Dichiarazione di pubblica utilità: definizione e la classificazione dell'istituto

ect; 1. Premesse


La seconda fase del procedimento espropriativo è rappresentata dalla dichiarazione di pubblica così come disciplinata dagli artt. 12, 13 e 14 del t.u. in materia di espropri.

Tali articoli devono essere analizzati tutti nel dettaglio al fine di addivenire ad una completa conoscenza degli atti necessari alla dichiarazione di pubblica utilità (art.12), degli effetti da questi prodotti (art. 13), nonché dell’istituzione dei relativi elenchi (art. 14).

Prima di addentrarsi nell’analisi di dettaglio è interessante osservare che le diposizioni dettate in materia di dichiarazione di pubblica utilità pongono l’istituito in questione al centro dell’intera procedura espropriativa, diventando un passaggio obbligato senza il quale non è possibile procedere all’emanazione del decreto di esproprio [1].

In questa prospettiva la dichiarazione di pubblic... _OMISSIS_ ...esenta il perno intorno al quale ruota tutto il procedimento espropriativo, dalla cui assenza può derivare sia la decadenza del vincolo preordinato all’esproprio, sia l’impossibilità di procedere oltre.

È bene precisare sin da subito che la centralità della dichiarazione di pubblica utilità non significa, però, la sufficienza di questa perché si possa addivenire ad una conclusione legittima del procedimento espropriativo.

Le fasi del procedimento espropriativo sono intimamente correlate e inscindibili tra loro [2], sicché la mancata dichiarazione di pubblica utilità nei termini fissati dalla legge comporta la decadenza del vincolo preordinato all’esproprio e, contemporaneamente, l’assenza di questo determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.


§ 2. La dichiarazione di pubblica utilità: la definizione e la classificazione dell’istituto
|... _OMISSIS_ ...uo;ordinamento giuridico impone all’autorità amministrativa, quale condizione legittimante - ovvero quale necessario presupposto - per l’esercizio del potere espropriativo la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera che si intende realizzare [3].

In questa prospettiva la sottrazione coattiva della proprietà è subordinata ad un motivo di pubblica utilità intendendo come tale «l’opportunità che, in vista di un vantaggio collettivo, un bene (o un diritto su un bene) sia sottratto al suo titolare oppure assoggettato ad altrui diritto reale di godimento» [4]. L’espropriazione per pubblica utilità serve, dunque, a soddisfare finalità di interesse generale, diventando, di conseguenza, la condizione minima e, allo stesso tempo, indispensabile per una corretta e legittima procedura espropriativa, sicché la sua eventuale assenza - intesa anche come presenza di soli interessi privati - rende illegittimo l’inter... _OMISSIS_ ...amministrativo [5].

Si tratta di una condizione legittimante che può derivare direttamente dalla legge ovvero da un atto della pubblica amministrazione esternato in maniera espressa o tacita [6].

La regola generale, applicabile in mancanza di una diversa previsione legislativa, stabilisce che la pubblica utilità dell’opera sia pronunciata con atto formale dell’autorità amministrativa [7]. In realtà la suddetta regola generale trova, a causa delle numerose deroghe sancite dal legislatore stesso, applicazione del tutto marginale limitatamente alle ipotesi di dichiarazione di pubblica utilità di opere e interventi da eseguire da parte di soggetti privati [8]. Di conseguenza, accanto alle ipotesi di dichiarazione di pubblica utilità espressa, esistono numerose fattispecie di dichiarazione di pubblica utilità implicita o per equivalente [9].

Si tratta di fattispecie in cui la pubblica utilità viene fatta discendere auto... _OMISSIS_ ...atti amministrativi nei confronti dei quali è la legge stessa a ricollegare, insieme agli effetti propri e naturali di quegli atti, l’ulteriore effetto conseguente, appunto, alla dichiarazione di pubblica utilità di autorizzare l’esercizio del potere espropriativo [10].

Diversa situazione accade a fronte delle ipotesi di dichiarazione di pubblica utilità ex lege.

In questi casi non sussiste nessun atto né espresso né tacito da cui far discendere la pubblica utilità dell’opera, in quanto questa è prevista direttamente dalla legge per intere categorie di opere, identificabili sulla base di alcuni caratteri comuni [11].

Con la dichiarazione di pubblica utilità ex lege si ha di fronte una sorta di presunzione legale di pubblico interesse, che non può essere rimessa in discussione dall’amministrazione nella relativa sede procedimentale, una presunzione che, di fatto, risulta essere realizzata sulla base di u... _OMISSIS_ ...sganciata da ogni riferimento a singole opere o interventi [12].