Applicazione delle norme sulle distanze dal confine ai muri di cinta e di contenimento

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> CASISTICA --> MURO DI CINTA

Requisiti essenziali del muro di cinta, che a norma dell'art. 878 c.c. non va considerato nel computo delle distanze legali, sono costituiti dall'isolamento delle facce, dall'altezza non superiore a metri tre e dalla sua destinazione alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura della proprietà.

Basta che l'andamento altimetrico del piano di campagna - originariamente livellato sul confine tra due fondi - sia stato artificialmente modificato per opera dell'uomo a far ritenere che il muro di cinta abbia la funzione di contenere il terrapieno creato "ex novo" con l'apporto di terra e pietrame, e vada, per l'effetto... _OMISSIS_ ...o sul confine tra due fondi - venga artificialmente modificato per opera dell'uomo, il muro di cinta assume la funzione di contenere il terrapieno creato "ex novo" con l'apporto di terra e pietrame, e va, per l'effetto, equiparato a un muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni.

Per il dettato dell'art. 881 c.c., la presunzione di comunione del muro divisorio può essere superata soltanto qualora determinati manufatti -piovente, sporti, vani - siano rivolti in favore di uno dei proprietari confinanti, poiché l'elencazione dei segni presuntivi della proprietà esclusiva contenuta nell'art. 881 c.c. ha carattere tassativo.

Il muro di cinta, da non considerare per il computo delle distanze nelle costruzioni,... _OMISSIS_ ...ra costruzione.

Per il computo delle distanze nelle costruzioni, non è da ritenere muro di cinta quello che risulti eretto in sopraelevazione di un fabbricato, a chiusura di un lato di una terrazza di copertura di questo, posto che un simile manufatto non si configura separato dall'edificio cui inerisce e resta nel medesimo incorporato. In presenza di tali circostanze, la qualificazione come muro di fabbrica non risulta impedita né dalla altezza del muro inferiore a quella prevista dall'art. 878 c.c., né dal fatto che il muro originariamente avesse entrambe le facce a vista, essendo essenziale ai fini della corretta qualificazione giuridica, il legame che lo avvince alla restante parte del fabbricato.

La presenza eventuale sul confine di un muro di cinta compo... _OMISSIS_ ...medesimo.

Ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo, nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni si applica l'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 c.c..

Il muro di cinta non è considerato costruzione di cui tenere conto ai fini del calcolo delle distanze legali tra edifici e delle facoltà concesse al vicino di realizzare il proprio fabbricato in aderenza o in appoggio, con la conseguenza che le distanze legali devono essere computate come se il muro non esistesse.

I requisiti del muro di cinta - che, ai sensi dell'art. 878 c.c., non va considerato ai fini del computo d... _OMISSIS_ ...ine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe; c) di avere un'altezza non superiore ai tre metri. Ne consegue che il muro realizzato a confine per la recinzione di un fondo che non abbia tali caratteristiche non può essere qualificato muro di cinta, ma va considerato una costruzione vera e propria (c.d. muro di fabbrica) ai fini del rispetto delle distanze legali.

La qualificazione di un muretto come "muro di cinta", in quanto posto sul confine ed avente una evidente funzione di separazione e difesa dei distinti lotti di proprietà, fa venir meno la questione dell’obbligo di rispettare le distanze legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 873 e 878 Cod. civ.

Un muro privo di funzione strutturale che funge, nella sostanza, ... _OMISSIS_ ... muri di recinzione ed alla loro inidoneità a derogare alle prescrizioni in tema di distanza.

In tema di muri di cinta tra fondi a dislivello, qualora l'andamento altimetrico del piano di campagna - originariamente livellato sul confine tra due fondi - sia stato artificialmente modificato mediante la realizzazione di un innalzamento del piano di campagna stessa, al fine di verificare se sia rispettata l'altezza massima del muro di cinta che sia stato costruito sul confine, l'altezza va misurata computandovi il terrapieno creato ex novo dall'opera dell'uomo, e quindi tenendo conto dell'originario posizionamento del terreno prima dell'innalzamento.

