La sentenza n. 181 del 2011
2.1 Il problema della sorte del tertium genus
La pronuncia 348 del 2007 riguarda solo l’indennità relativa alle aree edificabili senza toccare tutta la vasta congerie di terreni soggetti al VAM.
Anche in relazione a tali terreni, tuttavia, si ripropone la questione della conformità di tale criterio di indennizzo all’art. 1 del Protocollo 1 della CEDU, così come interpretato dalla Corte Europea.
Il criterio del VAM comporta, infatti, la liquidazione di indennizzi largamente inferiori al valore effettivo di mercato delle aree non edificabili.
La ragione di tale discrasia fra il valore agricolo medio e quello effettivo dipende in primo luogo dal cattivo funzionamento delle Commissioni provinciali che, spesso, ...
_OMISSIS_ ...aree non edificabili è dovuta anche a ragioni strutturali che non dipendono dalla cattiva applicazione delle norme che disciplinano la sua determinazione.
Tale criterio indennitario, infatti, risulta strutturalmente inadeguato nei casi in cui il terreno espropriato, ancorché non edificabile, sia utilizzato o, per le sue oggettive caratteristiche, sia utilizzabile per lo svolgimento di attività economiche diverse e più redditizie di quella agricola (aree per stoccaggio vicine a porti o centri di interscambio e se ciò è consentito dal PRG, aree per esposizioni commerciali se in fregio a via di comunicazione e se ciò è consentito dal PRG).