Lo "ius superveniens" più favorevole per il costruttore rende legittimo l'edificio sorto in violazione della normativa sulle distanze in vigore al momento della sua ultimazione

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> PRESCRIZIONI LOCALI --> JUS SUPERVENIENS

In materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore e lo "ius superveniens" più favorevole per il costruttore rende legittimo l'edificio sorto in violazione della normativa in vigore al momento della sua ultimazione.

Il principio di immediata applicazione dello jus superveniens nel caso di nuove norme meno restrittive in materia di distanze tra costruzioni incontra come unico limite quell... _OMISSIS_ ...iginariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme e che siano consentiti dalla nuova normativa

In tema di distanze legali nelle costruzioni, qualora sopravvenga una disciplina normativa meno restrittiva, l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non può più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione. Tale effetto non deriva dalla retroattività delle nuove norme, di regola esclusa dall'art. 11 preleggi, ma dal fatto che, pur rimanendo sussistente l'illecito di chi abbia costruito in violazione di norme giuridiche allora vigenti e la sua responsabilit... _OMISSIS_ ...sta conforme alla normativa successiva e, quindi, del tutto identica a quella delle costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore.

Se dopo la concessione della licenza edilizia sopravviene una nuova regolamentazione sulle distanze fra edifici, le nuove costruzioni devono adeguarsi alla disciplina vigente al momento della loro realizzazione, a nulla rilevando la legittimità della autorizzazione a costruire precedentemente concessa, mentre, qualora l'Esercizio dello ius aedificandi abbia già avuto inizio e concreta attuazione al momento dell'entrata in vigore della nuova sopravvenuta normativa, ha rilievo l'epoca dell'inizio dell'opera e, quindi, la norma edilizia, che stabilisce distanze maggiori, sopraggiunta nel corso della costruzione anteriormente iniziata, è inapp... _OMISSIS_ ....

Lo jus superveniens che consente il mantenimento del fabbricato realizzato in violazione delle distanze previste al momento della sua costruzione è quello riferito alla disciplina delle distanze stesse e non alla qualificazione della tipologia di intervento.

In caso di successione nel tempo di norme edilizie, la valutazione del carattere restrittivo dello "ius superveniens" va effettuata non in astratto, ma in concreto, verificando le conseguenze che all'edificante derivano dall'applicazione della nuova disciplina, sicché quest'ultima, ove escluda il principio della prevenzione imponendo una distanza dal confine, non si applica al convenuto che ne risulti costretto ad arretrare il fabbricato.

In materia di distanze nelle costruzioni,... _OMISSIS_ ...ne, fermo il diritto del vicino al risarcimento del danno, non si applica in presenza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato la violazione, giacché la nuova normativa non può avere effetto sulla statuizione demolitoria che deve essere eseguita in forza del giudicato.

Una volta intervenuta una disciplina normativa meno restrittiva in tema di distanze legali tra costruzioni, l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non può essere ritenuto illegittimo.

In tema di distanze tra costruzioni, il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, comma 2, essendo stato emanato su delega della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies (c.d. Legge Urbanistica), aggiunto dalla L. 6 agosto ... _OMISSIS_ ...oni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica.

Un edificio, in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova regolamentazione, non può più essere ritenuto illegittimo e di conseguenza il confinante non può pretenderne l'abbattimento o comunque la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione, tuttavia rimane sussistente l'illecito di chi abbia costruito in violazione di norme giuridiche allora vigenti e la sua responsabilità per i danni subiti dal confinante fino all'entrata in vigore della normativa meno restrittiva.

In tema di distanza tra le costruzioni l'adozione da parte del Comune di un nuovo strumento urbanistico ... _OMISSIS_ ...nuove costruzioni la disciplina precedente, meno restrittiva, si richiede che esse siano state autorizzate in base alla previgente normativa e che, alla data di entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico più restrittivo, esse siano già sorte in conseguenza del già avvenuto esercizio dello "ius aedificandi".

Nell'ipotesi di successione nel tempo di differenti discipline edilizie, la seconda delle quali sia più restrittiva della precedente, la costruzione eseguita in conformità di una licenza edilizia rilasciata prima dell'entrata in vigore del nuovo piano regolatore, rende inapplicabile quest'ultimo nei rapporti fra privati, nella sola ipotesi che la costruzione medesima sia stata già eseguita, almeno nei suoi elementi essenziali, prima dell'entrata in vigore... _OMISSIS_ ...rispetto dei diritti quesiti, di talchè nell'ipotesi che le nuove norme siano più restrittive, la nuova disciplina non è applicabile alle costruzioni che al momento della sua entrata in vigore possano considerarsi già sorte.

