Ripartizione dell'onere di prova per danni cagionati da custodia

L'onere della prova, ripartizione La responsabilità per i danni cagionati dalla cosa in custodia si fonda, come appena visto, non su una particolare attività del soggetto tenuto alla custodia del bene, quanto piuttosto su una relazione tra soggetto e res.

Attenendosi alla formulazione dell’art. 2051 c.c., e riservandosi di meglio argomentare infra quanto si sta per esporre, il limite di tale responsabilità consisterebbe nella dimostrazione del caso fortuito, ossia di un fattore esterno alla cosa e al suo custode che intervenga e determini le modalità di causazione dell’evento.

«La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un’attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento... _OMISSIS_ ...le ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità» [1].

Sanciti di tali principi, la Suprema Corte - chiamata a pronunciarsi, precipuamente, sulla rilevanza causale della condotta del danneggiato - precisa che «(…) quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tut... _OMISSIS_ ...e un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato» [2].

Per tutto quanto sopra, l’attore che voglia vedersi risarcire un danno cagionato da cose sottoposte alla custodia di terzi, ha l’onere di provare in primo luogo la relazione di custodia tra convenuto e cosa, nonché l’evento dannoso; egli è tenuto, parimenti, alla prova del nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa custodita, ossia a provare che il danno concretamente patito (patrimoniale e/o non patrimoniale) sia conseguenza dell’evento cagionato dalla cosa sottoposta alla custodia di terzi.

Fornite queste prove, il convenuto avrà l’onere di provare il caso fortuito, ossia dell’evento interruttivo del nesso causale [3].

«Una volta accertata la sussistenza del caso fortuit... _OMISSIS_ ...olta escluso il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, resta esclusa non solo la responsabilità ex art. 2051 c.c. ma anche una responsabilità ex art. 2043 c.c.» [4].

Ciò rileva nel caso in cui il convenuto sia effettivamente custode della cosa.

Viceversa, il convenuto può esonerarsi da responsabilità dimostrando l’assenza di un rapporto di custodia tra sé e la cosa, ovvero dimostrando di non essere il reale legittimato passivo. In tal caso, però, sarà necessario provare il vero titolare rapporto custodiale, ovvero il soggetto titolare “dell’effettivo potere sulla cosa” alla luce dei rapporti giuridici e di fatto concretamente sussistenti.

Nesso di causalità Poco sopra [1], avevamo anticipato che il danneggiato è tenuto alla prova del “nesso di causalità” tra l’evento dannoso e la cosa custodita, ossia a provare che il danno concretamente patito (patrimoniale e/o no... _OMISSIS_ ... sia conseguenza dell’evento cagionato dalla cosa sottoposta alla custodia di terzi.

Occorre provare, in altre parole, che la “cosa” sia la causa generatrice del pregiudizio cagionato.

Si rende opportuna, in questa sede, una breve notazione generale sull’ampio dibattito in tema di causalità, che ha visto da un lato i fautori della teoria della c.d. condicio sine qua non, per cui un evento si considera causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo; dall’altro quelli della teoria, mutuata dall’ambito penalistico, della “causalità adeguata”, di origine tedesca, secondo cui per l’imputazione dell’evento occorrono, contemporaneamente, un presupposto positivo, ovvero che la condotta dell’agente/responsabile sia condizione necessaria della verificazione dell’evento, ed uno negativo, dato dalla mancanza di fattori esterni eccezionali, interrutt... _OMISSIS_ ...a di causazione dell’evento.

La giurisprudenza e la dottrina dominanti - in ambito civilistico e, soprattutto, per quanto rileva ai fini della presente opera - hanno accolto quest’ultima ricostruzione del nesso di causalità, affermando pertanto che il danneggiato avrà, in primo luogo l’onere di provare la sussistenza del rapporto di custodia tra presunto responsabile del danno e cosa che tale danno ha cagionato; ma anche l’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ovvero che il danno sia conseguenza normale della cosa custodita, implicitamente escludendo che un evento esterno sia stato da solo in grado di determinare l’evento.

Viceversa, il presunto responsabile dovrà provare l’esistenza o comunque la verificazione di tale evento esterno, imprevisto e imprevedibile, che sia stato in grado autonomamente di interrompere la concatenazione naturale di eventi e condizioni, e idoneo da solo... _OMISSIS_ ...rsquo;evento.

Il responsabile sarà tale ove la sequenza causale di eventi non sia stata alterata da fattori esterni ed eccezionali, imprevedibili, che da soli abbiano alterato l’ordine delle cose e determinato l’evento dannoso.

Così, con grande chiarezza, si è espressa la Corte di Cassazione: «La giurisprudenza di questa Corte ha anche chiarito che il predetto rapporto di causalità non può farsi dipendere dalla meccanica applicazione della regola della condicio sine qua non ma deve piuttosto riscontrarsi secondo il criterio della teoria penalistica della causalità adeguata, per la quale si considera causa giuridica dell’evento solo quell’antecedente necessario che appartiene ad una sequenza causale che, valutata ex ante, non sia stata alterata da fattori esterni eccezionali, e perciò imprevedibili, e non sia stata così neutralizzata da questi fattori» [2].

Presa una chiara posi... _OMISSIS_ ...i di causalità, la Suprema Corte individua le immediate conseguenze dell’applicazione di tali principi alla ricerca della causa giuridica nell’ambito della responsabilità da cose in custodia: «Sulla base di questa premessa, (...) sostanzialmente presente in tutte le altre sentenze di questa Corte in materia, e, del resto, imposta dalla stessa disposizione dell’art. 2051 c.c., che, appunto, esclude la responsabilità del custode in tutti i casi in cui l’evento sia imputabile ad un caso fortuito, si è ritenuto che il nesso causale debba essere negato non solo, come è ovvio, in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per se prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ma anche nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile - c.d. fortuito incidentale (... _OMISSIS_ ... dipendente dalla condotta colpevole della vittima» [3].

Tale pronuncia, nella sua chiarezza, impone di proseguire nell’analisi degli elementi già anticipati supra, riportati dalla sentenza appena richiamata.