Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.: la quarta fase

Come si è già avuto modo di rilevare nelle precedenti pagine, il progressivo avvicinamento - nella coscienza sociale e giuridica - tra la posizione del privato e quella della pubblica amministrazione che operi jure privatorum, spinge inesorabilmente verso una equiparazione delle responsabilità imputabili ai cittadini ed agli Enti pubblici.

In tale ottica, si dovrebbe ritenere applicabile tanto al privato, quanto all’ente pubblico - da un punto di vista teorico e di principio -, la norma relativa alla responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia.

Queste le premesse teoriche che ispirano - rifacendosi alla citata quadripartizione degli orientamenti in merito all’applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla p.a. - la cosiddetta “qua... _OMISSIS_ ...dquo;possibile vigilanza” sulla cosa, in linea con il carattere oggettivo della responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, escludibile solo con la dimostrazione, da parte della p.a., del caso fortuito.

È proprio con una diretta espressione di tale ultimo orientamento, “svelando il finale con i titoli di testa”, che ha preso inizio il presente capitolo: «La responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della p.a., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali n... _OMISSIS_ ...el custode» [1].

A tale approdo, la giurisprudenza di legittimità è giunta attraverso un lungo percorso, che ha preso le mosse da posizioni di totale chiusura verso l’ammissibilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico della p.a., passando poi per la valutazione delle caratteristiche proprie dei beni demaniali (o “patrimoniali pubblici”) e successivamente per la verificazione della concreta sussistenza del rapporto custodiale in capo all’ente pubblico.

Solo da ultimo, infatti, parte della giurisprudenza è giunta ad affermare che l’art. 2051 c.c. possa essere applicato, sic et simpliciter, anche all’ente pubblico - custode. Tale ricostruzione, va da sé, offre il fianco ad una fondamentale critica: come si può ... _OMISSIS_ ...interesse, è tenuto a sopportarne i rischi, è perché va preliminarmente riconosciuto al privato il potere di escludere i terzi dall’uso del bene in questione.

Viceversa, è stato rilevato che «il custode del bene demaniale destinato all’uso pubblico, per contro, è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti più o meno civili, corretti e avveduti degli innumerevoli utilizzatori, che egli non può escludere dall’uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. In questi casi la responsabilità oggettiva del custode di cui all’art. 2051 c.c. - pur in linea di principio innegabile - presenta un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all’ente gestore e “cus... _OMISSIS_ ... - anche numericamente - pronunzie sia di merito che di legittimità, una parte della giurisprudenza, come sopra anticipato, ha inteso aderire all’orientamento oggettivistico, che afferma l’applicabilità della norma di cui all’art. 2051 c.c. alla p.a. come al privato, senza alcuna preventiva esclusione o delimitazione che esuli dal “caso fortuito” ivi previsto, in coerenza con quanto affermato, ormai da diverso tempo, da autorevole dottrina [3].

L’adesione a tale orientamento è il frutto del lavoro interpretativo e nomofilattico della stessa giurisprudenza, che ha determinato - nel tempo - la progressiva stratificazione di connessi e rilevanti principi sul punto.

In primo luogo, occorre prendere le mosse dai principi sanciti ... _OMISSIS_ ... possibile esclusione della responsabilità a titolo di custodia è fondata non sulla demanialità del bene, ma sulla impossibilità di evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo nella cosa in quanto soggetta all’uso diretto da parte di un rilevantissimo numero di utenti ed in quanto particolarmente estesa, tanto da rendere impossibile l’esercizio di un controllo adeguato: quando invece è consentita un’attività di vigilanza che valga ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi, l’art. 2051 c.c., trova senz’altro applicazione pure nei confronti della pubblica amministrazione;

b) per le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della cosa, l’uso generalizzato e l’estensione della res costit... _OMISSIS_ ... del bene produttivo di danno, la giurisprudenza - sia di legittimità che di merito - ha preso le mosse per meglio specificare il contenuto del rapporto custodiale.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha inteso dare rilievo al concreto potere di governo della cosa, inteso sia come potere di sorveglianza e di intervento sul bene, sia come jus excludendi alios, affermando che al ricorrere di tali circostanze sussista, per l’effetto, il rapporto di custodia come richiesto dall’art. 2051 c.c. [5].

La Corte di Cassazione ha quindi applicato tali presupposti alla particolare categoria delle strade pubbliche, rilevando che: «d) per le strade aperte al traffico, è certo che l’ente proprietario si trova in questa situazione: in par... _OMISSIS_ ... comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico custode, salvo che questo ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;

e) l’ente proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo questa ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode» [6].

Tanto rilevato, la Suprema Corte ha sancito, in sintesi, che: «(…) agli enti pubblici proprietari di strade aperte al... _OMISSIS_ ...altro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (...).

Tali principi sono pienamente condivisi dal Collegio e vanno anche in quest’occasione ribaditi. Va solo soggiunto, a loro ulteriore specificazione, che:

g) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, quale quella verificatasi nella specie (...), occorre avere riguardo, segnatamen... _OMISSIS_ ...mente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli analoghi eventi che lo abbiano in precedenza interessato» [7].

