o;Va premesso che, sull’applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione, ed in particolare al Comune, per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche, la giurisprudenza di questa Corte non presenta un indirizzo uniforme» [1].
Effettivamente, non è possibile indicare un solo orientamento cui la giurisprudenza si attenga ove il Comune sia chiamato a rispondere dei danni patiti da un utente su di una strada comunale.
In primo luogo, alla luce della fondamentale sentenza n. 156/99 della Corte Costituzionale e delle conseguenziali pronunzie di legittimità, si può escludere che al danno patito dall’utente sulla strada comunale si applichino, in ragione del carattere pubblico del soggetto custode, i principi in materia di responsabilità da fatto illecito - per violazione del principio del neminem laedere - di cui all’art. 2043 c.c.
In quella sede, ...
_OMISSIS_ ...effettuato una ricognizione del diritto all’epoca vivente ed ha affermato la correttezza di quegli orientamenti che prevedono un’applicazione dell’art. 2051 c.c. tanto al privato quanto al custode pubblico [2]. Pertanto, allo stato dell’arte occorre che siano individuati i precisi caratteri del caso di specie, tenendo conto del tipo di strada e della specifica dinamica causativa del danno per poter inserire la fattispecie in una casistica e, conseguentemente, prevedere le rispettive incombenze probatorie del danneggiato e del Comune.
In materia di danni patiti dagli utenti sulle strade comunali, occorre quindi rilevare le dimensioni della strada e la sua collocazione, fuori o all’interno del centro abitato, oltre che tutte le eventuali circostanze che pongano o meno, in capo al Comune, l’obbligo di custodia ai sensi delle citate norme del Codice della Strada e del R.D. 2506/1923.
Relativamente alle strade ...
_OMISSIS_ ...o urbano, si può genericamente sancire un obbligo di custodia su di esse in ragione, oltre che delle norme di legge, di una circostanza di fatto: la vicinanza delle stesse alla sede dell’ente comunale, intesa quale complesso organizzativo e operativo.
Infatti, se alla base della responsabilità ex art. 2051 c.c. v’è la custodia, intesa come concreto potere di governo, effettivo oltre che astrattamente possibile, non può non rilevare la vicinanza spaziale tra il bene e il soggetto responsabile.
Se la strada posta a poche centinaia di metri dalla sede del Comune (o dagli uffici della Polizia Municipale) presenta delle situazioni di pericolo, di cattiva manutenzione, non si può affermare che il Comune non è in grado di provvedere alla loro rimozione in ragione dell’estensione del demanio stradale posto sotto la sua vigilanza.
In tal senso numerosa giurisprudenza di legittimità, peraltro già in parte supra riporta...
_OMISSIS_ ...e al principio qui di seguito trascritto: «La disciplina di cui all’art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità» [3].
Sulla base del principio di cui sopra, le situazioni di pericolo insistent...
_OMISSIS_ ...comunali poste all’interno del centro abitato non possono costituire il caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c., in quanto il Comune - all’infuori dei casi di eventi imprevisti e imprevedibili, di repentine alterazioni dello stato dei luoghi e di condotta del terzo in tal senso incidente - nell’ambito delle ordinarie e necessarie attività di controllo del demanio stradale cui è tenuto, “non può non accorgersi” della loro esistenza né può eccepire di non aver potuto provvede alla loro rimozione o segnalazione per l’estensione del demanio stradale di propria competenza.
Orientamento riflesso in numerose pronunzie, ove si legge che «la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c. non rimane in modo automatico esclusa in ragione dell’estensione della rete viaria e dell’uso da parte della collettività, che costituiscono meri indici dell’impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di ...
_OMISSIS_ ...llo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l’esercizio ne risulti in concreto impossibile rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia, e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità» [4].
Nell’affermare il suindicato principio la Suprema Corte ha cassato la sentenza della corte di merito, che aveva fatto discendere l’inapplicabilità dell’art. 2051 c.c. automaticamente dalla notevole estensione della rete viaria del Comune di Anzio, ponendo al riguardo ulteriormente in rilievo che localizzazione della strada all’interno della pavimentazione del centro abitato - art. 41-quinquies, legge n. 1150 del 1942, e successive modificazioni - è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante su di essa da parte del Comune.
Come si può ben capire, le dimensioni del centro abitato, e la conseguente esten...
_OMISSIS_ ...e viaria, determinano importanti effetti in merito all’applicabilità o meno dell’art. 2051 c.c. In particolare, ove si tratti di un piccolo centro abitato, l’ente comunale avrà la possibilità di effettuare un migliore controllo dello stato del demanio stradale di sua competenza; viceversa, ove si tratti di un grande centro abitato, il Comune ha naturalmente bisogno di tempi più lunghi per la rimozione e segnalazione di situazioni di pericolo per gli utenti [5].
