Attribuzioni e facoltà del Commissario liquidatore per gli usi civici

DEMANIO E PATRIMONIO - USI CIVICI - COMMISSARIO LIQUIDATORE

Il censimento generale delle terre soggette a usi civici in un intero territorio comunale costituisce attività prettamente amministrativa di competenza regionale e non giustifica l'apertura di un procedimento in contenzioso da parte del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

La finalità che il legislatore ha perseguito con gli usi civici è quella della liquidazione, in realtà non raggiunta, perchè negli anni è andato sempre più emergendo il collegamento funzionale tra disciplina degli usi pubblici e la tutela dell'ambiente.

La definitività degli accertamenti degli usi civici è verificabile soltanto allorché siano stati validamente notificati individualmente gli avvisi di deposito dei progetti e non nel caso delle relazioni generali propedeutiche, ferma restando, comunque, la conclusione per la quale al Commissario, una volta instaurato il giudizio, non è pre... _OMISSIS_ ...aso la verifica, in corso di contenzioso, della “qualitas soli”.

La cognizione speciale riservata ai Commissari per la liquidazione degli usi civici riguarda un numero chiuso di azioni tipiche, relative a questioni controverse da risolvere con efficacia di giudicato, sicchè è indispensabile la presenza di un effettivo contrasto tra le parti in ordine alla qualitas soli e non si estende alle cause in cui la demanialità collettiva sia solo indirettamente implicata.

Le operazioni di verifica ed il decreto che chiude il procedimento di accertamento degli usi civici, decorsi i termini per la impugnazione, hanno sola efficacia dichiarativa relativamente ai terreni, rispetto ai quali hanno accertato espressamente la sussistenza delle occupazioni o del diritto di uso, tuttavia non costituiscono ostacolo ad ulteriori accertamenti in sede giurisdizionale anche per verificare la corrispondenza del provvedimento rispetto ai terreni in contesa.
... _OMISSIS_ ...e priva di pregio, nè appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nuovamente sollevata (a diciotto anni di distanza dalla sentenza n. 46/1995 della Corte costituzionale) in relazione alla L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, con riferimento agli artt. 111 e 24 Cost., nella parte in cui in cui consente al Commissario regionale per gli usi civici d'iniziare d'ufficio i procedimenti giudiziari che egli stesso dovrà decidere, in violazione del principio costituzionale di terzietà ed imparzialità del giudice.

L’art. 16 del RD 26.2.1928 n. 332, nel prevedere che le opposizioni al progetto di liquidazione degli usi civici, scritte in carta da bollo da L. 20.000, saranno depositate nella segreteria del Commissariato regionale o inviate ad essa in piego raccomandato con ricevuta di ritorno e conterranno l'esposizione dei motivi sui quali sono fondate, non dispone degli oneri formali a pena di invalidità dell’opposizione.
... _OMISSIS_ ...tto corretto inviare le opposizioni al progetto di liquidazione degli usi civici, in luogo del Commissario, all'ente che ha svolto l'istruttoria (nella specie la Comunità Montana, ai sensi dell'art. 6 della l.r. Marche 24/1998).

Nell’ambito del complessivo trasferimento di funzioni amministrative precedentemente attribuite allo Stato, o ai suoi organi periferici, l’art. 66 del D.P.R. 616/77 ha disposto il trasferimento alle Regioni delle competenze attribuite al Commissario per la Liquidazione degli usi civici: restano quindi assegnate al Commissario per il riordino degli usi civici le sole attribuzioni di carattere giurisdizionale.

Le sentenze pronunciate dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, nelle controversie attinenti all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico ovvero alla rivendicazione delle terre, sono impugnabili col mezzo del reclamo alla sezione speciale della Corte d'Appello di Roma, a norma d... _OMISSIS_ ...la legge 16 giugno 1927, n. 1766, e della L. 10 luglio 1930, n. 1078, art. 3; mentre il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., costituisce rimedio residuale, utilizzabile contro le statuizioni del Commissario unicamente in materia diversa da quelle indicate, per le quali non sia previsto altro specifico gravame.

