USUCAPIBILITÀ DELLO SPAZIO SOVRASTANTE E SOTTOSTANTE AL SUOLO

uo; vexata quaestio [1], fin da tempi remoti, se la proprietà del fondo ricomprenda, nei limiti delle facoltà di godimento, lo spazio sottostante e sovrastante, e se tale spazio possa essere oggetto di autonomo dominio a prescindere dal suolo, nonché oggetto di diritti minori, con conseguente operatività dell’usucapione.

Basterà qui considerare che, per esplicita previsione del primo comma dell’articolo 840 del codice civile, la proprietà del suolo si estende al sottosuolo [2]; tuttavia questa estensione non deve intendersi usque ad inferos [3], bensì fino al punto in cui il proprietario del suolo abbia interesse [4] ad escludere l’attività di terzi.

Invece la colonna di spazio aereo sovrastante – ove è parimenti consentita, nei limiti dello ius opponendi [5] del proprietario del suolo, l’attività dei terzi, giusta il secondo comma dell’articolo 840 – non fa parte del suolo (art. 8401), ... _OMISSIS_ ...à, lungi dall’innalzarsi ad sidera, cioè virtualmente all’infinito [6], può estendersi verso l’alto unicamente per il principio dell’accessione (art. 934), nella misura in cui, cioè, vi si congiungano costruzioni, e con il limite dell’eventuale altrui proprietà superficiaria (artt. 952 e ss.).

Infatti mentre il sottosuolo è un bene tangibile, la colonna d’aria è uno spazio di relazione che può essere occupato, e che consente il movimento, la circolazione, la permanenza di beni, la costruzione, la coltivazione, e in generale il godimento del fondo secondo le sue prerogative e caratteristiche, ma non è un bene direttamente disponibile [7]. La giurisprudenza ha oscillato tra l’ammettere [8] e il negare [9] la configurabilità di un diritto di proprietà riguardante l’area sovrastante al fondo, indipendentemente dal suolo, ovvero avente ad oggetto, oltre il fondo, anche il sovrastante spazio aereo [10]; tuttav... _OMISSIS_ ...nto prevalente sembra nel senso di negare la possibilità della proprietà della colonna d’aria [11]. Saranno invece usucapibili i diritti esercitabili in tale spazio.

In ogni caso, oltre la soglia inferiore e superiore di interesse del dominus fundi [12] «comincia una regione a sé stante che aspetta di essere occupata» [13] e l’attività ivi svolta è del tutto indifferente alle vicende della superficie terrestre e del suo remoto proprietario: chi vi transiterà (si pensi alla navigazione aerea o alla speleologia) non dovrà chiederne il permesso al proprietario del fondo; chi vi costruirà qualcosa se ne approprierà per ciò stesso (si pensi ai trafori) senza bisogno di usucapione, che presuppone l’alterità del titolo e un contrasto di interessi con un proprietario [14]. Beni immobili già esistenti nel sottosuolo, come le grotte naturali, al di fuori della sfera proprietaria del dominus fundi, ed entro la sfera di sovranità dello ... _OMISSIS_ ...gono allo mano pubblica [15]. In tema di grotte relativamente prossime alla superficie, la giurisprudenza è propensa a richiedere l’usucapione nei confronti del proprietario del fondo in superficie [16].

Invece opere o costruzioni realizzate da terzi nel sottosuolo gravitante nell’orbita dominicale del suolo delimitata dalla normale utilizzabilità, e dunque entro il limite proprietario del dominus fundi, entrano a far parte della proprietà del fondo per il principio dell’accessione (art. 934) [17], e i terzi hanno la possibilità di usucapire diritti, e precisamente la proprietà superficiaria (art. 955), come nel caso di gallerie, o servitù, come nel caso di acquedotti, metanodotti, ecc., purché apparenti.

Per quanto riguarda lo spazio sovrastante al fondo, la proprietà del suolo si estende per accessione ai soprassuoli, cioè alle piantagioni, costruzioni od opere, salvo quanto diversamente disposto dal titolo (concessione d... _OMISSIS_ ...uperficie [18] da parte del proprietario del suolo) o dalla legge (possibilità entro certi limiti del proprietario di far rimuovere l’opera costruita sul suo fondo, accessione invertita); i terzi possono liberamente agire o realizzare opere in esclusiva proprietà, salvo lo ius opponendi del proprietario del fondo esercitabile fino all’altezza ove possa spingersi il suo interesse ad escluderle. Questo interesse c’è, ad esempio, quando l’opera sopraelevata (come una gronda, un aggetto, un viadotto) comporti l’asservimento del fondo sottostante impedendone il pieno godimento: in tal caso, in assenza di opposizione del proprietario del fondo, la servitù può essere usucapita.

Autore

Loro, Paolo

Laureato in giurisprudenza, direttore e coordinatore scientifico della rivista Esproprionline, direttore del network di riviste tecnico-giuridiche Territorio.it, consulente e operatore in materia di espropriazione per pubblica utilità, direttore dei notiziari bimestrali di giurisprudenza Esproprionline, Urbium, Patrimoniopubblico, curatore di repertori e massimari giurisprudenziali, autore e curatore di varie pubblicazioni, docente in numerosi corsi di formazione, già capo ufficio espropriazioni del Comune di Padova.