La questione dell'applicabilità dello ius superveniens prescinde dalla esistenza o meno di una concessione edilizia e dalla eventuale legittimità di essa o sanatoria, ma si ricollega unicamente all'elemento fattuale della esistenza all'atto dell'entrata in vigore della norma sopravvenuta di un'opera qualificabile come costruzione e conforme in quanto tale alle prescrizioni anteriori.

In tema di edilizia quando nel tempo si succedono una pluralità di norme regolatrici, la legittimità o meno di ciascuna attività edificatoria e le relative co... _OMISSIS_ ...isciplina urbanistica in materia di distanze la costruzione era stata ultimata, deve ritenersi corretta l'applicazione dello jus superveniens.

In materia di distanze, non può essere ordinata la demolizione dell'opera costruita in violazione delle distanze legali ove sopravvenga una normativa urbanistica più favorevole.

In caso di successione nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina meno restrittiva è applicabile anche alle costruzioni realizzate prima della sua entrata in vigore con l'unico limite dell'eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità o non della costruzione, onde non può disporsi la demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme, nei limiti in cui siano consentiti dalla normativ... _OMISSIS_ ...nto.

Nel caso di successione nel tempo di norme edilizie, se le norme successive siano più restrittive, la nuova disciplina non è applicabile alle costruzioni che al momento della sua entrata in vigore possano considerarsi già sorte.

È consentita la produzione in sede di legittimità delle norme urbanistiche sopravvenute in materia di distanze legali.

In caso di successione nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina, se meno restrittiva, è applicabile anche alle costruzioni realizzate prima della sua entrata in vigore, con l'unico limite dell'eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità della costruzione stessa: tale giudicato, tuttavia, non osta all'applicazione della normativa sopravvenuta qualora riguardi non già la... _OMISSIS_ ...a meno restrittiva, la costruzione, realizzata in violazione della normativa in vigore al momento della sua ultimazione, non può ritenersi illegittima in quanto, risultando conforme alla nuova disciplina, ha caratteristiche identiche a quelle previste per le costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore.

In caso di successione nel tempo di norme sulle distanze, la nuova disciplina, se meno restrittiva, è applicabile anche alle costruzioni realizzate prima della sua entrata in vigore, con l'unico limite dell'eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità della costruzione stessa: di conseguenza, il provvedimento di demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme è illegittimo, nei limiti in cui le opere siano c... _OMISSIS_ ...ù restrittive sopravvenute incontra un limite nel già avvenuto esercizio dello "jus aedificandi" con la concreta attuazione dell'opera, poiché in tale ipotesi la nuova disciplina non può spiegare efficacia retroattiva, né vulnerare situazioni pregresse e già consolidate.

Il giudice deve compiere un'attenta e motivata analisi sull'entrata in vigore delle prescrizioni urbanistiche rispetto all'epoca di realizzazione del manufatto della cui legittimità, dal punto di vista delle distanze, si discute.

In tema di distanze fra costruzioni la disciplina successiva più rigorosa non è applicabile qualora l'opera risulti già ultimata prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Qualsiasi nuovo intervento edilizio realizzato nelle zone u... _OMISSIS_ ...sul fondo confinante, quale che sia l'epoca di relativa realizzazione ed anche se la distanza dal confine degli stessi sia inferiore a quella prescritta dalle norme locali vigenti all'epoca della successiva edificazione.

In materia di violazione delle norme dettate per il rispetto delle distanze legali, lo "ius superveniens" che contenga prescrizioni più restrittive non incontra la limitazione dei diritti quesiti e non trova applicazione per le costruzioni che al momento della sua entrata in vigore possono considerarsi già sorte per l'attuale realizzazione delle strutture organiche, che costituiscono il punto di riferimento per la misurazione delle distanze legali.

In tema di distanze fra costruzioni ed in ipotesi di successione di norme nel tempo so... _OMISSIS_ ...struire fosse legittima sulla base della previgente normativa.

