Applicazione delle norme sulle distanze dal confine ai muri di cinta e di contenimento

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> CASISTICA --> MURO DI CINTA

Requisiti essenziali del muro di cinta, che a norma dell'art. 878 c.c. non va considerato nel computo delle distanze legali, sono costituiti dall'isolamento delle facce, dall'altezza non superiore a metri tre e dalla sua destinazione alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura della proprietà.

Basta che l'andamento altimetrico del piano di campagna - originariamente livellato sul confine tra due fondi - sia stato artificialmente modificato per opera dell'uomo a far ritenere che il muro di cinta abbia la funzione di contenere il terrapieno creato "ex novo" con l'apporto di terra e pietrame, e vada, per l'effetto, equiparato a un muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni.

Se l'andamento altimetrico del piano di campagna - originari... _OMISSIS_ ...o sul confine tra due fondi - venga artificialmente modificato per opera dell'uomo, il muro di cinta assume la funzione di contenere il terrapieno creato "ex novo" con l'apporto di terra e pietrame, e va, per l'effetto, equiparato a un muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni.

Per il dettato dell'art. 881 c.c., la presunzione di comunione del muro divisorio può essere superata soltanto qualora determinati manufatti -piovente, sporti, vani - siano rivolti in favore di uno dei proprietari confinanti, poiché l'elencazione dei segni presuntivi della proprietà esclusiva contenuta nell'art. 881 c.c. ha carattere tassativo.

Il muro di cinta, da non considerare per il computo delle distanze nelle costruzioni, ai sensi dell'art. 878 c.c., è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione dei fondi, si presenti separ... _OMISSIS_ ...ra costruzione.

Per il computo delle distanze nelle costruzioni, non è da ritenere muro di cinta quello che risulti eretto in sopraelevazione di un fabbricato, a chiusura di un lato di una terrazza di copertura di questo, posto che un simile manufatto non si configura separato dall'edificio cui inerisce e resta nel medesimo incorporato. In presenza di tali circostanze, la qualificazione come muro di fabbrica non risulta impedita né dalla altezza del muro inferiore a quella prevista dall'art. 878 c.c., né dal fatto che il muro originariamente avesse entrambe le facce a vista, essendo essenziale ai fini della corretta qualificazione giuridica, il legame che lo avvince alla restante parte del fabbricato.

La presenza eventuale sul confine di un muro di cinta comporta che quest'ultimo non assuma rilievo ai fini del computo delle distanze, ma non esclude che le stesse debbano essere sempre rispettate da altre costruzioni che si trovino in prossimi... _OMISSIS_ ...medesimo.

Ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo, nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni si applica l'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 c.c..

Il muro di cinta non è considerato costruzione di cui tenere conto ai fini del calcolo delle distanze legali tra edifici e delle facoltà concesse al vicino di realizzare il proprio fabbricato in aderenza o in appoggio, con la conseguenza che le distanze legali devono essere computate come se il muro non esistesse.

I requisiti del muro di cinta - che, ai sensi dell'art. 878 c.c., non va considerato ai fini del computo delle distanze - sono: a) di essere isolato, nel senso che le facce di esso emergano dal suolo e siano distaccate da ogni altra costruzione; b) di essere destinato alla demarcazione dell... _OMISSIS_ ...ine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe; c) di avere un'altezza non superiore ai tre metri. Ne consegue che il muro realizzato a confine per la recinzione di un fondo che non abbia tali caratteristiche non può essere qualificato muro di cinta, ma va considerato una costruzione vera e propria (c.d. muro di fabbrica) ai fini del rispetto delle distanze legali.

La qualificazione di un muretto come "muro di cinta", in quanto posto sul confine ed avente una evidente funzione di separazione e difesa dei distinti lotti di proprietà, fa venir meno la questione dell’obbligo di rispettare le distanze legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 873 e 878 Cod. civ.

Un muro privo di funzione strutturale che funge, nella sostanza, da recinzione di un lotto, non può considerarsi quale edificazione in aderenza, imponendo il rispetto delle distanze tra edificazioni, in applicazione dei principi civilistici relativi ... _OMISSIS_ ... muri di recinzione ed alla loro inidoneità a derogare alle prescrizioni in tema di distanza.

In tema di muri di cinta tra fondi a dislivello, qualora l'andamento altimetrico del piano di campagna - originariamente livellato sul confine tra due fondi - sia stato artificialmente modificato mediante la realizzazione di un innalzamento del piano di campagna stessa, al fine di verificare se sia rispettata l'altezza massima del muro di cinta che sia stato costruito sul confine, l'altezza va misurata computandovi il terrapieno creato ex novo dall'opera dell'uomo, e quindi tenendo conto dell'originario posizionamento del terreno prima dell'innalzamento.

La presunzione di proprietà esclusiva del muro, posta dall'art. 881 c.c., trova applicazione quando il muro sia posto sul confine tra due fondi appartenenti a proprietari diversi ed opera a favore del proprietario verso il quale esista il piovente.

Nel caso in cui il muro sia stato co... _OMISSIS_ ...prietario dell'unico fondo per dividere quest'ultimo in due porzioni, la presunzione di proprietà esclusiva del muro, posta dall'art. 881 c.c. trova applicazione nel momento in cui queste ultime vengano separatamente trasferite a due diversi soggetti, cosicché il muro in questione venga a trovarsi sulla linea di confine e nulla sia stabilito nei titoli di trasferimento.

