Natura giuridica di antiche regole e usi civici

DEMANIO E PATRIMONIO - ANTICHE REGOLE

Nella Regione Veneto sono da considerare Regole le Comunità di fuochi famiglia (o nuclei familiari) proprietarie di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo, inalienabile, indivisibile ed inusucapibile.

Favorendo la ricostituzione delle Regole al fine del loro riconoscimento quali soggetti dotati di personalità di diritto privato, la legislazione regionale veneta richiede la sussistenza di un duplice ordine di requisiti, uno soggettivo ed uno oggettivo, di cui debbono fornire la prova i soggetti che presentano l’istanza di ricostituzione.

La ricostituzione della Regola avviene per effetto di un provvedimento a carattere autoritativo, di carattere non meramente ricognitivo, ma costitutivo, da assumere a seguito di accertamenti, verifiche, ma anche di valutazioni e apprezzamenti, comportanti esercizio di discrezionalità non puramente tecnica, a fronte della quale la posizione fatta... _OMISSIS_ ...getti richiedenti è configurabile come interesse legittimo, di carattere pretensivo.

La normativa regionale veneta consente che vengano ricostituite le Regole anche con riferimento a quei terreni, attualmente di appartenenza comunale, che erano stati trasferiti ai Comuni per effetto del decreto vicereale n. 225 del 25 novembre 1806: tuttavia, detto riferimento è subordinato alla sussistenza dei profili di ordine soggettivo ed oggettivo richiesti dalla medesima legge regionale nella previsione contemplante il particolare iter procedimentale in esito al quale la richiesta di ricostituzione della Regola può trovare accoglimento.

Poiché l’appartenenza all’antica Regola deriva da un diritto ereditario, tale requisito non è certo surrogabile con la mera adesione, mediante sottoscrizione della richiesta, all’istituto regoliero.

L'accoglimento della richiesta di ricostituzione della Regola determina la sottrazione all'uso comune... _OMISSIS_ ...dicati come appartenenti alla ricostituita Regola, per essere riservati, in proprietà esclusiva, a favore dei soli appartenenti alla Regola stessa, con evidente compromissione, laddove tale elenco non rispecchiasse realmente tutti gli aventi diritto, delle posizioni facenti capo ad eventuali altri aventi diritto sui beni allodiali.

Ai fini della ricostituzione della Regola non può essere utilizzata una dichiarazione proveniente dal solo soggetto che è interessato all’ottenimento del riconoscimento, né, tanto meno proveniente da un gruppo di soggetti nel quale non si è certi dell’avvenuta inclusione di tutti gli aventi diritto.

Le Regole del Cadore appartengono alla categoria, molto risalente nel tempo, di forme di proprietà collettiva di gruppi familiari stanziati in territori montani (soprattutto - ma non solo - nell'arco alpino) aventi ad oggetto beni agro-silvo-pastorali, disciplinate essenzialmente dai propri statuti e consuetudini. ... _OMISSIS_ ...to giuridico di tali comunioni familiari già avvenuto, specificamente per le Regole cadorine, con il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 1104, e, in generale, con la L. 25 luglio 1952, n. 991, art. 34 e con la L. 3 dicembre 1971, n. 1102, art. 10 - ha poi avuto nuovo e maggiore impulso dalla L. 31 gennaio 1994, n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane". E' quindi intervenuta la L.R. Veneto 19 agosto 1996, n. 26 (modificata dalla L.R. 6 aprile 2012, n. 13).


DEMANIO E PATRIMONIO - USI CIVICI

L’art. 52 comma 2 della L. n. 2359 del 1865, concernente la estinzione dei diritti sui beni espropriati, può intendersi riferito soltanto agli usi civici gravanti su proprietà private e non anche alle c.d. proprietà collettive.

In mancanza di una norma espressa la quale equipari la proprietà civica demaniale (ossia i diritti di uso civico sui terreni che, appartenendo al demanio universale o comunale, siano propri dell... _OMISSIS_ ...tività degli utenti) ai beni demaniali, al regime di inalienabilità dei beni di uso civico non inerisce la condizione di beni non suscettibili di espropriazione forzata per pubblica utilità. Ne consegue la loro soggezione alla espropriazione per pubblica utilità.

