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Il reato di incendio

L’art. 423 c.p. tutela la vita e la salute della collettività da un pericolo astratto - o concreto, nel caso dell’incendio della cosa propria, di cui al II comma della norma in esame - costituito proprio dall’incendio e dal potenziale rischio da esso derivante per l’incolumità pubblica.

Reato di incendio e rapporti con altre fattispecie di reato, in particolare con il danneggiamento; circostanze aggravanti

Sono molteplici i punti di contatto e di intersezione tra il reato di incendio - semplice e boschivo - e diversi altri reati previsti dal codice penale. Stante il taglio del presente studio, pare opportuno concentrarsi su ipotesi di reato attinenti ai beni pubblici, tralasciando - solo per motivi di sistematicità - importanti fattispecie, quali, ad esempio, la strage, l’omicidio, la devastazione e il saccheggio.

Art. 632 c.p.: i reati di deviazione di acque e di modificazione dello stato dei luoghi

Numerose e importanti sono le fattispecie di reato che possono vedere coinvolti i beni pubblici. Ai fini del presente studio pare opportuno ora dettagliare, anche solo per la loro rilevante casistica, i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi: rapporti con altre fattispecie di reato; mutamento del regime di procedibilità; circostanza aggravante

integra esclusivamente il reato di cui all’art. 632 c.p. la deviazione di una frazione o quantità di un complesso di acque, la sua mobilizzazione attraverso il distacco dalla massa originaria e la sua sottrazione al possessore, nel caso in cui non vi sia una sostanziale variazione dello stato dell’intero corpo idrico preesistente

Art. 633 c.p.: il reato di invasione di terreni o edifici

L’art. 634 c.p. vuole tutelare il legittimo titolare da quelle turbative del possesso che realizzino un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno, o dell’edificio, in danno del titolare del relativo ius excludendi alios, secondo quella che è la destinazione economico sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal dominus

Art. 635 c.p.: il reato di danneggiamento

La norma di cui all’art. 635 c.p. tutela il diritto del proprietario - o di chi eserciti sul bene un diritto di godimento o di uso - all’integrità della cosa nella sua sostanza ed utilizzabilità, ponendosi nel più ampio contesto della tutela approntata dall’ordinamento all’inviolabilità del patrimonio mobiliare o immobiliare.

Art. 636 c.p.: il reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e il reato di pascolo abusivo

L’art. 636 c.p., rubricato “introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo”, disciplina al suo interno due distinte ipotesi di reato. La prima di esse, prevista dal I comma della norma in esame, è l’introduzione o abbandono di animali in gregge o in mandria. La seconda, disciplinata dal II comma, è l’ipotesi di pascolo abusivo.

Art. 639bis c.p.: beni pubblici ed esclusione del regime di procedibilità a querela

L’art. 639bis c.p. introduce un mutamento del regime di procedibilità per tutti i reati ivi indicati (usurpazione, art. 631 c.p.; deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, art. 632 c.p.; invasione di terreni o edifici, art. 633 c.p.; introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, art. 636 c.p.) nel caso in cui la condotta dell’agente abbia come oggetto materiale acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico

La natura giuridica e gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità

la dichiarazione di pubblica utilità rappresenta una condizione legittimante ovvero un presupposto necessario per l’esercizio del potere espropriativo [13], presentandosi, di conseguenza, come «teologicamente collegata, e […] strumentale, sotto il profilo funzionale, al provvedimento espropriativo»

Gli atti che contengono la dichiarazione di pubblica utilità

Ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. n. 327/2001 la dichiarazione di pubblica utilità «si intende disposta» a fronte dell’adozione di uno degli atti espressamente elencati dalla norma stessa, ai quali, si ricollegano, in aggiunta ai loro naturali effetti, l’ulteriore effetto - conseguente, appunto, alla dichiarazione di pubblica utilità - di autorizzare l’esercizio del potere espropriativo

dichiarazione di pubblica utilità e profili urbanistici

Anche la fase preordinata alla dichiarazione di pubblica utilità si presenta intimamente connessa alla materia urbanistica perché la sua disciplina è legata alla validità del vincolo preordinato all’esproprio.

Dichiarazione di pubblica utilità e varianti urbanistiche

Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell’accordo di programma o di altro atto di cui all’articolo 10, nonché le successive varianti in corso d’opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1° aprile 1968, sono approvate dall’autorità espropriante ai fini della dichiarazione di p.u.

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