Demanio portuale: il caso del porto franco di Trieste

DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO PORTUALE --> PORTO FRANCO

Gli elementi decisivi ed essenziali (sufficienti e necessari) inclusi nella definizione di porto franco sono: la portualità, il legame quindi col mare, l’apertura al traffico internazionale, la delimitazione territoriale, la franchigia, cioè l’esenzione dai dazi, l’arrivo e partenza (e talvolta anche la lavorazione) di merci.

Quando si parla di porto franco, il riferimento è effettuato all'esistenza di un porto, marittimo o fluviale; ciò implica che la delimitazione deve riguardare o le zone portuali o perlomeno quelle ad esse collegate funzionalmente, tenendo presente che, nello sviluppo portuale moderno, legato più alla componente di traffico che a quella emporiale, le zone collegate possono trovarsi anche a notevole distanza dalla sponda del mare.

Un’eventuale riduzione della zona adibita a porto franco non inc... _OMISSIS_ ...o regime demaniale, il quale per essere modificato richiede autonome e codificate procedure di sdemanializzazione.

La complementarietà e l’affiancamento, da parte della c.d. «portualità allargata», all’attività precipua del porto franco deve essere reale: ove, infatti, si verificasse che le attività c.d. complementari siano divenute addirittura esclusive verrebbe meno la stessa ragion d'essere del porto franco, che è caratterizzato da benefici particolari e speciali in relazione all'arrivo e alla partenza di merci oltre che - in alcuni casi - alla loro lavorazione.

Ove in una zona significativa del porto franco e per un tempo significativo non giungano, sostino e partano più merci, si può dubitare dell'esistenza stessa di un porto franco, anche se in tali zone continui a permanere la c.d. portualità allargata o complementare.

Non può parlarsi di porto franco ove le attività previste in una zona consistente siano de... _OMISSIS_ ...da quella portuale di porto franco.

I controlli in entrata e in uscita dal porto franco vanno riferiti unicamente alle merci e quindi ove l'arrivo e la partenza di merci non esista, non si giustificano più nemmeno i controlli e l'intervento delle autorità doganali ai varchi.

Tutte le operazioni compiute in ambito portuale (imbarco, sbarco manipolazione trasformazioni industriali) sono esenti da dazi doganali. Tuttavia l'esenzione dal pagamento di dazi ed imposte concerne esclusivamente le merci e le operazioni commerciali svolte e non si estende anche alle imposte comunali sui cespiti.

Il porto franco è dato dall'insieme delle installazioni portuali considerate nella loro totalità (dallo specchio acqueo ai magazzini situati in ambito portuale) con la conseguenza che tutte le operazioni compiute in ambito portuale (imbarco, sbarco, manipolazione, trasformazione industriale) sono esenti dai dazi doganali; il punto franco concerne invece una... _OMISSIS_ ...o e non si differenzia dal porto franco se non per l'ampiezza del territorio coinvolto. I depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti sono assimilati ai territori extra-doganali (testo unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 2, comma 5), di cui al testo unico D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 132, 164, 166 e 254.

Le misure di favore che vengono assicurate all'attività d'impresa nelle zone franche, dalle condizioni di agevolazione dei prelievi fiscali e doganali a eventuali incentivi ed esenzioni, sono finalizzate al rilancio del sistema economico consentendo libertà di transito alle merci; in altri termini, tutte le operazioni compiute in ambito portuale (imbarco, sbarco, manipolazione, trasformazione industriale) sono esenti dai dazi doganali. Tuttavia, l'esenzione dal pagamento dei dazi e imposte similari concerne esclusivamente le merci e le operazioni commerciali ivi svolte, non potendosi dilatare la prevista esenzione anche alle imposte... _OMISSIS_ ...espiti ubicati nel porto franco; ciò in quanto la norma di esenzione totale o parziale da una debenza tributaria, poichè configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale posto dalla legge ordinaria, ha natura speciale ed è pertanto di stretta interpretazione.


DEMANIO E PATRIMONIO - DEMANIO - DEMANIO PORTUALE - PORTO FRANCO - TRIESTE

Una volta subentrata la sovranità italiana (Memorandum di Londra del 1954; Trattato di Osimo del 1975), la gestione del porto franco di Trieste poteva giuridicamente essere determinata ed è stata in concreto determinata dalla normativa interna italiana, pur nel doveroso rispetto dei principi dell'allegatoVIII del Trattato di Pace del 1947.