Nel caso di localizzazione di opera pubblica su terreno interessato da usi civici, con conseguente venir meno di effetti indirettamente produttivi di reddito (come nel caso di specie il pascolo utilizzato per l’alimentazione del bestiame), è possibile teorizzare una sorta di fungibilità del territorio, nel senso che altre parti dell’area possono servire a bilanciare la perdita di fruibilità derivante dall’esecuzione dei lavori con conseguente “ esercitabilità altrimenti” dei diritti di uso civico.

Le peculiari caratteristiche dei diritti di uso civico consistono nel carattere collettivo dell’interesse ad essi sotteso e nella sua ruralità data dal trarre u... _OMISSIS_ ...rra innanzitutto per il sostentamento personale e famigliare del soggetto appartenente alla collettività che ne è titolare (cd. diritti di prima classe) quali godere del pascolo, fare legna o usare dei prodotti del bosco, seminare terreni, ecc..

Si pone in contrasto con il regime che consente la modificabilità della destinazione d’uso delle terre oggetto di usi civici (art. 41 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332) un intervento consistente nella realizzazione di attrezzature per il tempo libero e lo sport (nel caso di specie pista per lo svolgimento di gare di velocità tra autoveicoli da corsa); la ratio della normativa citata è infatti quella di assicurare, almeno in linea di principio, una sorta di perpetuità dei diritti di uso civico insistenti su terreni in mano pubblica convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente, a differenza di quelli utilizzabili per la coltura agraria o in mano privata.

I terreni demaniali soggetti ad u... _OMISSIS_ ...enti i bisogni della popolazione possono ricevere eccezionalmente una destinazione diversa da quella dell'esercizio dell'uso civico, purché tale destinazione sia temporanea e non determini l'alterazione della qualità originaria di essi; le destinazioni "atipiche" sono da ritenersi legittime laddove si abbia predeterminazione della durata del rapporto e l'assenza di riflessi negativi sul carattere originario dei suoli e non contrasta con tale principio un contratto di locazione a tempo determinato che preveda un rinnovo tacito alla scadenza.

I beni ad uso civico sono incommerciabili, ovvero non possono essere adibiti ad usi diversi da quelli imposti dalla loro stessa natura e collettivamente consentiti ai cives: di conseguenza, essi possono essere attribuiti ai privati solo nella forma della concessione amministrativa che implica sempre l’attribuzione al privato di un diritto condizionato.

È illegittima la delibera del Consiglio Comunale che co... _OMISSIS_ ...ravati ad uso civico ad un soggetto privato, indipendentemente dalla natura di detto conferimento (in proprietà, a titolo di comodato, ovvero a titolo diverso).

Gli usi civici sono espressione della proprietà in senso collettivo non conosciuta dal legislatore del codice civile, che trova una sua specifica disciplina nella L. n. 1766 del 1927 (e relativo regolamento) e nella più recente legge n. 97/1994 (Nuove disposizioni per le zone montane).

Gli usi civici presentano la caratteristica della non appartenenza, a titolo di proprietà individuale, a persone fisiche od enti, in quanto spettanti ad una comunità di abitanti che ne godono collettivamente.

L'esistenza di un uso civico comporta l'illegittimità delle opere realizzate sull'area.

In materia di usi civici, l'accertamento conseguente alle operazioni di verifica demaniale, diventa incontestabile, per i fondi cui si riferisce, se non viene tempestivamente impugnato in via giud... _OMISSIS_ ...teressati entro il termine di decadenza di cui all'art. 30 R.D. 332/1928, i quali incorrono così in una decadenza preclusiva di ogni ulteriore possibilità di dare luogo a un intervento in sede giurisdizionale.

Gli usi civici sono diritti reali millenari di natura collettiva, volti ad assicurare un’utilità o comunque un beneficio ai singoli appartenenti ad una collettività disciplinati dalla legge 1766/1927 e dal R.D. 332/1928.

Il vincolo di uso civico costituisce un diritto reale di natura civica (in quanto i componenti della collettività ne usufruiscono uti cives) volto ad assicurare una utilità alla collettività ed ai suoi componenti.