Come evidente, tali rilievi, rinvenibili in diverse pronunzie della Suprema Corte, sono tutti coincidenti nell’imputare la responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia anche alla p.a. e muovono da un fondamentale presupposto: ovvero che tra l’ente pubblico e la res sussista un rapporto di custodia, consistente nel potere di sorveglianza, di modifica dello stato e nel potere di escludere che altri vi apporti modifiche [8].

Sulla base di tale ricostruzione della nozione di custodia, più volte proposta dalla giurisprudenza, la p.a. può ritenersi investita dell’obbligo-... _OMISSIS_ ...i pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada.

Anche nella sopracitata sentenza della Corte di Cassazione n. 20427/2008 (qui assunta ad espressione di riferimento dell’orientamento oggettivistico), dopo aver argomentato sui requisiti della custodia e del nesso di causalità ed esclusa ogni ricostruzione “colposa” della responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. [9], la Suprema Corte riconosce che è proprio l’elemento della custodia a costituire il discrimen tra l’applicabilità e l’inapplicabilità della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia alla p.a., poiché «il giudice, ai fini dell’imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso, non può arrestarsi di fronte alla natur... _OMISSIS_ ... è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l’evenienza che ha prodotto il danno, sia o meno riconducibile alla fattispecie della relativa custodia da parte dell’ente pubblico.

Ove tale accertamento risulti compiuto con esito positivo, la domanda di risarcimento va giudicata in base all’applicazione della responsabilità da cosa in custodia, dovendo valutarsi anche l’eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c. (...). Non diversamente, in altra occasione, si è osservato che la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c., non rimane in modo automatico esclusa in ragione dell’estensione della rete viaria e dell’uso da parte della collettività, che costituiscono meri indici dell’impo... _OMISSIS_ ...in concreto impossibile rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia, e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità (...)» [10].

Una decisa affermazione del carattere oggettivo della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, in netto contrasto con la richiamata “seconda fase giurisprudenziale” che, come chiarito nelle pagine precedenti, pretenderebbe di limitare l’applicazione della norma di cui all’art. 2051 c.c., per quanto concerne la pubblica amministrazione, alle sole ipotesi di “strade di piccole dimensioni” e “beni facilmente controllabili”.

Viceversa, con la pronunzia in esame, la Suprema Corte supera tali limitazioni, espressioni dell’i... _OMISSIS_ ...o che l’art. 2051 c.c., prevede una presunzione di responsabilità del custode - afferma che l’art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti della p.a. per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della p.a., tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti» [11].

Ergo, è proprio la sussistenza o meno della custodia a dover essere oggetto di accertamento in sede giudiziale, per ivi valutare se siano integrati i requisiti previsti dall’art. 2051 c.c.

Tale conclusione, a ben vedere, non importa alcuna peculiare novità rispetto alle conclusioni cui si è giunti in seno al cosiddetto “... _OMISSIS_ ...le ad una ipotesi di custodia da parte dell’ente pubblico. Difatti, anche ove sia asserito custode il privato, il giudice dovrà valutare se una posizione di disponibilità, giuridica e fattuale, del bene, da cui derivare la custodia, - il “potere sulla cosa” - sussista o meno.

Pertanto, una volta che si rilevi come sussistente il rapporto custodiale, non v’è motivo di valutarlo diversamente a seconda che il custode sia soggetto pubblico o privato, stante il silenzio dell’art. 2051 c.c. in tal senso e l’operatività, conseguente, del brocardo: ubi non dixit, non voluti.

È proprio in tale principio generale - secondo cui ove il legislatore non abbia espressamente detto, va desunto che non abbia inteso applicare un regime peculia... _OMISSIS_ ... pubblico, avendo la disponibilità giuridica e materiale dei beni demaniali e patrimoniali, va ritenuto custode degli stessi.

Ove la p.a. sia ritenuta custode del bene produttivo di danno, ad essa si applicheranno i generali principi in materia, per cui - stante il carattere oggettivo della responsabilità in questione - oggetto del giudizio dovrà essere la sussistenza o meno del nesso di causalità, ossia che il bene sia effettivamente ciò che ha determinato, per propria dinamica connaturata o comunque prevedibile, il danno.

L’ente pubblico potrà, per liberarsi della responsabilità da custodia così ritenuta sussistente, dimostrare la verificazione di un caso fortuito, così come fin qui inteso. Più nello specifico, alla luce di quanto fin qui... _OMISSIS_ ...rsquo;insorgere o prontamente rimuovere situazioni di pericolo relative al bene che abbia prodotto il danno.

Ove poi ragioni di tempo, di spazio o altre circostanze rilevanti abbiano determinato l’impossibilità, per l’ente, di provvedere in tal senso, privandolo, in concreto, del potere sulla res, ciò avrà il valore di caso fortuito, pertanto esimente della responsabilità della p.a., al pari dell’azione del terzo o dell’evento imprevisto ed imprevedibile.

Le circostanze peculiari attinenti alle caratteristiche del bene, che per l’orientamento soggettivistico rappresentavano ragione sufficiente per escludere del tutto la responsabilità ex art. 2051 c.c., rileveranno in quest’ottica quali elementi valutativi del caso fortuito:... _OMISSIS_ ...a strada sita nelle immediate vicinanze della locale sede della Polizia Municipale, poiché saranno naturalmente diversi i tempi di scoperta del pericolo e di intervento proprio in ragione della collocazione centrale o periferica del bene.