Il contraddittorio sull'indennità d'espropriazione: artt. 20 e 17.2

Collocazione dell'articolo 20 nell'ambito del procedimento espropriativo Procediamo ora a collocare la procedura in esame nella sequenza in cui si sviluppa il procedimento espropriativo, nel suo complesso considerato.

Norma di riferimento è, ancora una volta, l’art. 8 che, come sopra evidenziato, condiziona l’emanazione del decreto di esproprio ai presupposti della compatibilità urbanistica/vincolo espropriativo, della dichiarazione di pubblica utilità e della determinazione della indennità di esproprio.

Dalla suddetta disposizione è possibile evincere gli adempimenti che devono precedere la determinazione provvisoria della indennità di espropriazione ex art. 20.

Essi consistono negli adempimenti di carattere urbanistico, se necessari, e nella dichiarazione di pubblica utilità, attraverso l’adozione degli atti a ciò funzionali (12).

L’attivazione del procedimento ordinario ex art. ... _OMISSIS_ ...ve; essere preceduto dagli adempimenti di cui all’art. 17, il cui secondo comma, in particolare, rappresenta il collegamento tra la fase dichiarativa della pubblica utilità e la fase di determinazione della indennità, pur con alcune difficoltà di coordinamento, come si cercherà di evidenziare nel successivo paragrafo.

La comunicazione di cui all’art. 17.2 La comunicazione di cui all’art. 17.2, con la quale viene data notizia della data in cui è diventato efficace il provvedimento approvativo del progetto definitivo e dichiarativo della pubblica utilità, nonché della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, contiene anche l’invito al proprietario di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio.

Dunque tale comunicazione si pone come il punto di raccordo tra la procedura precedente e la procedura ... _OMISSIS_ ... dichiarazione di pubblica utilità: conclude la prima e inizia la seconda.

La rilevanza della comunicazione di cui all’art. 17.2 è indubbia, essendo il suo scopo quello di consentire alla PA di pervenire ad una quantificazione appropriata dei beni da espropriare, usufruendo di elementi di valutazione forniti dallo stesso espropriando che potrebbero essere sfuggiti alla precedente fase istruttoria, e quindi favorendo la riduzione di occasioni di contenzioso: l’omissione della comunicazione travolge la successiva procedura di occupazione (TAR RC 73/2007), e inficia il provvedimento di determinazione dell’indennità (TAR NA 1406/2007).

La comunicazione dell’art. 17.2 introduce una vera e propria fase partecipativa tra l’autorità espropriante e l’espropriando avente ad oggetto la determinazione dell’indennità, fase che dunque risponde ai generali principi che regolano il contraddittorio tra la PA e i citt... _OMISSIS_ ...a tutti quello dell’effettività, o sostanzialità del “giusto procedimento” (cioè dell’effettiva partecipazione dell’interessato, senza che la comunicazione si traduca in un vuoto formalismo o inutile rito).

Sarà dunque opportuno fissare nella comunicazione un congruo termine per presentare le osservazioni, che potrebbero consistere anche in complesse perizie di stima, e riservarsi un ulteriore periodo di tempo per esaminare le eventuali osservazioni pervenute (TAR CA 444/2007): durante questo arco di tempo l’amministrazione deve astenersi dal procedere alla determinazione dell’indennità.

Nulla vieta che la comunicazione dell’art. 17.2 possa avere anche ulteriori contenuti rispetto a quelli strettamente previsti dalla disposizione.

Innanzitutto essa può essere corredata di una copia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo, senza limitarsi a riportarne gli estremi... _OMISSIS_ ...uo;interessato a rivolgersi agli uffici per estrarne copia, ottenendo in tal modo – tra l’altro – di far certamente decorrere i termini per l’impugnazione.

Inoltre la comunicazione può essere utilizzata per informare il destinatario del suo diritto di stipulare fin da subito (frazionamento permettendo) l’atto di cessione volontaria ai sensi dell’articolo 45, e circa la decisione della PA di ricorrere alla procedura ordinaria ex art. 20 o a quella accelerata di cui all’articolo 22 bis o 22.

