Il bene giuridico tutelato
Nella rassegna sui reati afferenti i beni pubblici, viene in rilievo, all’art. 633 c.p., il reato di invasione di terreni ed edifici [190].
Il reato in esame, introdotto dal legislatore del 1930, si pone a tutela non della proprietà in quanto tale, quanto piuttosto della pacifica ed utile fruizione del bene da parte del legittimo possessore, ossia di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa [191].
L’origine storica della norma in esame consente di meglio comprendere i confini di tutela del delitto de quo: l’immissione arbitraria in possesso, menzionata dall’art. 9 del D.L. n. 515 del 1920 [192] e costituente l’antecedente storico-normativo del reato di invasione, fu introdotta dal legislatore dell’epoca al fine di fronteggiare il fenomeno delle occupazioni di edifici e terreni ad opera di operai e contadini nel corso della grave crisi economico-sociale seguita alla fine del primo conflitto mondiale [193].
Infatti, la fattispecie in esame è tornata in auge tra gli anni sessanta e settanta, al fine di reprimere il fenomeno dell’occupazione delle fabbriche e delle università da parte, rispettivamente, degli operai e degli studenti [194].
Ad oggi l’art. 634 c.p. vuole quindi tutelare il legittimo titolare da quelle turbative del possesso che realizzino un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno, o dell’edificio, in danno del titolare del relativo ius excludendi alios, secondo quella che è la destinazione economico sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal dominus [195].
Soggetto passivo del reato riferito al bene in esame, titolare del diritto di querela, è quindi chi ne ha il godimento.
L'elemento oggettivo
Soggetto attivo del reato in esame può essere chiunque non abbia titolo all’introduzione nell’edificio o sul terreno; può rendersi autore del delitto di invasione anche il proprietario dell’immobile, purché al momento del fatto si trovi privo del possesso o comunque del godimento del bene, che abbia attribuito ad altri [196].
Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso in cui il locatore si introduca nel bene locato all’insaputa del conduttore, per trarne profitto e comunque occuparlo [197].
Quanto all’elemento oggettivo di cui al delitto ex art. 633 c.p., secondo la giurisprudenza di legittimità la «condotta di "invasione" costituisce, come chiarito dalla migliore dottrina, una ipotesi intermedia tra quelle di ingresso (art. 637 c.p.) e di occupazione (art. 508 c.p.). […] L’invasione, quale ipotesi intermedia, consiste, invece, "nell’introduzione nel fondo o edificio altrui con limitazione di determinate attività che il possessore può ivi svolgere e, quindi, nella riduzione del godimento dello stesso", essa ostacola il possessore nello svolgimento delle ordinarie attività di godimento del bene, riducendole, pur senza spossessarlo in toto» [198].
Si comprende come il concetto utilizzato dal legislatore penale non sia coincidente con il senso corrente di invasione, che intende un comportamento collettivo, di irruzione violenta.
Viceversa, l’invasione sanzionata dal legislatore si sostanzia in una condotta posta in essere da chi non abbia titolo ad introdursi nell’edificio o fondo altrui, idonea a incidere dannosamente sul godimento del bene da parte dell’avente diritto, senza che a ciò rilevino la tumultuosità dell’accesso o il numero delle persone che se ne rendano autrici. Il numero delle persone che compia l’invasione rileva esclusivamente al fine dell’integrarsi della circostanza aggravante di cui al II comma dell’art. 632 c.p., di cui si vedrà meglio infra.
In questo senso, la giurisprudenza più recente ha chiarito come «nella configurazione del reato di cui all’art. 633 c.p. la nozione di invasione non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento illegale di colui che si introduce arbitrariamente e cioè contra ius, perché privo del diritto di accesso: di conseguenza, l’occupazione deve ritenersi pertanto l’estrinsecazione materiale della condotta vietata» [199].
La condotta rilevante per la fattispecie di cui all’art. 633 c.p. deve avere i caratteri dello spoglio, di durata appezzabile e non momentanea, anche in relazione alle dimensioni del bene, non potendo viceversa assumere rilevanza ai fini dell’invasione ogni attività che si risolva in un pregiudizio nella fruizione delle facoltà proprie del titolare del diritto di godimento [200].
Oggetto materiale della condotta di invasione possono essere sia i terreni che gli edifici, sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro natura e dalla loro destinazione: elemento imprescindibile è solo il carattere dell’altruità, intesa - come visto - nel senso di titolarità in capo ad altri dei diritti di godimento relativi al bene invaso.
Pertanto, possono essere oggetto della condotta di invasione rilevante ai sensi dell’art. 633 c.p. anche porzioni di essi, quali - ad esempio - i marciapiedi sulla pubblica via [201].
A tutto quanto sopra, per aversi una condotta integrante il reato di invasione di terreni o edifici, deve aggiungersi un ulteriore elemento: l’arbitrarietà dell’invasione.
