L'art.20 DPR 327/2001: notifica dell'elenco, documenti, contraddittorio

Notifica dell’elenco L’Autorità espropriante dovrà procedere alla notifica dell’elenco formato nei termini descritti nel precedente paragrafo.

La notifica dovrà essere effettuata nelle forme degli atti processuali civili.

Come sottolineato dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria nel parere n. 1/2004 (§ 22.1), costituisce una innovazione la previsione della notifica individuale dell’elenco.

Fermo restando pertanto che l’elenco sarà unico, la notifica dovrà essere effettuata a ciascun proprietario per la parte che lo riguarda.

Osservazioni e produzioni documenti Una volta effettuata la notifica dell’elenco, gli interessati potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei successivi trenta giorni.

Si realizza così un contraddittorio (ulteriore rispetto a quello già attivato ex art. 17.2) in ordine alla quantificazione della in... _OMISSIS_ ...
In particolare non potrà essere ammesso un contraddittorio su aspetti diversi dalle questioni strettamente attinenti alla quantificazione dell’indennità, ad esempio con riguardo alle ragioni dell’opera o alla sua localizzazione, essendo ormai concluse le precedenti fasi partecipative relative all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (11) e alla dichiarazione di pubblica utilità (16).

La formulazione delle osservazioni e la produzione di documenti e perizie potranno avvenire nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica dell’elenco.

Da sottolineare una differenza terminologica: mentre il destinatario della notifica è il proprietario, legittimati alla formulazione di osservazioni scritte e al deposito di documenti sono i soggetti “interessati”. Nulla esclude infatti che a formulare osservazioni siano anche soggetti non proprietari, seppur non destinatari della notific... _OMISSIS_ ...interessati; tra questi ad esempio i titolari di indennità aggiuntive (42) o i proprietari di beni limitrofi danneggiati dall’opera (44).

Il contraddittorio eventuale di cui all’articolo 20 comma 2 L’art. 20.2 prevede un adempimento facoltativo ed eventuale.

L’autorità espropriante « ove lo ritenga opportuno » formula invito al proprietario ed al beneficiario dell’esproprio a precisare il valore da attribuire al bene ai fini della determinazione della indennità, eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa (20.2).

Il termine assegnato ai soggetti destinatari dell’invito non può essere superiore ai venti giorni, equo contemperamento, si può ritenere, tra le opposte esigenze: da una parte contraddittorio con il soggetto destinatario con finalità incentivante del consenso e dall’altra celerità del procedimento.

L’opportunità di dar corso ... _OMISSIS_ ...ore momento partecipativo, potrà essere valutata dall’Autorità espropriante « in considerazione dei dati acquisiti », e ciò in conseguenza delle comunicazioni ex art. 17.2 ed art. 20.1, e compatibilmente con le esigenze di celerità del procedimento.

Va in ogni caso rimarcato il carattere facoltativo dell’attività di cui all’art. 20.2, con la conseguenza che l’omissione della stessa non determina alcun vizio procedimentale.

La sua ratio è individuata dalla Ad. Gen. del Consiglio di Stato nel citato parere n. 4/2001 nella finalità di « deflazionare il contenzioso riguardante la determinazione dell’indennità e a incentivare la cessione volontaria » (§22.1)

Si può altresì ritenere che l’Autorità procedente non sia tenuta a motivare il mancato espletamento dell’attività prevista nel comma in commento, dovendo viceversa dar conto delle valutazioni e... _OMISSIS_ ...aso in cui la scelta sia di espletamento della suddetta attività; come detto, infatti, si impone una compatibilità con le esigenze di celerità del procedimento.

l senso della fase partecipativa per le aree non edificabili Come già accennato, la fase partecipativa è di oscura utilità quando si tratta di aree non edificabili.

Infatti l’art. 40.3 stabilisce che per l’offerta da formulare ai sensi dell’articolo 20.1, e per la determinazione dell’indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio.

Sennonché, il valore agricolo medio è predeterminato in via generale ed astratta nelle tabelle redatte ogni anno dalle Commissioni provinciali nell’ambito delle singole regioni agrarie secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, e pubblicate sul BUR.

Viene dunque da chiedersi a che cosa serva invitare (ripetutamente, prima con l’articolo 17.2, e poi co... _OMISSIS_ ...0.1) il proprietario di un terreno agricolo a fornire elementi utili per la stima e a produrre osservazioni, se l’Autorità espropriante è comunque tenuta ad applicare i valori tabellari, fissi e indiscutibili, in ordine ai quali non sussiste alcun margine di discrezionalità in capo all’Autorità medesima.

L’unica interpretazione atta ad attribuire un qualche significato al giusto procedimento è che in questa fase sia possibile per il proprietario poter intervenire al fine di addurre, se del caso, elementi volti a dimostrare il carattere edificabile anziché inedificabile del terreno, ovvero volti ad evidenziare eventuali danni ai soprassuoli suscettibili, ove consentito, di aggiungersi al VAM, ovvero ancora volti ad ottenere il ristoro al deprezzamento alla proprietà residua, ove si ritenga ciò, peraltro, compatibile con la determinazione dell’indennità provvisoria effettuata mediante VAM, stante esso deprezzamento sicuramente apprezz... _OMISSIS_ ...i determinazione dell’indennità definitiva (valore agricolo effettivo ex art. 40.1), ovvero ancora volti a dimostrare qualifiche legittimanti il diritto ad indennità aggiuntive (45.2.d).