In ipotesi di annullamento, lo strumento urbanistico deve ritenersi tamquam non esset, e quindi inefficace ab origine; detta caducazione comporta la reviviscenza e/o la persistente operatività della regolamentazione urbanistica preesistente, a differenza di quanto sarebbe avvenuto in caso di scadenza o decadenza dei vincoli urbanistici di inedificabilità, in cui in attesa di una nuova disciplina, l'area rimasta non disciplinata rimane soggetta alla previsione normativa di cui all'art.4 L.10/1977