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Evoluzione in materia di indennità di esproprio

la legge 2359/1865 commisurava l’indennità al valore venale del bene, testualmente indicato come il «giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l’immobile in una libera contrattazione di compravendita», mentre la legge per la città di Napoli stabiliva che l’indennità fosse individuata nella media tra il valore venale del bene e la somma dei fitti riscossi nell’ultimo decennio.

L’indennità nell’attuale sistema

per le aree edificabili si deve fare riferimento al valore di mercato, ai sensi dell’art. 37 T.U.; per le aree non edificabili e coltivate si deve riferimento al valore agricolo di mercato, ai sensi dell’art. 40, comma 1,T.U.; per le aree non edificabili e non coltivate si deve fare riferimento al valore di mercato, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 2359/1865

Le espropriazioni sostanziali

È intervenuta la Corte Costituzionale, che con la celebre sentenza 9 maggio 1968, n. 55, si è mostrata incline a tutelare gli interessi privatistici connessi alla proprietà, giungendo a dichiarare contrario agli articoli 3 e 42 della Costituzione il meccanismo istituito dalla legge n. 1150/942, nella parte in cui non prevedeva un indennizzo a fronte dell’imposizione a durata indefinita di vincoli di inedificabilità assoluta su aree destinate a servizi pubblici

espropri e giurisprudenza sovranazionale

La Corte di Strasburgo non ha mancato di esprimersi con riferimento al potere conformativo della Pubblica Amministrazione, anch’esso riconosciuto dall’art. 1 del Protocollo n. 1, che ammette che lo Stato possa disciplinare l’utilizzo dei beni in conformità all’interesse generale, a tal fine promulgando le leggi necessarie.

L’oggetto dell’espropriazione: opera pubblica e opera di pubblica utilità

Nel regime inaugurato nel 2001 non è stata replicata la tradizionale differenza tra opera pubblica e opera di pubblica utilità, per delineare i cui significati si deve ancora fare ricorso alla classificazione operata dalla legge fondamentale, oltre che alle successive specificazioni di dottrina e giurisprudenza, a cui si va ora a fare riferimento per definire i due concetti.

La partecipazione nella procedura espropriativa

Grazie alla giurisprudenza formatasi nel corso degli anni e al lavoro del legislatore del Testo Unico, il riconoscimento del principio di partecipazione che si trova nella legislazione dell’espropriazione è più esteso e significativo rispetto a quanto l’art. 7 della legge n. 241 del 1990 prevede in generale in materia di procedimento amministrativo.

Il vincolo preordinato all’esproprio

la Pubblica Amministrazione è tenuta ad individuare i beni immobili che sarà necessario acquisire per la realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità già in sede di pianificazione urbanistica. E la scelta dell’area in cui va realizzata l’opera non può che implicare in maniera molto stretta la programmazione dell’uso del territorio, implicando scelte di natura urbanistica in virtù dell’inserimento dell’opera stessa nel contesto territoriale

La giurisprudenza in materia di vincoli espropriativi e conformativi

La giurisprudenza in materia di vincoli è stata chiamata innumerevoli volte a pronunciarsi su singole tipologie di vincoli, al fine di chiarirne la natura espropriativa ovvero conformativa. Così, i giudici hanno deciso che non costituiscono vincoli espropriativi, e pertanto non è prevista la loro decadenza quinquennale, le destinazioni di zona contenute negli strumenti urbanistici che riguardano intere categorie di beni e che ne prescrivono modalità conformative di utilizzo.

La reiterazione del vincolo decaduto

Dopo la scadenza del vincolo può accadere che la Pubblica Amministrazione constati il perdurare dell’esigenza di pubblica utilità che in origine aveva portato all’apposizione del vincolo stesso e decida quindi di reiterarlo

La dichiarazione di pubblica utilità

La dichiarazione di pubblica utilità è l’atto autoritativo dal quale deve emergere il potere pubblicistico in relazione al bene immobile e costituisce allo stesso tempo il presupposto per la successiva attività giuridica e materiale di utilizzazione del bene stesso per gli scopi pubblici individuati

La determinazione dell’indennità di esproprio

il promotore dell’espropriazione offre al soggetto passivo l’indennità, che deve essere determinata in via provvisoria prima dell’emanazione del decreto di esproprio. Se il proprietario ritiene di accettare l’indennità provvisoria, questa viene pagata; in caso contrario, questa viene depositata presso la Cassa depositi e prestiti e il soggetto passivo viene invitato a comunicare se intende ricorrere alla determinazione dell’indennità in via peritale.

Il decreto di esproprio

La fase conclusiva del procedimento espropriativo è quella in cui viene emanato il decreto di esproprio, fase a partire dalla quale si determina il trasferimento della proprietà a titolo originario, libera da pesi o pregiudizi, in capo all’autorità espropriante o, se soggetto diverso, al beneficiario del potere espropriativo.

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