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Modalità di attuazione del prelievo dell'I.R.P.E.F. a seguito di esproprio per pubblica utilità

Il soggetto che effettua il pagamento, e che assume il ruolo di sostituto d’imposta, può anche non essere l’ente espropriante, nei casi in cui quest’ultimo abbia depositato la somma presso la Cassa Depositi e Prestiti. In tale circostanza sarà la Cassa stessa che, al momento di corrispondere la somma, dovrà trattenere l’importo della ritenuta eventualmente applicabile, come è stato chiarito dal Consiglio di Stato e successivamente confermato dal Ministero delle Finanze (risoluzione n.5/865)

Raffronto tra l’indennità di esproprio e il valore dichiarato del bene ai fini I.C.I.

L’imposta comunale sugli immobili (ICI) è stata istituita, con D.Lgs.504/992: si tratta di un’imposta locale sul patrimonio immobiliare, a carattere proporzionale (ad aliquota unica) reale (in quanto prescinde da ulteriori condizioni economiche del contribuente) e periodica (riferita all’anno solare). Il collegamento tra il valore dichiarato ai fini ICI e l’indennità di esproprio aveva trovato collocazione, innanzitutto, all’art. 16 di tale decreto, che è stato successivamente abrogato dal T.U.E

Edificabilità e proprietà dell'area: presupposti al raffronto tra indennità d'esproprio e valore dichiarato a fini I.C.I.

La decurtazione che poteva subire l’indennità di esproprio a causa del comportamento tenuto dall’espropriato con riferimento agli obblighi fiscali relativi all’ICI è venuta meno, come pure vengono a perdere rilevanza le complesse questioni concernenti il raffronto tra indennità di esproprio e valore denunciato ai fini di tale imposta. Peraltro, dall’anno 2012, l’ICI è stata sostituita da un nuovo tributo, l’IMU (Imposta Municipale Unica) ad opera dell’art.13 del cosiddetto decreto "Salva Italia"

Vecchio e nuovo regime fiscale da applicare agli espropri per pubblica utilità: la tassa sulle opere pubbliche

Il primo gennaio 2014 è divenuto operativo l’articolo 10 del D.Lgs 23/2011 che ha comportato un consistente aumento del carico fiscale sugli atti di esproprio. Schematizzando, per quanto riguarda gli espropri queste sono le novità rispetto al regime previgente: imposta di registro: la tariffa fissa viene sostituita dall’aliquota del 9%; imposta di registro: importo minimo di € 1.000,00; sono soppresse le esenzioni; è introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo dai tributi speciali catastali

L'imposta di bollo nella procedura espropriativa: motivi di esenzione

La fonte normativa dell’imposta di bollo è il DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa annessa al provvedimento. Ai sensi dell’art.10 D.Lgs 23/2011, però, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari esenti dall’imposta di bollo

L'imposta di registro nelle espropriazioni per pubblica utilità

La fonte normativa dell’imposta di registro è data dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. È connessa alla registrazione di un atto da parte dell’ufficio del registro e mira a colpire tutti gli atti a contenuto patrimoniale formati nel territorio dello Stato, elencati in una tariffa allegata al testo unico. La tariffa è suddivisa in due parti. La parte prima riguarda gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, la seconda, invece, concerne gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso

L'imposta di registro nei procedimenti ablativi: aliquote, atti plurimi e repertoriazione dei decreti d'esproprio

Le aliquote sono del 9% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi i provvedimenti di esproprio per p.u. e i trasferimenti coattivi, del 2% se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione del 12% «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali

L'imposta ipotecaria: esenzione e doppia imposizione

La fonte normativa dell’imposta ipotecaria è il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC - testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecari e catastali) il quale, in particolare, all’art. 1, 1° comma, prevede, quale presupposto per l’applicazione della prima di tali imposte (imposta ipotecaria), le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione ed annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari degli atti indicati nella tariffa allegata al Testo Unico stesso

USUCAPIBILITÀ DELLO SPAZIO SOVRASTANTE E SOTTOSTANTE AL SUOLO

E’ vexata quaestio, fin da tempi remoti, se la proprietà del fondo ricomprenda, nei limiti delle facoltà di godimento, lo spazio sottostante e sovrastante, e se tale spazio possa essere oggetto di autonomo dominio a prescindere dal suolo, nonché oggetto di diritti minori, con conseguente operatività dell’usucapione.

La vita in condominio

Con il termine condominio si fa riferimento ad un complesso di unità immobiliari caratterizzato dalla coesistenza di proprietà esclusive dei singoli condomini ed una comproprietà degli stessi sulle parti comuni accessibili da ogni unità abitativa. Già presente nella Roma tardo repubblicana era conosciuto con il nome di insula. Il legislatore non ha invece fornito alcuna definizione, limitandosi ad individuare nella norma di apertura della relativa disciplina le parti soggette a proprietà comune

Diritti e doveri del condomino

La conoscenza di diritti e doveri di ciascun condomino diviene fondamentale per un'intelligente e razionale gestione delle eventuali controversie, ma anche e soprattutto per prevenire ed evitare tali epiloghi. L’elevato tasso di litigiosità negli edifici condominiali si deve, in particolar modo, al fatto che i condomini hanno un’ iperbolica considerazione dei propri diritti, dimenticando spesso e volentieri quelli che sono i propri doveri e divieti. In questo modo si è sempre sul piede di guerra

I rapporti di vicinato: gli atti emulativi

L’art.833 cc, rubricato atti d’emulazione, prescrive che il proprietario non può fare atti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia. Tale limite incide sull’esercizio del diritto di proprietà, vietando tutti quei comportamenti che abbiano quale unico scopo quello di recare molestia o danno ai vicini. La norma è di facile comprensione, poiché risponde al più generale principio del neminem laedere. Soprattutto, prima di essere un principio giuridico è un dogma di civiltà

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