Il concorso colposo del danneggiato

Concetto confinante con quello appena sviluppato del fatto del terzo è dato dal c.d. “concorso colposo del danneggiato”.

Si tratta di ipotesi collegate da un elemento fondamentale: l’intervento, nella concatenazione causale degli eventi, del fatto di un soggetto terzo rispetto al rapporto tra bene e custode.

Nell’ipotesi del fatto del terzo, si è visto, il danno proviene da un fatto estraneo alla sfera del custode, ma rientrante in quella di un altro soggetto, un terzo appunto. Tale fatto del terzo assumerà quindi il carattere di circostanza liberatoria per il custode solo al sussistere di determinate circostanze, quali - in primo luogo - un’intrinseca autonomia rispetto alla condotta e, più in generale, alla sfera del custode; in secondo luogo, un carattere di imprevedibilità ed inevitabilità del fatto del terzo per il medesimo custode.

Quid juris nel caso in cui il terzo, generante il danno, sia... _OMISSIS_ ...etto danneggiato?

Una risposta unitaria non esiste, in quanto la condotta del danneggiato va concretamente valutata nella sua eventuale inevitabilità, imprevedibilità e, in generale, nella sua rilevanza all’interno del nesso di causalità.

In primo luogo, la condotta del danneggiato potrebbe avere i caratteri dell’autonomia e dell’imprevedibilità rispetto alla sfera del custode: in tal caso dovrebbe essere posta allo stesso livello del caso fortuito derivante dal fatto del terzo estraneo o dell’evento naturale.

In via esemplificativa, «in tema di danno causato da cose in custodia, il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode, di cui all’art. 2051 c.c. può essere costituito anche dalla condotta, imprevista ed imprevedibile, della stessa vittima: nella specie annegata in una piscina condominiale, nella quale si era introd... _OMISSIS_ ...un cancello, al di fuori del periodo di apertura, nonostante il divieto di entrata alle persone estranee e in mancanza di autorizzazione o di assenso da parte del custode» [1].

Più sinteticamente si può affermare che «il comportamento colposo del danneggiato integra il caso fortuito e vale ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. quando sia da solo sufficiente a determinare l’evento di danno» [2].

L’uso imprudente della cosa costituisce un tipico esempio di fatto del danneggiato esimente da responsabilità per il custode.

Logicamente, tale carattere esimente si spiega in forza dell’interruzione del nesso di causalità realizzatasi con l’attività imprevedibile del terzo, che ha reso del tutto superflui gli eventuali accorgimenti del custode (ad esempio le sue segnalazioni di pericolo derivanti dall’uso della cosa) volti ad evitare possibili danni a cose o persone... _OMISSIS_ ... Più nello specifico si può osservare che «ai fini dell’esclusione della responsabilità del custode, il caso fortuito può anche identificarsi con la colpa dello stesso danneggiato, da intendersi come fatto dotato di impulso causale autonomo nel determinismo del fatto dannoso. In particolare, la volontaria e consapevole esposizione al pericolo rappresentato da una specifica situazione (pur ascrivibile al fatto del terzo), quando esistano per il danneggiato agevoli e valide alternative, idonee a scongiurare l’eventualità di accadimenti dannosi, comporta la rottura del nesso di causalità tra quella situazione e l’evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che in tal caso è alla volontà dello stesso danneggiato ed alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile, che l’evento deve essere ricollegato in nesso eziologico. Peraltro, ove ciò abbia a verificarsi, non occorrono, ai fini della prova libera... _OMISSIS_ ...ustode dimostri la sussistenza degli ulteriori requisiti dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità del fatto del danneggiato, posto che l’esclusione del rapporto causale tra cosa in custodia e danno esaurisce in radice ogni possibile aspetto della questione» [3].

Alla luce di quanto sin qui esposto, l’azione del danneggiato, per assumere il carattere liberatorio proprio del caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c., deve interrompere il nesso causale custodia-danno ed assumere i caratteri essenziali del caso fortuito stesso, quali l’imprevedibilità, l’eccezionalità e l’autonomia rispetto alla cosa ed alla condotta del custode [4]. Procedendo in tal senso, si può rilevare come le ipotesi di concorso colposo del danneggiato nelle dinamiche di cui all’art. 2051 c.c. - idonee ad escludere la responsabilità del custode - siano ascrivibili, prevalentemente, ad un uso improprio della cosa.