Un muro può essere qualificato di cinta quando ha determinate caratteristiche: destinazione a recingere una determinata proprietà, altezza non superiore a tre metri, emergere dal suolo ed avere entrambe le facce isolate dalle altre costruzioni; in presenza di tali caratteristiche è applicabile la disciplina prevista dall'art. 878 c.c. e dalle norme di esso integrative, in ordine all'esenzione dal rispetto delle distanze tra, costruzioni; tuttavia, tale normativa si applica anche nel caso in cui si abbia un manufatto in tutto o in parte carente di alcune di esse, purché sia idoneo a delimita... _OMISSIS_ ...li possa ugualmente essere riconosciuta la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo.

I requisiti essenziali del muro di cinta, che a norma dell'art. 878 c.c. non va considerato nel computo delle distanze legali, sono costituiti dall'isolamento delle facce, dall'altezza non superiore a metri tre e dalla sua destinazione alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione e chiusura della proprietà.

La comunione del muro divisorio non va intesa nel senso che ciascuno dei comproprietari abbia la proprietà assoluta della metà del muro secondo una linea mediana ideale, bensi nel senso che ciascuno di essi è proprietario, sia pure pro quota, dell'intero muro, in ogni sua parte: pertanto, nel caso di proprietà delimitate da un muro comune la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, ma con il muro comune, in tutta la sua estensione ed ampiezza.

Lo spianame... _OMISSIS_ ...mento del dislivello consentono al vicino l'avvicinamento al muro di cinta prima non consentito, dando luogo ad una situazione compatibile in astratto con l'esercizio di una servitù di veduta per opera dell'uomo.

In tema di muri di confine, gli artt. 874 c.c. e segg. contemplano svariate ipotesi (comunione forzosa del muro sul confine, del muro non al confine, innesto sul muro al confine, costruzione in aderenza, ecc.) aventi diverso trattamento normativo, tra le quali il giudice deve individuare la norma da applicare nel caso concreto.

È vero che le caratteristiche di cui all'art. 878 c.c. sono richieste ai soli fini dell'applicabilità della norma stessa e che la ricorrenza delle stesse non è indefettibilmente richiesta perché ad un manufatto, che rappresenti un minus ma comunque destinato e idoneo anch'esso a delimitare un fondo, possa egualmente essere riconosciuta la funzione di «muro di cinta», non è men vero che allo stesso... _OMISSIS_ ... funzione non possa essere riconosciuta non solo ove ab origine posto nell'ambito di un'unica proprietà, ma anche ove, per struttura e dimensioni, risulti, come nella specie, destinato non a separare fondi finitimi ma a delimitare il tracciato d'una strada e a sorreggerne il bordo.

Il proprietario prevenuto non può costruire in aderenza al muro di cinta del proprietario preveniente se, al di là di tale muro, esiste un edificio a distanza inferiore a quella legale.

Non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale, mentre nel caso di dislivello di origine artificiale deve essere considerato costruzione in senso tecnico - giuridico il muro che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento di un terrapieno creato dall'opera d... _OMISSIS_ ...
In caso di muro di cinta comune alle parti, la linea di confine non può indentificarsi con quella mediana del muro, sicché la distanza deve essere misurata con riferimento alla facciata esterna prospiciente la costruzione.

Il muro di cinta non è considerato né ai fini delle distanze previste dal codice civile, né ai fini delle NTA o del DM 1444/1968.

I muri di contenimento non possono essere considerati “costruzioni” ai fini della disciplina della distanze.

Il muro che assolva la funzione di contenimento di un terrapieno, determinatosi in seguito all'innalzamento del livello di un fondo, non può qualificarsi come «muro di cinta» ex art. 878 c.c., ma deve configurarsi come vera e propria nuova costruzione, e come tale soggetta al rispetto delle distanze legali.

Non è muro di cinta, ma muro di fabbrica, il manufatto che consista nel prolungamento verso l'altro della parete che al ... _OMISSIS_ ...ida i due edifici contigui di proprietà di diversi soggetti.

Lo scopo perseguito dal Legislatore nel fissare la distanza minima delle costruzioni dai confini è di evitare al vicino il danno potenziale, presunto in via assoluta, che da nuove costruzioni potrebbe derivare se fossero poste a distanza inferiore. È perciò indifferente, ai fini dell'osservanza della norma, che sul confine vi sia un muro divisorio di proprietà esclusiva di uno dei confinanti, o di proprietà comune.

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> CASISTICA --> MURO DI CONTENIMENTO

In tema di distanze legali, mentre il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi costruzione agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, devono ritenersi soggetti a tale norma, perché costruzioni nel senso di opere non completamen... _OMISSIS_ ...enti i caratteri della solidità e della immobilizzazione rispetto al suolo, il terrapieno e il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente.

La realizzazione di un muro di contenimento creato artificialmente costituisce costruzione in senso tecnico-giuridico ed è pertanto assoggettata alle norme sulle distanze legali.

I muri di contenimento di terrapieni artificiali vanno considerati alla stregua di costruzioni. Per essi devono essere rispettate le prescrizioni che attengono ai distacchi rispetto alle altre costruzioni e, ove previsto dallo strumento urbanistico, rispetto ai confini.

Non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali, il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale per ev... _OMISSIS_ ...ti o frane.

Il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione", agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c., per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, mentre la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva della funzione di conservazione dello s...


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