In quest’ultimo caso sarà bene preavvisare che seguirà il decreto di esproprio o di occupazione mediante notifica nelle forme degli atti processuali civili con un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui sarà prevista l’immissione in possesso, almeno sette giorni prima di essa, ovvero preavvisare che esso decreto sarà notificato contestualmente all’i... _OMISSIS_ ...ssesso, comunque dopo la scadenza del termine per trasmettere elementi utili per la stima.

Evidenti ragioni di opportunità consigliano di informare il proprietario – se si tratta di aree agricole – che per la determinazione dell’indennità provvisoria corre in ogni caso l’obbligo di attenersi ai valori agricoli medi prestabiliti dalla commissione provinciale, e ciò al fine di risparmiargli inutili perizie sul valore agricolo effettivo o sul danno all’azienda agricola, che avrebbero possibilità di essere prese in considerazione solo in sede di successive determinazioni ai sensi dell’articolo 40.1 (l’unico ragionevole margine di discussione che si può ammettere in questa fase con il proprietario di un’area agricola, riguarda il deprezzamento dell’area residua ai sensi dell’art. 33, ovvero la stessa natura non edificabile dell’area).

Inoltre, essendo la dichiarazione di pubblica u... _OMISSIS_ ...edimento lesivo della sfera giuridica soggettiva del destinatario (CDS AP 14/1999), è opportuno indicare i rimedi giurisdizionali (termine e autorità cui ricorrere) avverso la delibera di approvazione del progetto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90.

Il coordinamento dell’articolo 17.2 con l’art. 20.1 Gli articoli 17.2 e 20.1 non sono facili da coordinare.

Come si è detto, nel sollecitare la produzione di ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area, la comunicazione dell’articolo 17 introduce a tutti gli effetti una fase partecipativa, perché è evidente che se il proprietario fornisce elementi di valutazione per la stima, bisogna pur prenderli in considerazione e stabilire se accoglierli in toto, parzialmente o punto, non potendosi ammettere che l’invito sia fine a se stesso e improduttivo di effetti.

Ora, tra i tempi tecnici necessari per inviare la comunicaz... _OMISSIS_ ...;articolo 17.2 dopo l’efficacia del provvedimento che comporta la dichiarazione di p.u., tempo (congruo) da lasciare al proprietario per produrre osservazioni, documenti o perizie (almeno 20-30 giorni), e il successivo periodo di tempo necessario a valutare le eventuali osservazioni o perizie pervenute, è agevole constatare che la fase partecipativa difficilmente possa durare meno di due o tre mesi.

Ebbene, il comma 1 dell’art. 20 fissa un termine di 30 giorni da quando è divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità entro il quale il promotore dell’espropriazione provvede a notificare al proprietario la somma offerta per l’indennità.

E’ evidente che se il promotore dell’espropriazione osservasse rigorosamente tale termine, sarebbe per lui molto difficile, il più delle volte, elaborare un’offerta che tenga conto delle osservazioni prodotte dai proprietari a seguito della comunicazi... _OMISSIS_ ...art. 17.2.

In pratica il proprietario, a seguito dell’invito pervenuto a tal fine dall’Autorità espropriante ex art. 17.2, se volesse dare retta a tale invito, non farebbe in tempo a formulare le sue osservazioni o a produrre la sua (costosa) perizia, o farebbe a malapena in tempo a presentarle, che si vedrebbe pervenire dal promotore dell’espropriazione una offerta indennitaria che da tali osservazioni/perizia prescinde completamente, con la beffa aggiuntiva di un ulteriore invito a produrre nuove osservazioni ed elementi per la stima.

Il buon senso induce a considerare il termine dei trenta giorni dell’art. 20.1 come ordinatorio, da rispettarsi ove sia possibile, nel presupposto improntato a ragionevolezza che il promotore dell’espropriazione debba in ogni caso attendere e tener conto dell’esito della fase partecipativa innescata dall’art. 17.2.