Situazione ancora diversa nel caso di grandi città e metropoli, laddove non si può automaticamente inferire, dal solo carattere comunale della strada, la possibilità di un effettivo controllo dell’ente.
In altri termini, in base alla grandezza del centro abitato e alla conseguente estensione della rete viaria, deve modificare l’aspettativa dell’utente sulla assenza di situazioni di pericolo e sulla tempestività della loro segnalazione [6]. Si pensi ...
_OMISSIS_ ...ropoli, come Roma, Napoli e Milano. Non sono mancate pronunzie che hanno escluso la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. proprio in ragione delle notevoli dimensioni della rete viaria urbana.
Rispetto alla domanda di risarcimento presentata dall’utente della strada, per danni patiti a cagione di situazioni di pericolo ivi insistenti, spesso è stato rilevato (aderendo al c.d. “terzo orientamento” sopra trattato) che per l’ente pubblico manca la concreta possibilità di controllare le condizioni di tutta la rete viaria, che pertanto non sussiste la custodia, secondo il seguente principio: «La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta...
_OMISSIS_ ...tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l’oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051; tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l’evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio l’attività compiuta dalla p.a. a rendere pericolosa la strada medesima» [7].
Si pensi, ad esempio, ad una recente sentenza del Tribunale di Roma, secondo cui «l’appartenenza di un bene al demanio o al patrimonio della pubblica amministrazione ed il suo uso diretto da parte di un elevato numero di utenti rappresentano solo indici sintomatici dell’impossibilità di evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo nel bene, ma non la attestano in modo automatico. Di talché, l...
_OMISSIS_ ...1 c.c. trova applicazione ogniqualvolta nel caso concreto non sia ravvisabile l’oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo da parte dell’ente sul bene in custodia, determinata appunto dal suo uso generale da parte dei terzi e dalla sua notevole estensione» [8].
In quest’ottica, allegare la circostanza delle notevoli dimensioni del bene (in particolare, della rete viaria metropolitana) non è sufficiente ad escludere la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c.; esclusione della responsabilità che può giungere ove, oltre all’allegazione di cui sopra, l’ente provi la sussistenza di circostanze di tempo o di fatto che, affiancate alle dimensioni della rete viaria da controllare, facciano concludere per la concreta impossibilità di rimozione o segnalazione della situazione di pericolo.
In altri termini, non esiste la situazione di pericolo assolutamente non segnalabile. Esistono viceversa...
_OMISSIS_ ...fatto che escludono la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente.
Infatti, non mancano pronunzie poste in senso contrario, che abbiano affermato la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. per danni patiti sulle proprie strade del centro. In particolare, una recente pronunzia di merito afferma che «l’art. 2051 c.c. è certamente applicabile anche se il bene demaniale sia molto esteso (...), in tal modo superando il più risalente orientamento, secondo il quale la notevole estensione del bene o la sua utilizzazione da parte di un’ampia collettività interrompevano il rapporto di custodia tra la p.a. ed il bene. Solo ove risulti impossibile la effettiva custodia del bene, il giudice deve valutare se sia applicabile l’art. 2043 c.c. (...), il che nella specie deve escludersi: l’incidente è avvenuto in un luogo - una via pubblica nel centro abitato di Roma - nel quale la custodia da parte del Comune poteva dispiegarsi senza...
_OMISSIS_ ...o. Ritiene quindi la Corte che la p.a. risponda nel caso di specie ai sensi dell’art. 2051 c.c., per danni provocati da beni nella sua custodia, non essendovi nella specie la prova del caso fortuito. La S.C. ha ritenuto che l’art. 2051 c.c. prevede una forma di responsabilità oggettiva, salva in ogni caso la prova del caso fortuito» [9].
In altre parole, sarà decisivo il contegno delle parti - ed in particolare le modalità di assolvimento dell’onere probatorio del Comune - a determinare l’esito processuale della questione: ove il Comune sia in grado di provare che sulla situazione di pericolo non poteva intervenire, a maggior ragione se la propria rete viaria sia di notevoli dimensioni, è prevedibile l’affermazione della non-responsabilità dell’ente.
Ove viceversa tale prova manchi - ad esempio perché emerga la circostanza che la situazione di pericolo sussisteva da molto tempo, o era stata prontamen...
_OMISSIS_ ... altri utenti prima dell’evento lesivo - è prevedibile una condanna del Comune al risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c.