Dichiarazione di pubblica utilità e varianti urbanistiche

Nel paragrafo precedente si è detto che la dichiarazione di pubblica utilità potrebbe essere disposta nello stesso atto con cui viene apposto il vincolo preordinato all’esproprio [38].

Occorre ora considerare quanto stabilito dall’articolo 12 comma 2, secondo il quale «Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell’accordo di programma o di altro atto di cui all’articolo 10, nonché le successive varianti in corso d’opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1° aprile 1968, sono approvate dall’autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.»

Nonostante il non inequivocabile teno... _OMISSIS_ ...izione, il cui ambito applicativo è parzialmente oscuro e circoscritto a fattispecie delimitate [39], la collocazione della disposizione all’interno di un articolo che si occupa di dichiarazione di pubblica utilità induce a ritenere che si tratti di varianti scevre di rilevanza urbanistica e, come tali, riconducibili alla categoria delle varianti progettuali [40].

Dunque la suddetta disciplina non comporta alcuna indebita attribuzione di poteri di pianificazione urbanistica in capo all’autorità espropriante, dal momento che quest’ultima è competente ad approvare le sole varianti progettuali prive di rilevanza urbanistica [41]. Del resto, anche se si volesse attribuire natura urbanistica alla prima tipologia di variante, quella del primo periodo del secondo comma dell’articolo 12 (discendente «dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell’accordo di programma o di altro atto di cui all’articolo 10»), la... _OMISSIS_ ...l’autorità espropriante si limita alla verifica della corrispondenza del progetto dell’opera rispetto a quanto è stato in precedenza stabilito in sede di conferenza di servizi, accordo di programma, intesa o di altro atto di cui all’articolo 10 del t.u. in materia di espropriazione per pubblica utilità [42].

L’art. 12, comma 2, del t.u. introduce l’unica eccezione alla necessità del vincolo preordinato all’esproprio, ma sembra riferirsi alle sole varianti che comportino modifiche di tracciato limitatamente all’interno delle zone di rispetto previste ai sensi del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753, in materia di ferrovie e altri servizi di trasporto, nonché, ai sensi del decreto ministeriale 1° aprile 1968, in materia di nastri stradali fuori del perimetro di centri abitati [43], il che fa peraltro ragionevolmente supporre che l’ambito applicativo dell’eccezione sia circoscritto alle sole opere ferroviarie e stradali.