Ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. n. 327/2001 la dichiarazione di pubblica utilità «si intende disposta» a fronte dell’adozione di uno degli atti espressamente elencati dalla norma stessa, ai quali, si ricollegano, in aggiunta ai loro naturali effetti, l’ulteriore effetto - conseguente, appunto, alla dichiarazione di pubblica utilità - di autorizzare l’esercizio del potere espropriativo