La presunzione di proprietà esclusiva del muro, posta dall'art. 881 c.c., trova applicazione quando il muro sia pos... _OMISSIS_ ...prietario dell'unico fondo per dividere quest'ultimo in due porzioni, la presunzione di proprietà esclusiva del muro, posta dall'art. 881 c.c. trova applicazione nel momento in cui queste ultime vengano separatamente trasferite a due diversi soggetti, cosicché il muro in questione venga a trovarsi sulla linea di confine e nulla sia stabilito nei titoli di trasferimento.

Un muro può essere qualificato di cinta quando ha determinate caratteristiche: destinazione a recingere una determinata proprietà, altezza non superiore a tre metri, emergere dal suolo ed avere entrambe le facce isolate dalle altre costruzioni; in presenza di tali caratteristiche è applicabile la disciplina prevista dall'art. 878 c.c. e dalle norme di esso integrative, in ordine all'esenzione dal rispetto del... _OMISSIS_ ...li possa ugualmente essere riconosciuta la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo.

I requisiti essenziali del muro di cinta, che a norma dell'art. 878 c.c. non va considerato nel computo delle distanze legali, sono costituiti dall'isolamento delle facce, dall'altezza non superiore a metri tre e dalla sua destinazione alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione e chiusura della proprietà.

La comunione del muro divisorio non va intesa nel senso che ciascuno dei comproprietari abbia la proprietà assoluta della metà del muro secondo una linea mediana ideale, bensi nel senso che ciascuno di essi è proprietario, sia pure pro quota, dell'intero muro, in ogni sua parte: pertanto, nel caso di proprietà delimitate ... _OMISSIS_ ...mento del dislivello consentono al vicino l'avvicinamento al muro di cinta prima non consentito, dando luogo ad una situazione compatibile in astratto con l'esercizio di una servitù di veduta per opera dell'uomo.

In tema di muri di confine, gli artt. 874 c.c. e segg. contemplano svariate ipotesi (comunione forzosa del muro sul confine, del muro non al confine, innesto sul muro al confine, costruzione in aderenza, ecc.) aventi diverso trattamento normativo, tra le quali il giudice deve individuare la norma da applicare nel caso concreto.

È vero che le caratteristiche di cui all'art. 878 c.c. sono richieste ai soli fini dell'applicabilità della norma stessa e che la ricorrenza delle stesse non è indefettibilmente richiesta perché ad un manufatto, che rappresenti... _OMISSIS_ ... funzione non possa essere riconosciuta non solo ove ab origine posto nell'ambito di un'unica proprietà, ma anche ove, per struttura e dimensioni, risulti, come nella specie, destinato non a separare fondi finitimi ma a delimitare il tracciato d'una strada e a sorreggerne il bordo.

Il proprietario prevenuto non può costruire in aderenza al muro di cinta del proprietario preveniente se, al di là di tale muro, esiste un edificio a distanza inferiore a quella legale.

Non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale, mentre nel caso di dislivello di origine artificiale deve... _OMISSIS_ ...
In caso di muro di cinta comune alle parti, la linea di confine non può indentificarsi con quella mediana del muro, sicché la distanza deve essere misurata con riferimento alla facciata esterna prospiciente la costruzione.

Il muro di cinta non è considerato né ai fini delle distanze previste dal codice civile, né ai fini delle NTA o del DM 1444/1968.

I muri di contenimento non possono essere considerati “costruzioni” ai fini della disciplina della distanze.

Il muro che assolva la funzione di contenimento di un terrapieno, determinatosi in seguito all'innalzamento del livello di un fondo, non può qualificarsi come «muro di cinta» ex art. 878 c.c., ma deve configurarsi come vera e propria nuova costruzione, e come... _OMISSIS_ ...ida i due edifici contigui di proprietà di diversi soggetti.

Lo scopo perseguito dal Legislatore nel fissare la distanza minima delle costruzioni dai confini è di evitare al vicino il danno potenziale, presunto in via assoluta, che da nuove costruzioni potrebbe derivare se fossero poste a distanza inferiore. È perciò indifferente, ai fini dell'osservanza della norma, che sul confine vi sia un muro divisorio di proprietà esclusiva di uno dei confinanti, o di proprietà comune.

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> CASISTICA --> MURO DI CONTENIMENTO

In tema di distanze legali, mentre il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi costruzione agli effetti dell... _OMISSIS_ ...enti i caratteri della solidità e della immobilizzazione rispetto al suolo, il terrapieno e il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente.

