OPERE ED INTERVENTI

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Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria consistono in lavori di modesta entità volti alla conservazione ed al mantenimento dell’immobile nel breve periodo e sono esonerati dalla necessità di qualsiasi titolo abilitativo (cfr. artt. 6, comma 1 lett. a) e 3 comma 1, lett. a) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380), mentre gli interventi di manutenzione straordinaria incidono direttamente in parti, anche strutturali dell’edificio, rimuovendole o sostituendole.

La figura giuridica della «nuova costruzione»

Nella figura giuridica di costruzione rientrano tutti i manufatti che, comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, modificano lo stato dei luoghi in quanto, difettando del carattere di assoluta precarietà, sono destinati almeno potenzialmente a perdurare nel tempo, senza che assuma alcun rilievo la distinzione tra opere murarie o di altro genere, né l'ancoraggio del manufatto al suolo, né la funzione ad esso assegnata dal costruttore.

Gli interventi edilizi di restauro o di risanamento conservativo

Nella categoria degli interventi di restauro o di risanamento conservativo, per i quali non occorre il permesso di costruire, sono annoverabili soltanto le opere di recupero abitativo, che mantengono in essere le preesistenti strutture, alle quali apportano un consolidamento, un rinnovo o l'inserimento di nuovi elementi costitutivi, a condizione che siano complessivamente rispettate tipologia, forma e struttura dell'edificio.

Qualificazione degli interventi di ricostruzione degli edifici

La possibilità di qualificare come ristrutturazione edilizia anche la ricostruzione conseguente a previa demolizione è sempre stata subordinata al necessario rispetto della sagoma e del volume preesistenti, oltre che all’unitarietà temporale dell'intervento.

Il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie urbanistiche funzionalmente autonome

Il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, posto che nell’ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi urbanistico costruttivi, stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell’ambito della medesima categoria.

Natura della ristrutturazione e differenza con gli altri tipi di interventi edilizi

L'art. 3, comma 1, lett. d) d.P.R. 380/2001 riconduce la nozione di ristrutturazione edilizia alla finalità di recupero del patrimonio esistente: per cui, nei casi in cui ricorra la demolizione parziale o totale dell'edificio, la ricostruzione che voglia ascriversi nelle ipotesi di ristrutturazione edilizia deve rispettare le linee essenziali della sagoma, l'identità della complessiva volumetria del fabbricato e la copertura dell'area di sedime, senza variazioni rispetto all'originario edificio.

Il concetto di "bosco" a livello normativo statale e regionale

Per dar luogo ad un bosco non è sufficiente la presenza di piante, quand’anche numerose, ma non strutturate fino a sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi.

Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 t.u. ambientale

La conferenza di servizi prevista per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 t.u. ambientale è una conferenza istruttoria.

Restauro e risanamento conservativo

Il Testo Unico non ha introdotto alcuna novità relativamente alla gestione degli interventi di restauro e risanamento conservativo, essendo già assoggettati all'art.4 del D.L.398/1993. Oggi questi interventi sono soggetti a SCIA e comprendono le iniziative rivolte a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzione mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali, ne consentano destinazioni d’uso compatibili.

Gli interventi di nuova costruzione

Sono interventi di nuova costruzione quelli che comportano la «trasformazione urbanistica del territorio» e che non rientrano nelle categorie della manutenzione, del restauro o del risanamento conservativo o della ristrutturazione.

La ristrutturazione urbanistica

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. f), T.U. sono quelli «rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale».

Il restauro e il risanamento conservativo

L’intervento di restauro e risanamento conservativo è un quid pluris rispetto alla manutenzione straordinaria, perché non ha una mera finalità conservativa, ma è teso ad una vera e propria riqualificazione dell’immobile, attraverso l’eliminazione delle carenze strutturali e funzionali che si manifestano in ragione della perdita delle originarie caratteristiche di funzionalità e di sicurezza dell’edificio

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