La sussistenza di usi civici su beni demaniali non priva gli enti titolari di tali beni dei poteri gestori sugli stessi, ma subordina l’esercizio di questi ultimi, in ipotesi di modifica dell’ordinaria destinazione silvo-pastorale, ad apposita autorizzazione da parte dell’autorità competente (dapprima, Ministero dell’Agricoltura, poi, Regione), in vista della modifica del relativo assetto funzionale.