Conseguenze operative della sentenza CCost 181/2011

squo;è noto, tra gli elaborati del progetto definitivo dell’opera pubblica vi è il piano particellare di esproprio, il quale deve contenere la previsione di stima, ditta per ditta, dell’indennità di esproprio, così come stabilisce l’art. 31.3 del dPR 207/2010 (già art. 33 del dPR 554/1999): «Per ogni ditta va inoltre indicata l’indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo.»

Il VAM ha rivestito finora una grande utilità pratica, agevolando la redazione dei piani particellari di esproprio, in ispecie ove contenenti espropri massivi di centinaia di ditte, mediante l’applicazione pedissequa e indiscriminata dei valori tabellari, senza indagini sul reale valore dei beni, spesso (e volentieri) facendo addirittura ricorso alle colture allibrate in catasto anziché a quelle effettivamente praticate, assai più scomode da reperire dovendosi all’u... _OMISSIS_ ... campagna gli stati di consistenza.

Indubbiamente il venir meno dei VAM avrà ora ripercussioni profonde sulle procedure, rispetto a come si erano abituate le amministrazioni, costringendo fin dalla fase progettuale a reperire senza scorciatoie, ditta per ditta, il più probabile valore agricolo dei singoli terreni espropriati, mediante appropriate analisi e procedure estimative, come del resto avviene senza drammi nelle altre nazioni (anche in quelle che fanno molte più opere pubbliche di noi), e come avveniva in Italia sotto il sistema della legge fondamentale 2359 del 1865 prima della legge casa 865/1971[1].

Questo significa che, dovendo le stime dei valori di mercato essere poste alla base non solo dei piani particellari ma anche e soprattutto delle determinazioni delle indennità provvisorie firmate dal dirigente dell’ufficio espropriazioni, non può più essere procrastinato un efficace coordinamento tra uffici progettazione e uffici ... _OMISSIS_ ... così come non può essere evitata un’adeguata professionalizzazione e un potenziamento di questi ultimi, spettando ad essi, in definitiva, il controllo delle quantificazioni.

Quel che è certo, è che la Corte Costituzionale sta dicendo forte e chiaro che non è più ammissibile esimersi dalla valutazione del reale valore del bene, se si vuole rispettare la convenzione europea dei diritti dell’uomo, entrata di prepotenza nel nostro ordinamento, e che in materia indennitaria si esprime nel seguente semplice principio: per espropriare un bene occorre indennizzarlo per quello che effettivamente vale.