Come già accennato, la condotta di spoglio, seppur priva del carattere della violenza, deve essere connotata dal carattere dell’illegittimità, dovendo essere diretta ad occupare il bene - oggetto materiale della condotta - o ad ottenere altra utilità al di fuori di qualsiasi titolo in tal senso legittimante.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «per la configurazione del reato, infatti, è necessario che l’invasione sia arbitraria, che avvenga dunque in assenza di autorizzazione o di consenso da parte del soggetto titolare del potere di godimento» [202].
Ma in dottrina si è sviluppato un orientamento che ritiene necessario attribuire all’avverbio “arbitrariamente” «una funzione selettiva e delimitativa delle condotte punibili: esso sembra, cioè richiedere una valutazione complessiva del disvalore del fatto alla luce delle concezioni socio culturali ed istituzionali vigenti nel momento storico di applicazione della norma» [203].
Tenendo a mente tali tendenze espansive della nozione di arbitrarietà, volte a rafforzare la tutela dei fenomeni di protesta spesso sfocianti in condotte di invasione di edifici privati e pubblici, preme ribadire che una invasione non arbitraria non può rilevare ai fini dell’art. 633 c.p.
Si deve pertanto escludere il carattere dell’arbitrarietà, e quindi la sussistenza del reato in esame, in relazione alla condotta del comproprietario, che si introduca nel bene di cui è - pro quota - titolare e ivi realizzi attività abusiva.
Del pari, non si potrà ritenere integrarsi il reato di invasione di terreni o edifici nel caso in cui manchi l’invasione, ossia manchi la condotta introduttiva nel fondo o immobile altrui [204].
L'elemento soggettivo
Il reato di invasione di terreni ed edifici è punito a titolo di dolo specifico. Il soggetto agente deve volere la condotta di invasione, rappresentarsene la arbitrarietà e agire con l’ulteriore fine di occupare il bene (o trarne altro profitto).
In primo luogo, ove l’agente non sia a conoscenza del carattere arbitrario della propria condotta, ma agisca altresì nella convinzione della liceità della propria condotta - ad esempio per errore sul titolo concessorio - si dovrà escludere il dolo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «il reato di cui all’art. 633 c.p. è caratterizzato da un dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, alternativamente "al fine di occuparli" oppure "al fine di trame altrimenti profitto": in entrambe le sue connotazioni, esso deve necessariamente vivificare condotte che presentino le connotazioni materiali innanzi precisate, e siano pertanto qualificabili, alla stregua dei rilievi che precedono, come "invasione"» [205].
Pertanto, anche ove l’agente abbia consapevolezza dell’arbitrarietà della propria invasione, per integrarsi il reato ex art. 633 c.p. occorre un quid pluris, ossia la volontà di occupare il bene invaso.
Il dolo specifico ulteriore, da provarsi, è dato dalla volontà di realizzare «una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene immobile da parte del soggetto (privato o, come nella specie, pubblico) titolare dello ius excludendi» [206].
In questo senso, ancora più efficace la sintesi di una recente pronunzia della Suprema Corte, secondo la quale: «la sola consapevolezza dell’illegittimità dell’occupazione di un altrui bene immobile non vale, di per sè, a rendere configurabile il dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato in questione, caratterizzato dalla finalità di occupare l’immobile o di trame altrimenti profitto» [207].
Quanto allo specifico elemento dell’occupazione del bene, esso non può considerarsi come una estrinsecazione della condotta di invasione, poiché in tal caso verrebbe meno il dolo specifico come sopra chiarito.
Viceversa, occorre che la condotta di occupazione sia tale da assumere autonomo significato e rilievo, sostanziandosi non in una mera attività di spoglio, quanto piuttosto in un contegno uti dominus nei confronti del bene invaso [208].
Ancora sul dolo specifico, deve accogliersi la ricostruzione fornita da attenta dottrina secondo la quale la condotta occupativa costituisce solo un’estrinsecazione del “trarre profitto”, dovendosi escludere che “occupare” e “trarre profitto” possano intendersi come due ipotesi alternative di dolo specifico [209].
Il momento consumativo
Il reato di invasione di terreni ed edifici ha natura permanente.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, infatti, sussiste «la natura permanente del delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639 c.p., atteso che l’offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l’invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trame profitto» [210].
Per ricorrere la fattispecie di reato de qua, del resto, non è sufficiente l’invasione del bene altrui, necessitando viceversa un’ulteriore attività, quale quella occupativa, che naturalmente avrà carattere duraturo.
Pertanto la condotta penalmente rilevante - e l’offesa al patrimonio - perdura fintanto che si protrae la condotta occupativa (o quella con mediante la quale comunque l’agente trae profitto dall’invasione).
La permanenza del reato in esame cessa con la conclusione della condotta invasiva, ossia con la definitiva uscita dell’agente dal fondo (o dall’immobile) altrui, con contestuale interruzione dell’attività occupativa (o comunque produttiva di profitto).
Del pari, la permanenza del reato in esame può cessare con il venir meno del carattere arbitrario dell’invasione e dell’occupazione, ossia con l’acquisizione del titolo all’uopo legittimante, quale ad esempio la concessione per l’occupazione del suolo pubblico [211].
