La responsabilità del Comune sull'appalto di manutenzione delle strade

Ulteriore questione degna di nota, nell’ambito della responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. per danni cagionati dalle situazioni di pericolo esistenti sulle proprie strade, relativamente a qualsiasi rete viaria, è quella dei contratti di appalto per la manutenzione e sorveglianza delle strade comunali.

Mediante tali contratti, gli Enti territoriali affidano la cura di parte del proprio demanio stradale a società private; ma non escludono, per ciò solo, il proprio potere di gestione del bene ed il conseguente dovere di sorveglianza.

Chiarificatrice, in tal senso, la seguente pronuncia di merito: «Sempre in via preliminare appare infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune di Roma, sollevata in forza del fatto che la manutenzione e la sorveglianza della strada ove si è verificato l’incidente (...) all’epoca erano state appaltate alla (...).

La giurisprudenza è ormai ... _OMISSIS_ ...tenere che l’affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrae la sorveglianza e il controllo al Comune, per assegnarli all’impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d’inadempimento, derivando dalla stessa titolarità della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso il dovere per l’ente proprietario di far si che quell’uso si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti e, pertanto, in osservanza del principio del neminem laedere (cfr., ex plurimis, Cass. 29.3.1999 n. 2963; Cass. 25.9.1998 n. 9599; Cass. 16.4.1987 n. 3771).

Si osserva altresì che il contratto d’appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell’ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestion... _OMISSIS_ ...le strade di sua proprietà, ai sensi dell’art. 14 Codice della Strada, per cui deve ritenersi che l’esistenza di tale contratto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade (così, Cass. 23.1.2009 n. 1691).

Il Comune convenuto, dunque, non può esonerarsi, quale ente istituzionalmente deputato ad assicurare il buono stato di manutenzione del demanio stradale, dall’obbligo di impedire l’insorgere di pericoli, semplicemente richiamandosi al contratto d’appalto: di qui, la sussistenza della sua legittimazione a contraddire nel presente giudizio, unita a quella dell’appaltatore chiamato in causa.

Resta comunque ferma la possibilità per lo stesso Comune di essere manlevato e, quindi, tenuto indenne da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata dagli utenti per i danni cagionati dalle strade da parte della società cui è affidata la man... _OMISSIS_ ... base degli obblighi discendenti dalla convenzione di appalto» [1].

Rileva correttamente il giudice a quo che ove, in base alla convenzione tra loro sussistente, ciò sia previsto, ben il Comune potrà rivalersi sulla società appaltatrice; ma la sola presenza di un contratto di appalto non esclude, di per sé, la responsabilità del Comune per danni cagionati da cose in custodia.

Tali pronunzie di merito originano da consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha elaborato, in una delle sue più recenti espressioni, il seguente principio: «Gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, devono - salvo che nell’ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma - provvedere: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; al controllo tecnico dell’efficienza delle... _OMISSIS_ ... relative pertinenze; all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall’art. 2051 c.c.» [2].