Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.: la seconda fase

La sentenza della Corte Costituzionale n. 156/99, argomentando sull’infondatezza della questione di costituzionalità sollevata in merito al rapporto tra l’art. 2043 c.c., l’art. 2051 c.c. e l’art. 1227, secondo comma, c.c., richiama un orientamento giurisprudenziale (rectius, due orientamenti giurisprudenziali) che, apparentemente, era sfuggito all’analisi del giudice rimettente.

Il riferimento è, in primo luogo, a quella che nelle pagine precedenti era stata definita la “seconda fase giurisprudenziale”, ossia l’orientamento che affermava - e tuttora, in alcune pronunzie afferma - l’inapplicabilità dell’art. 2051 c.c. alla p.a., limitatamente ai beni di notevole estensione e suscettibili di diretta ed indiscriminata utilizzazione collettiva[1].

Tale orientamento ha trovato numerose espressioni, in relazione ai più disparati beni della pubblica amministrazione.

Secondo... _OMISSIS_ ...laquo;in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte Suprema, in particolare, non può - in primis - non ribadirsi che la presunzione di responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità di reso) è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa (...)»[2].

Tale orientamento trova radici ben più risalenti: già negli anni Ottanta del secolo scorso, i Giudici di legittimità hanno avuto modo di prendere una posizione in merito all’applicabilità dell’art 2051 c.c. alla p.a., sancendo che «l’art. 2051 c.c., in tema di presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia - in realtà - trova applic... _OMISSIS_ ...ronti della pubblica amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente qualora tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall’amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo»[3], ovvero che «per aversi responsabilità per danni cagionati da cose in custodia occorre la concretezza e l’attualità del potere di fatto su di esse, la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. si applica anche nei confronti di enti pubblici in relazione a beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse; pertanto, qualora si accerti un rapporto di causalità fra il bene di proprietà del comune (nella specie: una villa comunale aperta al pubblico e di limitata estensione) od il danno s... _OMISSIS_ ...quentatore della stessa ciò è sufficiente perché sorga la presunzione di colpa ex art. 2051 c.c. a carico di chi ha il potere-dovere di vigilanza sulla cosa, dalla quale il comune può liberarsi provando che la causa immediata e diretta del danno, intervenuta ad operare nell’ambito della cosa in custodia, rappresentatava un fenomeno eccezionale ed imprevedibile, capace di interrompere il nesso di causalità fra l’immobile e l’evento, e che superasse le opportune misure cautelari adottate per evitare danni a terzi»[4].

Sinteticamente, l’art. 2051 c.c. si applica o meno alla p.a. in ragione delle specifiche caratteristiche del bene, dell’uso che la collettività fa di tale bene, delle dimensioni e della collocazione dello stesso.

Secondo tale orientamento, il discrimen tra l’applicabilità o meno dell’art. 2051 c.c. all’ente pubblico non è rinvenibile nelle caratteristiche proprie del custode, ... _OMISSIS_ ...tto giuridico tenuto - sulla base delle norme generali - alla custodia del bene, ma sulle caratteristiche della “cosa” oggetto della custodia.

Copiosa e rilevante è la giurisprudenza in tal senso[5]. Non a caso questo è stato ritenuto, a più riprese, orientamento giurisprudenziale dominante.

Come la maggior parte delle sentenze in materia di responsabilità per cose in custodia, tali principi sono stati sviluppati in relazione alle strade, ossia beni che effettivamente possono caratterizzarsi per una notevole estensione ed un uso collettivo indiscriminato.

Ma, in ogni caso, il problema delle caratteristiche della res è stato affrontato anche con riguardo ad altre categorie di beni, quali demanio marittimo, fluviale, lacuale, strade, autostrade, strade ferrate[6].