Ai sensi del Memorandum di Londra del 1954, lo Stato italiano ha l'obbligo di mantenere il regime del porto franco di Trieste nei suoi principi fondanti che emergono dal Trattato di Pace del 1947 (allegato VIII), ma resta libero di ri... _OMISSIS_ ...di definirlo a seconda delle circostanze e delle mutevoli necessità.

L'abrogazione da parte dell'art. 7 del Trattato di Osimo del 1975 del Memorandum di Londra del 1954, peraltro limitatamente al rapporto tra le due parti contraenti (Italia e Jugoslavia), non può modificare quanto in precedenza stabilito dal Memorandum stesso in relazione al porto franco di Trieste, e quindi l'obbligo dello Stato italiano di attuare l'allegato VIII al Trattato di Pace del 1947, sia pure rispettandone soltanto i principi generali.

Ferma restando la garanzia della franchigia doganale, dei principi di non discriminazione e della gestione delle merci senza oneri se non quelli legati in corrispettivo per un servizio, le modalità di gestione del porto franco di Trieste e la sua autonomia sono state disciplinate legittimamente dal legislatore italiano in modo diverso da quanto letteralmente e in dettaglio previsto dall’allegato VIII del Trattato di Pace del 1947, e c... _OMISSIS_ ...morandum di Londra del 1954 impone soltanto il rispetto dei principi (e non delle regole puntuali) contenute nel citato allegato.

Il regime del porto franco di Trieste è compatibile con la normativa comunitaria, che appare spesso confrontabile ed equiparabile con quella del porto di Trieste, escluso forse l'aspetto del credito doganale ovvero differito doganale (ossia la possibilità di pagare eventuali diritti doganali in termini dilazionati), che costituisce un beneficio specifico per il porto di Trieste.

I poteri normativi del Commissario di Governo per il territorio di Trieste nominato con D.P.R. 27 ottobre 1954 sono cessati con l'istituzione della Regione Friuli Venezia Giulia ad opera della l. cost. 1/1963, che ha conservato in capo al commissario soltanto i poteri amministrativi.

Il Commissario di Governo per il territorio di Trieste nominato con D.P.R. 27 ottobre 1954 non è subentrato al Governo militare alleato, in quanto è stato ... _OMISSIS_ ...no ad essere succeduto al governo militare alleato: egli non era altro che un organo straordinario del Governo italiano con poteri limitati (anche normativi), ai fini di adattare più agevolmente la legislazione precedente a quella italiana e la legislazione italiana alla speciale situazione di Trieste.

Il decreto del Commissario di Governo per il territorio di Trieste n. 55 del 19 gennaio 1955, che disciplina il porto franco di Trieste, ha dato attuazione all'obbligo dello Stato italiano di mantenere il porto franco di Trieste stabilito dall'articolo 5 del Memorandum di Londra del 1954.

Il decreto del Commissario di Governo per il territorio di Trieste n. 55 del 19 gennaio 1955, che disciplina il porto franco di Trieste costituisce una fonte eccezionale di diritto italiano, di rango parzialmente normativo, e richiama il D.M. 20 dicembre 1925, n. 1693, a sua volta attuativo del R.D. 1356/1922, che a sua volta richiamava la previgente normativa austri... _OMISSIS_ ...ranco di Trieste, saldando in tal modo i capisaldi giuridici della questione.

Il decreto del Commissario di Governo per il territorio di Trieste n. 55 del 19 gennaio 1955, che disciplina il porto franco di Trieste, ha natura amministrativa per quanto riguarda la determinazione dell'ambito territoriale del porto franco.

Il decreto del Commissario di Governo per il territorio di Trieste n. 53/1959 istituisce un nuovo punto franco nella zona industriale di Trieste, dando attuazione all'art. 16 del decreto del Commissario di Governo per il territorio di Trieste n.29/1955, a sua volta attuativo dell'allegato VIII del Trattato di Pace del 1947, come modificato dal Memorandum di Londra del 1954, che consentivano espressamente l’ampliamento del porto franco.