In teoria, giusta il disposto del... _OMISSIS_ ...rsquo;Autorità espropriante dovrebbe intervenire in sede valutativa e decisoria sulle osservazioni solo al momento di determinare formalmente l’indennità provvisoria, ma – a parte il fatto che nella maggior parte dei casi promotore e Autorità coincidono – appare senz’altro opportuno un coordinamento tra i due soggetti anche nella fase valutativa delle osservazioni pervenute ai sensi dell’articolo 17.2 prima dell’offerta ai sensi dell’articolo 20.1, per evitare il rischio di contrasti valutativi sulle medesime osservazioni tra promotore e Autorità; a meno che non si voglia – con estremo (razionale ma eccessivo) rigore procedimentale – ritenere che le osservazioni ex art. 17.2 vengono valutate esclusivamente dal promotore ai fini della predisposizione dell’offerta di cui all’art. 20.1, e solo nel caso in cui il proprietario abbia ancora qualcosa da ridire dopo l’offerta di cui all’art. 20.1,... _OMISSIS_ ...riori osservazioni successive alla notifica della stessa, queste ultime siano oggetto di (esclusiva) valutazione da parte dell’Autorità espropriante in sede di determinazione dell’indennità ai sensi del terzo comma.

Escluso in ogni caso – per evidenti ragioni di razionalità e buon andamento dell’azione amministrativa – che gli articoli 17.2 e 20.1 vadano esperiti in modo scoordinato e indipendente, si tratta dunque di armonizzare i passaggi, attendendo di aver concluso la fase partecipativa instaurata dalla comunicazione di cui all’art. 17.2 prima di iniziare gli adempimenti previsti dall’art. 20.1.

E’ invalsa la prassi di “fondere” in un unico adempimento l’articolo 17.2 con l’art. 20.1. In pratica si notifica all’espropriando un’unica comunicazione, dandogli notizia della data in cui è diventato efficace l’atto dichiarativo della pubblica utilità, ind... _OMISSIS_ ...ale sede la somma offerta (che sarà quella di progetto), e sollecitando eventuali osservazioni, documenti utili, perizie, ecc.

Tuttavia da un punto di vista pratico, da un lato, gli elementi forniti dal proprietario a seguito della comunicazione ex art. 17.2 possono essere assai utili ai fini della quantificazione della indennità di cui all’art. 20.1, e incentivare la condivisione della stessa ed il conseguente atto di cessione che l’art. 45, dall’altro lato, è “strategicamente” preferibile per le amministrazioni attendere che sia l’espropriando a sbilanciarsi con una richiesta, piuttosto che comunicargli subito un valore e rischiare di innescare una contrattazione al rialzo sulla base di esso, quando magari la sua pretesa avrebbe potuto anche essere inferiore.

Dal punto di vista formale, inoltre, non si può negare che gli articoli 17.2 e 20.1 sono stati delineati dal legislatore come due adempimenti div... _OMISSIS_ ...comunicazione non contiene l’indicazione della somma offerta, viene effettuata mediante raccomandata, compete verosimilmente all’autorità espropriante, non fissa termini; la seconda comunicazione contiene l’indicazione della somma offerta, deve essere notificata, compete al promotore dell’espropriazione, fissa termini.

Sembrano dunque da respingere interpretazioni che comportino una compressione dei momenti partecipativi.

Significativa al riguardo TAR BS 687/2006 che ha deciso per la legittimità della fusione dei due avvisi di cui agli artt. 17 e 20 del DPR 327/2001, ma significativamente in fattispecie in cui il soggetto interessato aveva comunque formulato due distinte osservazioni, una ai sensi dell’art. 17.2, l’altra ai sensi dell’art. 20.1, con la conseguenza, per il tribunale bresciano, che « nessuna compressione dei termini né alcuna violazione del contraddittorio si è in concreto re... _OMISSIS_ ....