La realizzazione di un muro di contenimento creato artificialmente costituisce costruzione in senso tecnico-giuridico ed è pertanto assoggettata alle norme sulle distanze legali.

I muri di contenimento di terrapieni artificiali vanno considerati alla stregua di costruzioni. Per essi devono essere rispettate le prescrizioni che attengono ai distacchi rispetto alle altre costruzioni e, ove previsto dallo strumento urbanistico, rispetto ai confini.

Non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osserva... _OMISSIS_ ...ti o frane.

Il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione", agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c., per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, mentre la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico.

Ai fini della osservanza delle norme sulle distanze dal confine, il terrapieno... _OMISSIS_ ...del 2004 e la disciplina dettata dal regolamento di attuazione n. 9 del 2008 rendono legittima la realizzazione di un muro di contenimento a distanza inferiore rispetto a quella prescritta dallo strumento urbanistico locale e più in generale dalle disposizioni contenute nel D.M. n. 1444 del 1968.

Ciò che rileva ai fini delle distanze non è la preesistenza o meno di un muro di contenimento rispetto alla costruzione frontistante, ma se la funzione dello stesso sia volta a contenere un dislivello naturale o artificiale.

La funzione di contenimento del dislivello aumentato rispetto a quello preesistente giustifica di per sé la qualificazione di un muro in termini di costruzione con conseguente necessità di rispetto delle distanze.

Nel caso di un mur... _OMISSIS_ ...sigenze di miglior utilizzo commerciale del proprio fabbricato, il terrapieno realizzato con il sostegno del muro va qualificato come costruzione, soggetto alle disposizioni in materia di distanze.

Soltanto nel caso di dislivello naturale il muro di contenimento non può considerarsi costruzione, laddove al contrario esso è costruzione se volto a sostenere un terrapieno creato in modo artificiale.

E' illegittimo il permesso di costruire in sanatoria rilasciato a favore di un muro che, costituendo costruzione, deve rispettare le distanze dal confine e distanziarsi altresì dal fabbricato realizzato all’interno del lotto del confinante.

In caso di fondi a dislivello, non può considerarsi "costruzione" ai fini e per gli effetti... _OMISSIS_ ...di contenimento del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma come isolata e l'altezza può anche superare i m. 3, se tale è l'altezza del terrapieno o della scarpata, non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali, il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e di contenimento del declivio naturale.

L’applicazione della distanza di 10 metri, di cui all’art. 9, primo comma, n. 2, D.M. n. 1444/1968 presuppone l'esistenza di pareti di edifici, delle quali almeno una finestrata con “vedute”, di modo che non può essere ampliata la portata della norma fino al punto di comprendere manufatti quali un muro di contenimento, ch... _OMISSIS_ ...fabbrica, la costruzione è soggetta alla disciplina dell'art. 873 c.c. e della normativa integrativa locale.

La realizzazione di una recinzione che impatta in modo non lieve sul territorio circostante (nel caso di specie muro di contenimento di almeno 2 m della lunghezza di 70 m) è qualificabile come nuova costruzione con conseguente soggezione alla disciplina delle distanze legali.

Il muro di contenimento di una scarpata naturale non è sottoposto alle distanze legali, anche se una faccia non si presenta di norma isolata e se l’altezza supera i tre metri.

Il muro di contenimento che sopravanza l’originario profilo della balza del terreno deve essere qualificato come una costruzione ai fini del rispetto delle distanze.

... _OMISSIS_ ...e sulle distanze, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera.

Un muro avente funzione di contenimento di un creato dislivello di origine artificiale è equiparabile ad un muro di fabbrica e quindi del tutto assoggettato al rispetto delle distanze legali.

È inammissibile la censura con cui il soggetto intende far valere la violazione dei limiti di distanza tra costruzioni, stabilita la natura di muro di conte... _OMISSIS_ ...ndi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall'opera dell'uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti, soggetto, pertanto, agli obblighi delle distanze previste dall'art. 873 c.c. e dalle eventuali norme integrative.

Va equiparato ad un muro di fabbrica, come tale assoggettato...
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.