Per effetto della non completa attuazione delle norme previste dalla legge n. 84/1994 e della mancata emanazione del D.M. previsto dall'art. 6, co. 12, legge cit., allo stato attuale ma... _OMISSIS_ ...franco di Trieste, la figura di un soggetto che eserciti compiutamente tutte le funzioni già attribuite all’Ente Autonomo del Porto di Trieste dalla legge 589/1967 e dal D.P.R. 714/1978, in relazione allo speciale regime di porto franco.

Agli effetti doganali, l’introduzione delle merci, a seguito di un’operazione doganale, nell’area del porto franco di Trieste costituisce condizione sufficiente affinché si perfezioni un’operazione di esportazione definitiva.

Ai fini fiscali e doganali, il porto porto franco di Trieste funziona come un regime doganale di punto franco comunitario e il fatto che l’area stessa non sia esclusa dal territorio doganale e fiscale dell'U.E. consente inoltre l’utilizzo del regime fiscale del deposito I.V.A..

Sempre che vi sia una cessione di beni e che sia prevista una spedizione fuori del territorio dell'U.E., l’operazione di esportazione si perfeziona, anche agli e... _OMISSIS_ ... con l’introduzione delle merci nel porto franco di Triste, restando fermo il vincolo della permanenza della merce stessa – divenuta estera – nell’area di porto franco fino alla definitiva spedizione verso un paese terzo.

Agli effetti fiscali, per il perfezionamento di un’operazione di esportazione non è sufficiente che la merce sia oggetto di cessione e semplicemente introdotta nell’area del porto franco di Trieste a seguito di una operazione doganale (di esportazione) – posto che il porto franco di Trieste è considerato, sempre agli effetti fiscali, territorio nazionale e comunitario – ma assume rilevanza fondamentale la condizione che la destinazione finale della merce sia un Paese terzo rispetto all'U.E..

Si può attribuire all’area del porto franco di Trieste uno speciale regime di punto franco doganale che non esclude tale area dal territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea.

... _OMISSIS_ ...ncerne gli aspetti doganali e fiscali del porto franco di Trieste, sulla base dell’attuale normativa internazionale, comunitaria e italiana, il porto franco non è extraterritoriale ma semplicemente considerato al di fuori della linea doganale e le merci nazionali e nazionalizzate sono considerate, agli effetti doganali, definitivamente esportate quando siano introdotte nell’area di porto franco.

Nel porto franco di Trieste si possono compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale.

Si devono ritenere ammessi nel porto franco di Trieste, in qualunque momento, controlli diretti alla prevenzione ed alla repressione dei reati (traffico di stupefacenti, contraffazione, tutela del consumatore e della salute, lotta al traffico di armi, rispetto del... _OMISSIS_ ...argo, ecc), nonché quelli relativi alla protezione contro aggressioni esterne, in quanto il porto franco pur essendo caratterizzato da un regime di extradoganalità, non può considerarsi territorio posto al di fuori dello Stato italiano.

Lo speciale regime di porto franco di Trieste, a differenza di quello delle zone franche previsto dalla normativa doganale comunitaria: a) non è oggetto di autorizzazione; b) è previsto per l’intera area del porto; c) non è ricondubile ad aspetti esclusivamente doganali; d) è irrevocabile.

Il porto franco di Trieste è un’area delimitata del territorio nazionale in cui vige un regime speciale di porto franco, controllata dall’Autorità doganale ed amministrata dall’Autorità portuale di Trieste, nella quale i vari operatori portuali sono utilizzatori del regime, in assenza della figura del concessionario del regime: non è ipotizzabile porre a carico di questi ultimi gli obblighi derivanti dal reg... _OMISSIS_ ...vo previsto per le zone franche dalla normativa doganale comunitaria, né prevedere il frazionamento del regime in settori distinti da attribuire ai singoli soggetti concessionari delle aree portuali.

All'interno del porto franco di Trieste l'operatore può usufruire degli istituti più favorevoli previsti dalla legislazione comunitaria ovvero nazionale, rispettando naturalmente le condizioni anche formali previste per tali istituti.

All'interno del porto franco di Trieste vige il cosiddetto istituto del “credito doganale” talvolta appellato “differito doganale&rdqu...


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Autore

Boschetti, Monica

Avvocato