Dichiarazione di pubblica utilità e progettazione dell'opera

uo;analisi della stretta relazione che lega l’espropriazione per pubblica utilità con la materia urbanistica deve necessariamente concludersi con alcune brevi riflessioni che legano la materia in questione con il momento della progettazione delle opere pubbliche.

Del resto è lo stesso legislatore ad aver collegato il procedimento espropriativo sia con la fase di progettazione dell’opera, generalizzando il principio secondo cui la dichiarazione di pubblica utilità è resa nell’atto di approvazione del progetto definitivo dell’opera, sia con la pianificazione urbanistica, identificando nella fase di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio un atto necessario e presupposto ai fini dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità [51].

L’atto di approvazione del progetto, la disciplina urbanistica e il procedimento espropriativo risultano, dunque, connessi tra di loro, ancorché mantene... _OMISSIS_ ...e e una struttura autonoma. Si tratta, però, di un’autonomia che trova un elemento di congiunzione nella dichiarazione di pubblica utilità intesa come il diaframma tra urbanistica e progettazione [52].

Detto altrimenti, la dichiarazione di pubblica utilità rappresenta il punto nodale e fondamentale del procedimento espropriativo, perché rappresenta la fase in cui si ha una ponderazione tra interessi pubblici e privati, la cui peculiarità si ravvisa proprio nel garantire un elemento di raccordo tra più discipline in primisl’urbanistica e la progettazione.

Entrando nel dettaglio del testo unico, come si è visto, l’articolo 12.1.a stabilisce che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo.

Dal tenore letterale della disposizione, sembra (contrariamente a quanto sostenuto da vari commentatori) che la dichiarazione di pubb... _OMISSIS_ ...bba essere espressa, in quanto il progetto deve essere approvato a tale fine.

Ciò ha trovato peraltro recente indiretta conferma all’articolo 97 comma 1-bis del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163, aggiunto dall’art. 52, comma 1, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ai sensi del quale «la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l’autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità».

Ora, poiché la scansione temporale della tripartizione progettuale delle opere pubbliche prevede, in sequenza, l’approvazione del progetto preliminare, seguita da quella del progetto definitivo e infine da quella del progetto esecutivo, se si ritenesse che la dichia... _OMISSIS_ ...lica utilità sia un effetto implicito e automatico del progetto definitivo, la possibilità di effettuare la suddetta dichiarazione in sede di progetto esecutivo sarebbe evidentemente impossibile [53].

Come si vedrà, non è invece necessario che sia espressamente fissato il termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto il successivo articolo 13, al comma 4, prevede che «se manca l’espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera.»