Il reclamo alla sezione speciale della Corte d'appello di Roma costituisce l'unico rimedio contro le sentenze del Commissario per la liquidazione degli usi civici nei capi relativi a provvedimenti direttamente connessi, preliminari o consequenziali alla pronuncia concernente l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico o la rivendicazione delle terre.

È da escludere che, allo stato attuale ovvero all'esito del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative, il commissario regionale per gli usi civici faccia in ogni caso valere in giudizio situazioni giuridiche necessariamente coinvolgenti le potest... _OMISSIS_ ...e devolute alle regioni e, dunque, che si sia al cospetto di un fenomeno di sostituzione processuale.

La facoltà del commissario liquidatore per gli usi civici di agire d'ufficio è in relazione all'interesse pubblico e non all'interesse privato che possa contrapporsi per escludere il diritto di proprietà demaniale di uso civico.

Il sistema disegnato dalla L. n. 1766 del 1927 prevede sì che il giudice ordinario possa modificare il decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici per l'occupazione di terreno demaniale, ma questo può avvenire ove contro tale provvedimento sia stato proposto reclamo ai sensi dell'art. 29, comma 2 della legge suddetta. La mancata tempestiva proposizione del rimedio preclude la possibilità di successive contestazioni di quanto in esso stabilito.

Il reclamo costituisce il solo rimedio impugnatorio contro le decisioni del Commissario per la liquidazione degli usi civici attinenti all'esistenza,... _OMISSIS_ ...nsione dei diritti di uso civico.

Quanto alla qualificazione giuridica inscindibile (nella fattispecie di suoli appartenenti al demanio collettivo della popolazione), e dunque alla natura indivisibile del giudicato relativamente al contenuto, gli effetti della sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici debbono necessariamente avere efficacia erga omnes.

Con il trasferimento alle Regioni delle relative funzioni amministrative, il Commissario per gli usi civici ha conservato le sole funzioni giurisdizionali, essendo subentrata l’autorità regionale in tutte le funzioni amministrative, tra le quali sono comprese le legittimazioni delle occupazioni delle terre di uso civico.

Ai sensi del collegato disposto degli artt. 30, 31 e 15 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, per le operazioni di verifica e dell'art. 42 dello stesso Regolamento per l'accertamento, gli atti istruttori ed il "decreto" - con... _OMISSIS_ ...missario descrive i terreni gravati dagli usi civici - vengono comunicati al Comune ed alle associazioni agrarie ed affissi all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, entro il quale termine possono essere presentate opposizioni. Se opposizioni non si presentano, non ritenendosi possibile lasciare in stato di incertezza per un tempo indeterminato le situazioni giuridiche e di fatto, che formano oggetto delle verifiche e dell'accertamento, l'istruttoria compiuta ed il decreto divengono definitivi. Ciò significa che non può essere disconosciuta la qualitas soli, che è stata accertata e non impugnata.

La L. n. 1766 del 1927, nell'istituire l'ufficio del Commissario per la liquidazione degli usi civici, con funzioni amministrative e giurisdizionali (art. 27), ha individuato - nell'art. 1 - due diverse situazioni giuridiche: da un lato, i diritti di uso e di promiscuo godimento spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione su terre di proprietà privat... _OMISSIS_ ...n re aliena"), destinati ad essere liquidati ai sensi degli artt. 1-7 stessa legge e del R.D. n. 332 del 1928, artt. 11-15; dall'altro, i diritti di uso collettivo sulle terre possedute da comuni, frazioni, università ed altre associazioni agrarie (c.d. "iura in re propria" o proprietà collettive di diritto pubblico), destinati invece ad essere valorizzati e sottoposti alla normativa di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Inizialmente, le funzioni attribuite al Commissario per la liquidazione degli usi civici erano prevalentemente amministrative, svolte sotto la supervisione del Ministero dell'Economia Nazionale (poi del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, L. n. 1766,/1927 art. 37) e dirette al riordinamento degli usi civici; in tale quadro, l'attività giurisdizionale risultava incidentale, destinata a risolvere, in contraddittorio delle parti e con forza di giudicato, le controversie che si potessero profilare. Trasferite le funzioni amministrative (anche... _OMISSIS_ ...e) alle regioni (D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66), il Commissario è rimasto quasi esclusivamente titolare di funzioni giurisdizionali e, quindi, giudice delle controversie circa l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di uso civico.

