Ammissibilità della responsabilità oggettiva per danni causati dalla custodia

o;La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell’ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza; (...) ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante» [1].

Ancor più nitidamente, nella medesima pronunzia, la Corte di Cassazione chiarisc... _OMISSIS_ .....) il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura della normativa; né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall’articolo in esame è l’esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l’assenza della colpa» [2].

Secondo l’orientamento attualmente prevalente, cui si riferisce la pronunzia appena riportata, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia avrebbe carattere oggettivo [3].

Tale affermazione, peraltro, non ha trovato (e tuttora non trova) unanimità di consensi tra gli operatori del diritto: ci si riferisce, nello specifico, alla - seppur minoritaria - posizione di chi vede nell’art. 2051 c.c. la previsione di una presunzione di responsabilità a carico del custode, in quanto tenuto a vigilare sulla... _OMISSIS_ ...a alla sua custodia (così come intesa nel senso visto supra, nel par. 2), proprio in relazione all’obbligo di conservare il potere di controllo su di essa [4].

Seguendo tale (si ribadisce, minoritaria) ricostruzione dell’istituto di cui all’art. 2051 c.c., il custode potrebbe liberarsi della responsabilità ivi prevista nel caso in cui dimostri l’assenza di propria colpa nella verificazione dell’evento dannoso, e quindi non solo ove provi la causazione dell’evento in conseguenza del caso fortuito, inteso come “evento esterno imprevisto e imprevedibile”.

Ancora nel senso della mancanza di colpa del custode come ipotesi di prova liberatoria per la responsabilità ex art. 2051 c.c., seppur con delle specificazioni che rendono i principi ivi contenuti espressione di un autonomo orientamento, è intervenuta un’importante pronunzia della Corte di Cassazione Civile, secondo la quale «l... _OMISSIS_ ...oria si sostanzia pertanto nella prova di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella prova che, pur essendosi mantenuto il comportamento diligente nel caso dovuto, il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze del caso concreto» [5].

In tal senso, ovvero per il fondamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. nella violazione del dovere di sorveglianza del custode, anche autorevolissima voce della dottrina, secondo la quale «la prova del fortuito è, precisamente, la prova che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa (...) la prova del caso fortuito è data sul piano di ciò che che il presunto responsabile avrebbe ... _OMISSIS_ ...a fatto per evitare il danno» [6].

Nonostante la meritevolezza della ricostruzione - che ha trovato numerose applicazioni nelle ipotesi di citazione in giudizio della pubblica amministrazione quale custode responsabile - dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che quella da cose in custodia sia responsabilità oggettiva, che non presuppone l’accertamento della colpa in capo al custode, in linea con il dato testuale dell’art. 2051 c.c. [7].

Difatti, nella sua essenziale formulazione («Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito»), la norma in esame non fa alcun riferimento alla condotta del custode, alla violazione di norme di comportamento o ad un eventuale tipo di diligenza prevista per imputare ad esso la responsabilità per il danno cagionato dalle cose sottoposte alla sua custodia.

Piuttosto, è il solo caso fortuito ad esclud... _OMISSIS_ ...bilità ivi affermata.

Da ciò, si è inferito un c.d. «“rischio da custodia”, contrapposto ad una “colpa nella custodia”» [8].

Innumerevoli sono le pronunzie giurisprudenziali in tal senso; su tutte si intende qui riportare un passaggio della sentenza della Cassazione in cui meglio si argomenta il perché della preferenza per la ricostruzione oggettivistica della responsabilità ex art. 2051 c.c., a scapito di quella “colposa”:

«Va, quindi, riassorbita la tesi sostenuta da Cass. n. 3651/06, secondo cui il caso fortuito altro non costituirebbe che la presenza di un evento che esclude la colpa del custode, con la conseguenza che anche questa ipotesi di responsabilità sarebbe di tipo soggettivo, con presunzione di colpa a carico del custode, salva la prova liberatoria della mancanza di colpa, cioè, in positivo, della presenza del fortuito.

Tale impostazione risent... _OMISSIS_ ... della tradizione romanistica e di una parte della dottrina classica tedesca, secondo cui “nessuna responsabilità sussiste senza colpa”, per cui casus = non culpa, mentre la dottrina moderna riconosce pacificamente la presenza di ipotesi di responsabilità oggettiva, considerandole come approdo delle legislazioni moderne.

Anche in Germania, il cui sistema è strenuamente preoccupato della centralità della colpa sul piano dell’affermazione di principio (p. 823 del BGB), la Gefahrdungshaftung si è sviluppata come un vero e proprio sistema di responsabilità oggettiva rigorosamente legislativo, per quanto esterno al BGB. A fronte delle resistenze verso un tipo di responsabilità fondata sulla pura causalità, si è osservato che il criterio di imputazione reagisce sul rapporto di causalità» [9].

Il corollario fondamentale della teoria oggettivistica, ossia la conseguenza più diretta dell’adesione a tale (maggioritario) ... _OMISSIS_ ...proprio nella ripartizione dell’onere della prova: confermato tutto quanto detto supra [10], diviene irrilevante la prova - offerta dal custode/convenuto - di aver posto in essere una condotta diligente e del tutto esente da colpe.

Nella stessa sentenza or ora richiamata, la Corte di Cassazione, ormai imboccata la via oggettivistica sulla responsabilità ex art. 2051 c.c., così argomenta: «Il profilo del comportamento del responsabile è di per sè estraneo alla struttura della normativa; nè può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall’articolo in esame è l’esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l’assenza di colpa» [11].

Conseguentemente, il danneggiato/attore deve provare il nesso di causalità tra res, evento lesivo e danno, a nulla rilevando... _OMISSIS_ ...gazioni relative alla condotta del custode o a violazioni di condotte di diligenza in punto di obbligo di vigilanza.

Il danneggiato dovrà provare il solo fatto storico, il rapporto di custodia e il nesso eziologico come sopra indicato: poi, sarà il carattere oggettivo della responsabilità ex art. 2051 c.c. a “fare il resto”, imponendo al custode la prova liberatoria della verificazione di un evento fortuito.

A questo punto, preme dare una più precisa definizione di caso fortuito, prova liberatoria e di nesso di causalità: concetti già enunciati nelle pagine precedenti ma da approfondire necessariamente.