Le strade private

In contrapposizione con le strade pubbliche, possono essere definite private quelle strade di proprietà di soggetti diversi dagli enti pubblici territoriali.

Due tesi diverse su questa nozione. La prima (BENVENUTI), molto autorevole, sostiene che, secondo il vecchio codice civile e la legge sui lavori pubblici del 1865, i privati non potevano essere proprietari di strade aventi i requisiti contemplati nell’art. 16, relativi alle strade comunali. Con il codice del 1942 il regime giuridico delle strade sarebbe cambiato e con il criterio dell’appartenenza del suolo, questa tesi ammette la possibilità dell’esistenza di strade private soggette a pubblico transito anche all’interno degli abitati.

Un altro autore (MAGGI), riferendosi agli artt. 824 e 822 c.2, ribalta la teorie sopra esposta, ritenendo anche che la legge del 1958 comporta un ritorno al sistema del 1865 ed è inammissibile l’esistenza di strade private, ... _OMISSIS_ ...pubblico, all’interno degli abitati e il Comune ha l’obbligo giuridico di classificarle tra le vie comunali, ancora prima di acquistarne la proprietà. Questa tesi non è stata accolta in quanto la classificazione delle strade private fra le comunali non è sufficiente ma è necessaria l’acquisizione della proprietà del suolo da parte del Comune[1].

In conclusione, le strade private vere e proprie possono essere ritenute quelle che vengono utilizzate da un numero ben definito e circoscritto di utenti per fini meramente privati: questa ipotesi si verifica in pratica solo per le strade senza uscita o per le strade all’interno di una lottizzazione privata.

Una strada di origine privata può quindi trasformarsi in pubblica solo quando ne muti la destinazione e quindi venga destinata ad uso pubblico, inteso questo come collettività e previa acquisizione da parte della p.a.

In genere, le strade private sono costru... _OMISSIS_ ...e di edificazioni e sono, poi, donate o vendute al Comune, il quale (una volta assunte o acquistate) le classifica tra le strade comunali, osservando la procedura prescritta dall’art. 8 della legge 126 del 1958. I proprietari privati, spesso, aprono la loro strada al pubblico transito senza preoccuparsi di trasferirla formalmente al Comune: da qui nasce una situazione analoga a quella delle strade vicinali di uso pubblico, ma con le caratteristiche di cui all’art. 825 c.c., che riconosce l’esistenza di particolari diritti demaniali su beni privati e che possono essere acquistati dall’ente pubblico, per uso immemorabile[2].

Per poter considerare una strada privata assoggettata ad uso pubblico non basta che essa sia adibita al transito da parte di persone diverse dal proprietario e che essa possa servire da collegamento con una via pubblica, ma è necessario che la stessa venga posta al servizio di una comunità di persone, anche se org... _OMISSIS_ ...e pubblico territoriale, si presenti come una collettività di individui considerati uti cives e non uti singuli e quindi titolari di un interesse di carattere generale[3].