OPERE ED INTERVENTI

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Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria consistono in lavori di modesta entità volti alla conservazione ed al mantenimento dell’immobile nel breve periodo e sono esonerati dalla necessità di qualsiasi titolo abilitativo (cfr. artt. 6, comma 1 lett. a) e 3 comma 1, lett. a) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380), mentre gli interventi di manutenzione straordinaria incidono direttamente in parti, anche strutturali dell’edificio, rimuovendole o sostituendole.

La figura giuridica della «nuova costruzione»

Nella figura giuridica di costruzione rientrano tutti i manufatti che, comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, modificano lo stato dei luoghi in quanto, difettando del carattere di assoluta precarietà, sono destinati almeno potenzialmente a perdurare nel tempo, senza che assuma alcun rilievo la distinzione tra opere murarie o di altro genere, né l'ancoraggio del manufatto al suolo, né la funzione ad esso assegnata dal costruttore.

Gli interventi edilizi di restauro o di risanamento conservativo

Nella categoria degli interventi di restauro o di risanamento conservativo, per i quali non occorre il permesso di costruire, sono annoverabili soltanto le opere di recupero abitativo, che mantengono in essere le preesistenti strutture, alle quali apportano un consolidamento, un rinnovo o l'inserimento di nuovi elementi costitutivi, a condizione che siano complessivamente rispettate tipologia, forma e struttura dell'edificio.

Qualificazione degli interventi di ricostruzione degli edifici

La possibilità di qualificare come ristrutturazione edilizia anche la ricostruzione conseguente a previa demolizione è sempre stata subordinata al necessario rispetto della sagoma e del volume preesistenti, oltre che all’unitarietà temporale dell'intervento.

Il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie urbanistiche funzionalmente autonome

Il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, posto che nell’ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi urbanistico costruttivi, stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell’ambito della medesima categoria.

Natura della ristrutturazione e differenza con gli altri tipi di interventi edilizi

L'art. 3, comma 1, lett. d) d.P.R. 380/2001 riconduce la nozione di ristrutturazione edilizia alla finalità di recupero del patrimonio esistente: per cui, nei casi in cui ricorra la demolizione parziale o totale dell'edificio, la ricostruzione che voglia ascriversi nelle ipotesi di ristrutturazione edilizia deve rispettare le linee essenziali della sagoma, l'identità della complessiva volumetria del fabbricato e la copertura dell'area di sedime, senza variazioni rispetto all'originario edificio.

Ristrutturazione edilizia

Ciò che contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione è la già avvenuta trasformazione del territorio, attraverso un'edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un "insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente"), ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma con ricostruzione, rispettosa della volumetria e della sagoma preesistenti.

Restauro e risanamento conservativo

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo ricorrono esclusivamente quando non vi sia mutamento della qualificazione tipologica del manufatto preesistente, ovvero dei caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie, degli elementi formali che configurano l’immagine caratteristica dello stesso e degli elementi strutturali, che materialmente compongono la struttura dell’organismo edilizio.

Demolizione e ricostruzione

Quando la demolizione e la successiva ricostruzione di un manufatto non danno luogo alla fedele riedificazione del precedente manufatto per sagoma, superficie e volume, non si è in presenza di ristrutturazione edilizia, bensì di nuova costruzione, per cui è necessario il rilascio di apposito titolo edilizio: è quindi legittima l'archiviazione della domanda di condono relativa al fabbricato, essendo effettivamente venuta meno la stessa opera per cui si riferiva la richiesta.

Concetto di nuova costruzione in edilizia

Ai fini del rilascio del permesso di costruire, costituisce nuova costruzione l'opera che attui una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, preordinata a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa sia realizzata con opere murarie, in metallo, in laminati di plastica, in legno o qualsiasi altro materiale.

Natura degli interventi edilizi: mutamento di destinazione d'uso

Il mutamento di destinazione d'uso non è fatto da collegarsi all’efficacia o meno del titolo edilizio, ma una vicenda che, proprio per il suo carattere di abusività, trascende dal dato rilevato dal provvedimento amministrativo abilitati

Manutenzione ordinaria o straordinaria

Non può essere considerata quale intervento di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, un'opera che non comporta la rinnovazione o la sostituzione di un elemento architettonico, ma realizza l'aggiunta di elementi strutturali dell'edificio, con modifica del prospetto, la cui realizzazione, pertanto, necessita senz’altro del previo rilascio del permesso di costruire, attesa la perdurante modifica dello stato dei luoghi che produce ...

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