Ancora, la permanenza del reato ex art. 633 c.p. può cessare con l’intervenuta irrevocabilità della sentenza penale di condanna che copra la condotta rilevante ai fini del delitto di invasione: «dopo la pronuncia della sentenza la protrazione del comportamento illecito da luogo a una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione» [212].
Rapporti con altre fattispecie di reato; circostanze aggravanti; mutamento del regime di procedibilità
Il reato di invasione di terreni o edifici, come visto sopra, viene indicato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come «una ipotesi intermedia tra quelle di ingresso (art. 637 c.p.) e di occupazione (art. 508 c.p.)», in ragione della differente condotta richiesta dal legislatore per integrare tali diverse fattispecie di reato [213].
Pertanto ove nell’arbitraria invasione del bene altrui manchi la finalità dell’occupazione o comunque il fine di profitto, ricorrerà il reato di ingresso arbitrario nel fondo altrui di cui all’art. 637 c.p. [214].
L’elemento soggettivo del fine di occupare o di trarre altro profitto dall’invasione del bene altrui segna altresì la linea di confine tra il reato di cui all’art. 633 c.p. e la fattispecie di turbativa violenta del possesso di cose immobili.
La clausola contenuta nell’art. 634 c.p. - «fuori dei casi indicati dall’articolo precedente» - deve infatti essere interpretata nel senso della ricorrenza del reato di invasione di terreni o edifici ove l’agente agisca con violenza o minaccia al fine di occupare o di trarre altra utilità; ricorrerà il reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili ove la condotta dell’agente, pur essendo caratterizzata da violenza o minaccia, difetti del dolo specifico del fine di profitto [215].
Viceversa, il reato in esame può concorrere, ad esempio, con gli abusi edilizi penalmente rilevanti di cui all’art. 44 del D.P.R. 380/2001, posto che il bene giuridico tutelato da quest’ultima categoria di reati è quello pubblicistico dello sviluppo edilizio sostenibile [216].
Sempre in quest’ottica, è ammissibile il concorso tra il reato di invasione di terreni ed edifici e le fattispecie che abbiano una diversa oggettività giuridica, tra cui l’occupazione di sede stradale ex art 20, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (sanzione amministrativa che tutela la sicurezza della circolazione stradale) e i reati in materia di rifiuti [217].
Ancora, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che possano concorrere i reati di cui all’art. 633 c.p. e all’art. 1161 cod. nav., argomentando sulla differenza dei beni giuridici tutelati dalle due norme e sulla diversità delle condotte richieste perché essi siano integrati [218].
Difatti, ove alla condotta di invasione del bene del demanio marittimo, caratterizzata dalla volontà - e quindi dal dolo specifico - di occupare o trarne altra utilità rilevante ai sensi dell’art. 633 c.p., segua una condotta di concreta occupazione del bene demaniale rilevante ai sensi dell’art. 1161 cod. nav., si avrà il concorso delle due fattispecie di reato.
Medesimo ragionamento può quindi effettuarsi con riferimento alla sanzione amministrativa di occupazione sine titulo di alloggio di edilizia popolare ed ai reati di abbandono di animali altrui e pascolo abusivo, concludendo quindi per l’ammissibilità del concorso tra le suddette fattispecie ed il reato di invasione di terreni ed edifici [219].
Proprio in relazione all’ipotesi di invasione di alloggi di edilizia popolare, la giurisprudenza ha chiarito che l’emanazione da parte dell’autorità del provvedimento di assegnazione dell’appartamento all’avente diritto non legittima quest’ultimo ad entrarvi; ove ne prenda possesso prima dell’emanazione del provvedimento di consegna, il soggetto agente commetterà il reato di invasione di edificio, aggravato dal carattere pubblico dell’oggetto materiale del reato [220].
Quanto alle circostanze aggravanti del reato in esame, rilevano in primo luogo quelle previste dal II comma dell’art. 633 c.p.
In particolare, alla sanzione della reclusione si aggiunge (e non si sostituisce) la pena pecuniaria ove l’invasione sia posta in essere da più di cinque persone, di cui almeno una sia palesemente armata.
Per persona palesemente armata deve intendersi la persona che porta con sé un’arma facilmente visibile a terzi [221].
Sempre il II comma dell’art. 633 c.p. prevede una diversa aggravante del reato di invasione di terreni o edifici, che ricorre ove l’invasione sia effettuata da più di dieci persone non armate. Ove le due circostanze concorrano, non si avrà un doppio aumento di pena [222].
In entrambi i casi la procedibilità diviene di ufficio, come avviene per le ipotesi in cui la condotta di invasione abbia come oggetto beni pubblici o destinati ad uso pubblico, ai sensi dell’art. 639bis c.p.
Ove ricorrano tali circostanze aggravanti, relative al carattere pubblico del bene o al numero dei soggetti agenti, la competenza per il delitto in esame è del tribunale in composizione monocratica.
Opera altresì la circostanza aggravante di cui all&rs...