Indennità di espropriazione, esproprio parziale e danno alla proprietà residua: art. 40 l. 2359/1865

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - ESPROPRIO PARZIALE - ART. 40 L. 2359/1865

Nel caso di espropriazione parziale l'indennità può essere determinata oltre che secondo il criterio differenziale di cui alla L. n. 2350 del 1865, art. 40, anche attraverso la sommatoria "algebrica" del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua, oppure aggiungendo al valore dell'area espropriata l'ammontare delle singole perdite e cioè delle spese e dei costi aggiuntivi necessari per l'utilizzazione del residuo o adottando altri parametri "equivalenti".

Con riguardo ai criteri di computo della indennità nell'ipotesi di espropriazione parziale, la stessa può essere determinata non solo in base al parametro previsto dall'art. 40 L. n. 2359/1865 della differenza tra il valore dell'immobile nella sua originaria consistenza prima dell'espropriazione e quello della parte residua dopo l'espropriazione, risultante dalla perdita o ... _OMISSIS_ ...la porzione espropriata, ma anche attraverso quelli del tutto equivalenti, della somma del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua oppure attraverso il computo delle singole perdite; ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducano il valore o mediante altri parametri equivalenti.

In tema di espropriazione parziale, il criterio di stima differenziale, previsto dall'art. 40 della l. n. 2359/1865 (recepito dal d.lgs. n. 327 del 2001), è volto a garantire che l'indennità di espropriazione riguardi l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato; tale risultato può essere conseguito detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte residua (non esprop... _OMISSIS_ ...accertando e calcolando detta diminuzione di valore, mediante il computo delle singole perdite; ovvero, ancora, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore.

La reale funzione del criterio di stima differenziale previsto dal citato L. n. 2359 del 1865, art. 40 è quella di garantire che l'indennità di espropriazione riguardi l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, e quindi anche il deprezzamento che, per effetto dell'espropriazione, hanno subito le parti residue del bene rimaste al proprietario; risultato che può esser conseguito o detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte residua, o aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri, che incidono sulla parte residua, riducendone il valore, ovvero accertando e calco... _OMISSIS_ ...inuzione di valore, mediante il computo delle singole perdite.

In tema di espropriazione parziale, il criterio di stima differenziale, è rivolto a garantire che l'indennità di espropriazione riguardi l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato. Tale risultato può essere conseguito detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio inclusivo del soprassuolo, il valore successivamente attribuibile alla parte residua (non espropriata), oppure accertando e calcolando detta diminuzione di valore, anzichè attraverso tale comparazione diretta, mediante il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore.

Nell'ipotesi in cui l'espropriazione di una parte di fondo influisca oggettivament... _OMISSIS_ ...ivo sulla parte residua, è dovuta un'unica indennità, ricavata dalla differenza tra il giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto prima dell'espropriazione ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'espropriazione stessa. Tale risultato potrà esser conseguito mediante calcolo differenziale, oppure accertando e calcolando detta diminuzione di valore, mediante il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore.

Ove sussistano i presupposti per configurare un esproprio parziale, alla parte espropriata è dovuta un'unica indennità, ricavata dalla differenza tra il giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto prima dell'espropriazione ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'espropriazione stessa, in modo da ristorare l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di va... _OMISSIS_ ...ione residua. Tale risultato potrà esser conseguito mediante calcolo differenziale, oppure accertando e calcolando detta diminuzione di valore, mediante il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore.

In ipotesi di esproprio parziale non è consentito al giudice prescegliere e delimitare una porzione dell'immobile residuo all'espropriazione, esaminarla isolatamente ed avulsa dal compendio in cui è inserita ed in base a questa metodologia stabilire il pregiudizio della stessa subito o meno per poi passare all'esame di ciascuno dei restanti cespiti: dovendo invece accertare comunque se il distacco della parte espropriata abbia influito negativamente, pregiudicando il vincolo strumentale ed obbiettivo con la parte residua ed arrecando un decremento di valore a quest'ultima apprezzata nel suo complesso. E salva rimanendo la facoltà di det... _OMISSIS_ ...rovvedere al calcolo dell'intero pregiudizio in questione attraverso l'una o l'altra delle diverse vie individuate dalla giurisprudenza.

In ipotesi di esproprio parziale è dovuta un'unica indennità, ricavata dalla differenza tra il giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto prima dell'espropriazione ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'espropriazione stessa; tale risultato potrà esser conseguito dal giudice di rinvio mediante calcolo differenziale, oppure accertando e calcolando detta diminuzione di valore, mediante il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore.

In tema di espropriazione parziale, il criterio di stima differenziale, previsto dall'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 (recepito dal D.lg. n. 327 del 2001), garantisce di per sé che l'indennità di espropriazione riguardi l'intera diminuzione patrimon... _OMISSIS_ ... soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato.

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - ESPROPRIO PARZIALE - ART. 40 L. 2359/1865 - ART. 40 E 46 L. 2359/1865

Le ipotesi di pregiudizio economico previste dall'art. 40 e 46 della L. n. 2359/1865 sono assolutamente distinte; la prima fa riferimento al depauperamento che la parte di immobile residua tragga dallo scorporo della parte di immobile espropriato, depauperamento conseguente alla destinazione economica unitaria che il bene mobile ha avuto fino da epoca precedente l'espropriazione; la seconda fa riferimento al possibile danno che subisca qualsiasi proprietario, in conseguenza del mutamento ambientale derivante dall'esecuzione dell'opera pubblica.

