sta... _OMISSIS_ ...urato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.

Nella pergotenda l'opera principale non è l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda; quest'ultima integrata alla struttura portante, non può considerarsi nuova costruzione, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio, infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il cara... _OMISSIS_ ...e della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.

Una pergotenda in materiale plastico e retrattile integrata con la sua struttura portante non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, poiché non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.

Risulta incompatibile con la nozione... _OMISSIS_ ... quale intervento realizzabile in regime di edilizia libera, l’allaccio ed il funzionamento di climatizzatori all'interno di essa, essendo evidente che gli stessi apparecchi, laddove funzionanti, darebbero vita ad uno spazio destinato ad un utilizzo ben più ampio e continuativo rispetto alla nozione di transitorietà e precarietà della vera e propria pergotenda.

Le pergotende sono manufatti molto simili alle tettoie, che peraltro se ne distinguono secondo logica solo per presentare una struttura alquanto più leggera.


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