Le questioni che possono essere portate davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici sono anche quelle che attengono alla permanenza della qualità o alla modificazione o estinzione del relativo pregio giuridico dei terreni (la loro natura civica o allodiale).

Le volte in cui si sia stabilita l'esistenza di un contenzioso sulla "qualitas soli", al Commissario per la liquidazione degli usi civici spetta anche il potere di disapplicare gli atti amministrativi che - in ipotesi - possano essere in conflitto con il proprio accertamento.

La competenza residuata in capo al Commissario liquidatore degli usi civici quale organo statale attiene solt... _OMISSIS_ ...mento (giurisdizionale) di legittimazione di terre, laddove, invece, le restanti funzioni, tra cui quelle di autotutela relative alla reintegrazione dei fondi, sono da ritenere trasferite alle Regioni ed esercitate dalle stesse tenendo conto delle prescrizioni del relativo statuto.

La giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste ogniqualvolta la soluzione delle questioni afferenti alle materie elencate nel comma 2 dell'art. 29 della legge n. 1766/1927 si pone come antecedente logico-giuridico della decisione.

Rientrano nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, ai sensi della legge n. 1766 del 1927, art. 29, le controversie concernenti l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale del suolo.

La questione della demanialità del suolo, al fine di radicare la giurisdizione del Commissario liquidator... _OMISSIS_ ...accertata nel giudizio in via principale e non deliberata solo incidenter tantum, dovendosi altresì porre la questione relativa alla qualitas del suolo quale antecedente logico giuridico della decisione.

Ogniqualvolta la domanda giudiziale investa senza dubbio la qualitas soli dei fondi cui si riferisce, la giurisdizione non può che essere del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

Va dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli Usi civici, in quanto organo deputato a decidere ogni questione attinente alla qualità demaniale collettiva delle terre interessate.

Rientrano nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, ai sensi della L. n. 1766 del 1927, art. 29, le controversie concernenti l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale del suolo.

La questione della demanialità de... _OMISSIS_ ...i di radicare la giurisdizione del Commissario liquidatore degli usi civici, deve essere accertata nel giudizio in via principale e non deliberata solo incidenter tantum, dovendosi altresì porre la questione relativa alla qualitas del suolo quale antecedente logico giuridico della decisione.

Ogniqualvolta la domanda giudiziale investa senza dubbio la qualitas soli dei fondi cui si riferisce, la giurisdizione non può che essere del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

Rientrano nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, ai sensi della legge n. 1766/1927, art. 29, le controversie concernenti l'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale del suolo, con la precisazione che la questione della demanialità deve essere accertata nel giudizio in via principale e non deliberata solo incidenter tantum, dovendosi altresì p... _OMISSIS_ ...ne relativa alla qualitas del suolo quale antecedente logico giuridico della decisione.

Ogniqualvolta l'accertamento della natura demaniale del bene costituisca l'oggetto della domanda principale, va dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli Usi civici, in quanto organo deputato a decidere ogni questione attinente alla qualità demaniale collettiva delle terre.

La giurisdizione circa la qualità demaniale del suolo appartiene al commissario liquidatore ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge n. 1766/1927.


GIUDIZIO - IMPUGNAZIONE - DECISIONE GIUDIZI...


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