In ipotesi di espropriazione parziale di un fondo, la perdita di valore della zona residua che resta in proprietà del privato non trova tutela ... _OMISSIS_ ...lla L. n. 2359 del 1865, che prevede un indennizzo a favore del terzo che, pur non avendo subito l'espropriazione, riceve pregiudizio dall'esecuzione o dall'esercizio legittimo dell'opera pubblica.

La norma di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46, è diretta alla tutela di soggetti che (quand'anche un procedimento espropriativo vi sia stato) o ne siano rimasti completamente estranei (in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera) o abbiano subito un danno non per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa; per cui detta indennità non è cumulabile nè sovrapponibile a quelle previste dai precedenti L. n. 2359, artt. 39 e 40.

L'art. 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, al pari dell'omologo art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, riguarda indennità dovute a terzi estranei e di... _OMISSIS_ ...al proprietario espropriato, e quindi è inapplicabile all'ipotesi di occupazione parziale di unitario compendio immobiliare che comporti diminuzione di valore della residua porzione, per il quale deve aversi invece riguardo al valore venale residuo secondo il criterio di cui all'art. 40 della legge n. 2359/1865.

Con riferimento alle spese necessarie al ripristino della parte residua, causalmente determinate dal distacco della parte espropriata, il riferimento alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46, è inappropriato.

L' applicazione dell'art. 40 L. n. 2359/1865 non consente l'invocabilità dell'art. 46 del medesimo testo normativo.

La domanda con cui sia fatto valere il deprezzamento del residuo (riconducibile alla L. n. 2359 del 1865, art. 40), non può essere confusa, nè a posteriori qualificata, con la domanda di indennizzo prevista dall'art. 46, essendo diversi i presupposti (quella esperibile dal proprietario espropriato, questa da un ... _OMISSIS_ ...al procedimento espropriativo).

La disposizione dell'art. 46 L. n. 2359/1865, a differenza dell'art. 40, non richiede necessariamente che la situazione contemplata venga a determinarsi in conseguenza di un procedimento espropriativo, ma è diretta alla tutela dei soggetti che (quand'anche un procedimento espropriativo vi sia stato) o ne siano rimasti completamente estranei (in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera), o abbiano subito un danno non già per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, bensì in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa.

Sono radicalmente diversi i presupposti, rispettivamente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 40 e all'art. 46 L. 25 giugno 1865, n. 2359, poiché la prima disciplina l'indennizzo dovuto per i terreni funzionalmente connessi a quelli oggetto di esproprio, il cui... _OMISSIS_ ... diminuito per effetto dell'esproprio medesimo, mentre la seconda disciplina la diversa ipotesi di danno da attività lecita della p.a., consistente nell'esecuzione di un 'opera pubblica, e che ricada su aree non connesse a quelle espropriate, il cui proprietario è da considerare "terzo" rispetto alla procedura espropriativa e legittimato, in quanto tale, a proporre detta domanda risarcitoria.

In caso di esproprio parziale non esiste incompatibilità tra la disposizione dell'art. 40 della L. n. 2359 del 1865 e quella dell'art. 46 della medesima legge. Dunque il privato ha diritto al totale del ristoro dei pregiudizi subiti per effetto dell'esproprio parziale: e ciò, sia che il ristoro stesso sia dovuto a titolo di indennità (e/o di indennità aggiuntive) per l'occupazione e l'esproprio parziali, sia che esso sia dovuto a titolo di risarcimento per pregiudizi ulteriori.

L'art. 46 della L. n. 2359 del 1865, prevede uno speciale indennizzo in favore del p... _OMISSIS_ ... in cui lo stesso abbia conservato la titolarità dell'immobile, ma subito, per effetto dell'esecuzione di un'opera pubblica, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, con pregiudizio permanente. Il riconoscimento di tale indennizzo, che si fonda sul principio di giustizia distributiva non compete, dunque, al proprietario espropriato e postula, diversamente dall'ipotesi di cui all'art. 40 L. n. 2359/1865, che non sia intervenuto esproprio.

Il disposto dell'art. 46 L. n. 2359 del 1865 non costituisce né una ripetizione, né un'integrazione di quella dell'art. 40 della stessa legge (disciplinante l'espropriazione parziale), ma sancisce il principio secondo cui chi esegue un'opera di pubblica utilità è tenuto ad indennizzare i singoli proprietari che da quell'esecuzione abbiano subito determinati pregiudizi, a prescindere dal fatto che parte dei loro immobili siano stati espropriati per la sua realizzazione.

... _OMISSIS_ ...espropriazione parziale di un fondo, la perdita di valore della zona residua che resta in proprietà del privato trova tutela non nell'art. 46 L. n. 2359 del 1865, ma nel precedente art. 40 avente portata e caratteri generali. L'indennità di cui all'art. 46 L. n. 2356 del 1865, infatti, è destinata a risarcire il danno conseguente all'esecuzione di un'opera pubblica senza che sia intervenuto esproprio, mentre, qualora intervenga un esproprio parziale, ricadente su una parte di un complesso funziona...


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