Il principio di immediata applicazione delle sopravvenute disposizioni sulle distanze tra costruzioni trova limite, in caso di maggiore restrittività della nuova normativa, nel caso in cui fosse già avvenuto esercizio dello "jus aedificandi", con la concreta attuazione dell'opera, poiché in questa ipotesi la nuova disciplina non può spiegare efficacia retroattiva, né vulnerare situazioni pregresse e già consolidate.

Il sopravvenire di una nuova disposizione meno restrittiva di quella vigente all'epoca dell'edificazione comporta la non assoggettabilità a demolizione dell'opera originariamente costruita in violazione delle distanze legali: ciò non toglie che questa, medio tempore, rimane il... _OMISSIS_ ...istanze nelle costruzioni e vincola i comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni precedente previsione regolamentare in contrasto con lo stesso d.m. si presenta illegittima.

La ricostruzione di un edificio preesistente non può violare alcuna delle distanze prescritte dalla normativa urbanistica locale non vigente all'epoca dell'originaria realizzazione.

Le costruzioni eseguite senza osservare le disposizioni sui limiti di distanza fra fabbricati stabiliti dalla legge e dagli strumenti urbanistici vigenti all'epoca delle costruzioni stesse sono sanate solo nell'ipotesi che le nuove previsioni contenute in leggi e negli strumenti urbanistici successivamente approvati consentono quelle edificazioni che pri... _OMISSIS_ ...CRLF| Qualora sopravvenga una nuova regolamentazione urbanistica locale in tema di distanze, le nuove costruzioni devono ad essa adeguarsi, con il limite, in caso di maggiore restrittività della nuova normativa, del già avvenuto esercizio dello "jus aedificandi", mediante la concreta attuazione dell'opera.

In materia di distanze tra costruzioni, sono fatti salvi gli effetti del giudicato e le eventuali conseguenze risarcitorie per i danni medio tempore subiti dal vicino, in caso di sopravvenienza di disposizioni regolamentari edilizie disciplinanti in termini meno restrittivi, rispetto a quelli vigenti all'epoca dell'edificazione, il regime delle distanze alle quali devono conformarsi le costruzioni.

In tema di distanze tra costruzioni, nel caso in ... _OMISSIS_ ...ll'entrata in vigore di tale normativa ed in conformità di quella previgente, tale deduzione non configura una eccezione in senso proprio, ma si risolve nella mera negazione di un fatto costituente il fondamento del diritto azionato ex adverso, sicché la sussistenza di questo fatto, cioè l'illegittimità dell'opera in relazione alle norme vigenti al tempo della sua esecuzione, deve essere dimostrata dall'attore.

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> SUCCESSIONE DI NORME

Le disposizioni in materia edilizia, nell'ipotesi di successione di norme nel tempo, sono di immediata applicazione, essendo poste a tutela dell'interesse generale nel campo urbanistico, prescindendo dall'interesse del privato. Conseguentemente, se, ... _OMISSIS_ ...a rilevando il legittimo rilascio della precedente autorizzazione a costruire.

Il principio secondo cui l'edificio in contrasto con la regolamentazione in materia di distanze legali in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non può più essere ritenuto illegittimo, non deriva dalla retroattività delle nuove norme, di regola esclusa dall'art. 11 preleggi, ma dal fatto che, pur rimanendo sussistente l'illecito di chi abbia costruito in violazione di norme giuridiche vigenti in passato e la sua responsabilità per i danni subiti dal confinante fino all'entrata in vigore della normativa meno restrittiva, viene meno però l'illegittimità della situazione di fatto determinatasi con la costruzione, essendo questa conforme alla normativa successiva e, quindi, ... _OMISSIS_ ...alla legge (o da fonti secondarie) entrata in vigore successivamente alla loro realizzazione, sussiste nel caso di semplice ristrutturazione, che si ha ove gli interventi abbiano interessato un edificio del quale rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, o di ricostruzione che è ravvisabile allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio.

La demolizione di un manufatto e la sua sostituzione con altro manufatto comporta, ove non rimangano inalterati dimensioni, volumi e posizionamento, l'app... _OMISSIS_ ...delle norme applicabili all'epoca del rilascio del titolo edilizio: non si può ritenere che la normativa sopravvenuta renda in qualche modo irregolare le opere stesse in quanto, come noto, le nuove norme non possono che riguardare il futuro e, quindi, esclusivamente gl...
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.