... _OMISSIS_ ...n punto di lesioni derivanti da un improprio uso di un bene, i doveri del custode di segnalare i pericoli si arrestano e divengono del tutto ininfluenti ove l’uso che della cosa si fa sia del tutto improprio e illogico: «Nella ricostruzione dell’incidente in base alla più attendibile deposizione del teste (...), il giudice del merito ha accertato che la causa esclusiva della lesione doveva essere attribuita all’uso abnorme che della struttura avevano fatto lo stesso infortunato ed altri minori, che, premendo con forza sulla porta (rispettivamente dall’interno e dall’esterno del box, allo scopo, l’uno, di aprirla e, gli altri, di tenerla chiusa), ne avevano cagionato, per effetto della forza prevalente, la violenta apertura verso l’esterno ed il conseguente suo immediato ritorno all’indietro, per effetto del quale veniva colpito l’arto del minore. Orbene, in tale situazione non è censurabile la decisione del giud... _OMISSIS_ ... che, avendo ravvisato nel comportamento concorrente dell’infortunato e dei terzi l’ipotesi del fortuito, ha escluso la responsabilità del custode» [5].

Prosegue, nella medesima pronunzia, la Suprema Corte, ribadendo un principio rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità prevalente, come richiamata anche nelle precedenti pagine: «In tema di danno cagionato da cose in custodia, infatti, secondo l’indirizzo interpretativo costante di questa Corte (...), è indispensabile, per l’affermazione di responsabilità del custode, che si accerti un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell’evento, nel senso che quest’ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circost... _OMISSIS_ ...onee a determinare l’evento» [6].

Nella medesima sentenza, la Corte di Cassazione ribadisce che «la responsabilità del custode, è stata sempre negata dalla giurisprudenza di questa Corte nella specifica considerazione che il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte ad un’ipotesi di utilizzazione impropria, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l’imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra il caso fortuito» [7].

Sul punto è rinvenibile la più disparata casistica: dall’uso improprio della staccionata [8], all’uso di un parcheggio per autovetture come campo di calcio [9], passando per l’uso di un pontile come trampolino per i tuffi [10]. A fronte di tale eterogeneità delle... _OMISSIS_ ...entativo di sintetizzare tutti gli arresti giurisprudenziali in materia, si può concludere affermando che l’attività del danneggiato, per essere rilevante come caso fortuito ai fini dell’art. 2051 c.c., deve risolversi in un utilizzo improprio del bene, dal carattere «così singolare da non poter essere neppure prevedibile nell’ordinamento delle cose» [11].

Un’utilizzazione talmente impropria da essere estranea alle caratteristiche della cosa e alla sua destinazione esclude dunque la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., posto che, a fronte di un siffatto illogico utilizzo, nessuna condotta può validamente escludere l’insorgere di rischi e conseguenti danni per il medesimo utilizzatore, potendo piuttosto integrarsi una “volontaria e consapevole esposizione al pericolo” da parte dello stesso danneggiato.

Quello della volontarietà dell’esposizione al pericolo è aspetto r... _OMISSIS_ ...rticolare al fine dell’individuazione di un criterio discretivo tra il concorso colposo del danneggiato e il dinamismo connaturato alla cosa.

Il concetto può essere esplicato con altre parole: ove il danneggiato abbia la possibilità di scegliere tra una condotta, intrinsecamente più pericolosa, ed una condotta invece evidentemente più sicura e in linea con l’ordinario funzionamento della cosa, optando per la prima delle due, il risultato sarà pacificamente quello dell’esonero del custode della cosa dalla responsabilità per i danni cagionati da essa, proprio in ragione del fatto che il danno è stato cagionato - passi il semplicismo - non dalla cosa ma dalla condotta pericolosa del danneggiato.

Naturalmente, in un siffatto giudizio occorrerà rilevare l’intrinseca pericolosità della cosa, al fine di graduare la responsabilità del danneggiato e, conseguentemente, del custode: sarà compito del giudice, quindi, valutar... _OMISSIS_ ...incidenza della condotta di ciascuno in relazione al nesso di causalità [12].

Tale valutazione del giudice potrà finire per evidenziare la sussistenza di un concorso tra la responsabilità del custode e del danneggiato per i danni cagionati dalla cosa custodita, secondo la regola generale - e per gli effetti - di cui all’art. 1227 c.c., secondo cui «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate» [13].

Il giudice potrà quindi rinvenire nella condotta del danneggiato un elemento incidente sulla concatenazione causale degli eventi, ma non idoneo ad interrompere il nesso di causalità ed escludere del tutto la responsabilità del custode.

In sostanza, «il concorso del fatto colposo del danneggiato è configurabile anche rispetto ad un’ipotesi di responsabilità da cose in... _OMISSIS_ ...; [14]. Pertanto «il custode (...), presunto responsabile per i danni cagionati dalla cosa ai sensi dell’art. 2051 c.c., oltre al fortuito previsto dal secondo comma di detto articolo, può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato in presenza di condotte di quest’ultimo che valgano ad integrare la fattispecie di cui all’art. 1227, primo comma, c.c. - espressione del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore -, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione alla gravità della colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate» [15].