La circostanza secondo cui gli usi civici sono in fase di liquidazione non incide sulla loro attuale esistenza.

I diritti di uso civico sono inalienabili, imprescrittibili ed inusucapibili.

I terreni demaniali di uso civico, se temporaneamente non utilizzati dalla comunit... _OMISSIS_ ...re destinati, con atto di concessione, al godimento da parte di privati solo se la destinazione sia temporanea ovvero se il rapporto ha carattere precario e temporaneo.

Gli usi civici sono esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni, dovendosi riconoscere l’interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio.

Il rapporto che si instaura tra università agrarie e utenti non è assimilabile a quello tra ente pubblico proprietario di beni demaniali e privato titolare di concessione, in quanto gli usi civici realizzano una proprietà collettiva in capo agli utenti.

Gli usi civici sono i diritti spettanti a una collettività (e ai suoi componenti), organizzata e insediata su un territorio (collettività che non deve necessariamente coincidere con l'intera Comunità loc... _OMISSIS_ ...ntenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque.

I beni gravati da uso civico sono inalienabili attesa la loro idoneità a garantire anche la conservazione del bene ambiente, non solo a vantaggio della collettività dei fruitori del bene, ma della generalità dei consociat, stante la sostanziale equiparazione dei beni demaniali gravati da uso civico a quelli, sempre di proprietà pubblica, sui quali sia stato costituito un diritto di enfiteusi in favore di privati.

Non è ammissibile la c.d. sdemanializzazione di fatto o tacita dei beni assoggettati ad uso civico.

Gli usi civici, retaggio di una società feudale e immediatamente post-feudale, rappresentano una categoria giuridica difficilmente inquadrabile all'interno degli istituti giuridici moderni, così, specie in dottrina, si è scritto di diritti collettivi d'uso, di condomini per facoltà separate e quant'altro.

Il T.U. comunale e provinciale, app... _OMISSIS_ ...s. 18 agosto 2000, n. 267 non regola la materia degli usi civici, i quali, pertanto, in assenza di abrogazione espressa o per incompatibilità di disciplina, e, comunque, per il principio di specialità, restano sottoposti alla legislazione degli anni 1927/'28, salvo i mutamenti di competenza in relazione ai poteri delle Regioni.

Gli "usi civici" sono diritti reali di natura collettiva, volti ad assicurare un'utilità o comunque un beneficio ai singoli appartenenti ad una collettività.

La materia degli usi civici è stata disciplinata dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 e dal R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 (con la quale è stato approvato il regolamento per la esecuzione della detta legge), nonché dalla L. 10 luglio 1930, n. 1078, recante norme sulla definizione delle controversie in materia di usi civici. Più recentemente, la L. 20 novembre 2017, n. 168, è intervenuta sulla materia, sancendo il riconoscimento degli assetti collettivi fondiari - denominati d... _OMISSIS_ ...i - e dei diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento, dei quali ha affidato la gestione agli enti esponenziali delle collettività titolari (ossia alle amministrazioni separate dei beni frazionali e alle associazioni o università agrarie, già individuate dalla L. n. 1766 del 1927, art. 11) e, in mancanza, ai Comuni sia pure col ricorso ad "amministrazione separata".

L'A.S.B.U.C. (Amministrazione separata dei beni di uso civico) si colloca tra le entità organizzate, diverse e separate dal Comune e dalle correlate Frazioni, che viene costituita per la gestione separata delle terre e diritti civici o proprietà collettive, con il compito istituzionale di gestire e valorizzare le potenzialità dei beni di uso civico - intesi come proprietà collettiva indivisibile, inalienabile, inusucapibile, inespropriabile - disciplinandone l'accesso e la fruizione nell'interesse collettivo di tutti gli aventi diritto che sono i residenti del Comune... _OMISSIS_ ...ne del territorio comunale, garantendo a questi ultimi condizioni di equità.

In materia di usi civici se i diritti appartengono alla collettività e questi sono solo amministrati dal Comune sotto il controllo della Regione, le relative dinamiche procedimentali di gestione non solo debbano corrispondere al predetto assetto istituzionale, ma soprattutto debbano comunque avvenire...


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