Le tematiche esposte e affrontate in questa indagine sono di natura estremamente complessa e delicata e, pertanto, lo scopo di questo lavoro non era certo quello, peraltro del tutto velleitario, di «dissipare ogni dubbio in materia di litisconsorzio necessario».
Anzi, si ritiene che finalità dello studio di un certo argomento sia proprio quella di «far sorgere i dubbi» e, dunque, problematizzare costantemente la situazione concreta.
Ebbene, si era partiti dall'art. 14, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La domanda fondamentale che l'interprete è tenuto a porsi nell'affrontare la disamina di tale norma è se essa costituisca o meno una c.d. «fattispecie in bianco», come pacificamente si ritiene per l'art. 102 c.p.c..
A tal proposito, l'opinione di chi scrive è che, mediante la tecnica della comparazione, sia possibile constatare la sussistenza di una certa sinonimia tra le due disposizioni. |...
_OMISSIS_ ...Tuttavia appare possibile operare qualche distinguo: l'art. 102, c. 1, c.p.c., recitando «Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo», si pone certamente come norma assolutamente generale e astratta e priva di contenuto.
Spetta, dunque, all'interprete attribuire significato e definire i limiti all'operatività di questa prescrizione. Per quel che riguarda l'art. 14, c. 1, d. lgs. n. 546/1992, che recita «Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi», si può ritenere che il legislatore abbia individuato alcuni elementi che impongono di operare una interpretazione in senso restrittivo.
Qui, difatti, non si parla di pronuncia da rendersi in confronto di più parti, bensì di inscindibi...
_OMISSIS_ ...to del ricorso.
Non si vuol certamente negare che pure questa disposizione necessiti di essere interpretata e definita onde poter operare.
E non si vuol nemmeno negare che per questa parte di dettato legislativo possa parlarsi di «norma in bianco».
Quel che si intende sottolineare è, invece, che il legislatore ha voluto indicare i limiti entro i quali è possibile attuare un litisconsorzio necessario: mentre nel codice di procedura civile si fa riferimento alla pronuncia da rendere in seguito a un processo, il quale può avere ad oggetto una serie infinita di questioni e non per forza queste devono essere inscindibilmente legate tra loro (si consideri il litisconsorzio contra tenoris rationem che si instaura, previa esplicitazione normativa, per mere ragioni di opportunità), nel diritto tributario può aversi un processo necessariamente plurisoggettivo se e solo se l'oggetto del ricorso riguardi inscindibilmente pi...
_OMISSIS_ ...LF|
In altre parole, vi è una differenza tra le due disposizioni, che potrebbe apparire meramente terminologica, ma che in realtà lascia spazio alla tesi per cui l'art. 14 citato vada interpretato in modo restrittivo: la norma processual-civilistica pone come condizione principale la pronuncia della decisione nei confronti di più parti; se si verifica questa ipotesi allora tutti questi soggetti debbono partecipare al giudizio.
La disposizione speciale, invece, pone come premessa maggiore l'inscindibilità dell'oggetto del ricorso, dal quale deriva la necessaria presenza nel giudizio di tutti coloro i quali da tale inscindibilità sono investiti; la sanzione (cioè la conclusione del sillogismo) è che la controversia si debba decidere in confronto solo di quei litisconsorti.
Insomma, probabilmente la soluzione migliore sarebbe quella di ritenere che l'art. 14, d. lgs. n. 546/1992, presenti una sua autonomia concettuale, tuttavia, se s...
_OMISSIS_ ...potesse immaginare un rapporto tra le due disposizioni, probabilmente sarebbe sostenibile che il litisconsorzio necessario nel processo tributario sia una species del genus litisconsorzio necessario così come disciplinato e previsto dalla normativa di diritto processuale civile.
Orbene, alla luce della peculiare natura del rito tributario (che, si rammenta, si caratterizza per essere un processo di impugnazione di atti autoritativi, ancorché questa tesi non sia del tutto pacifica), può convenirsi con chi ha accolto favorevolmente l'introduzione nel d. lgs. n. 546/1992 dell'istituto del litisconsorzio necessario, ma bisogna anche avere riguardo al fatto che tale disposizione ha un ambito di operatività molto limitato. Come rilevato anche in precedenza, si tratta, quindi, di enucleare il significato del sintagma «se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti».
Come è stato sostenuto in precedenza , non s...
_OMISSIS_ ...bile l'interpretazione fornita dalla Cassazione su questo tema. Da quanto emerge dalla lettura dell'art. 18, d. lgs. n. 546/1992, pare assai più persuasiva e fondata la tesi per cui oggetto del ricorso sia l'annullamento del provvedimento amministrativo impugnato.
Pertanto l'art. 14, d. lgs. n. 546/1992, potrebbe anche leggersi nel seguente modo: «Se l'annullamento di uno degli atti indicati dall'art. 19 riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi».
Resta, dunque, da analizzare la nozione di inscindibilità.
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, si ritiene che tra le varie interpretazioni date, una in particolare risulti essere marcatamente utile e convincente: per individuare tale concetto «occorre riferirsi non all'art. 331 c.p.c, ma alla nozione di atto inscindibile elaborata...
_OMISSIS_ ...udenza amministrativa.
La formula della «inscindibilità», proviene infatti dal processo amministrativo, ove viene utilizzata quando sono impugnati atti amministrativi generali (ad esempio: piano regolatore, programma di fabbricazione, atti concorsuali, ecc.); poiché tali atti sono ad effetti inscindibili, si ritiene che debba partecipare al giudizio, insieme con l'autorità che ha emanato l'atto, anche un controinteressato (dato che gli effetti della sentenza non possono non riguardare tutti i soggetti interessati).
E si ritiene che l'efficacia soggettiva della decisione che, secondo un principio a carattere generale, si estrinseca fra le parti in causa, acquista invece efficacia erga omnes in alcune ipotesi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo».
Se, da un lato, tale ricostruzione ermeneutica sembra essere piuttosto interessante in quanto consente, a parere di ch...
_OMISSIS_ ...ntenere salva una certa autonomia concettuale dell'istituto del litisconsorzio necessario di natura tributaria, svincolandolo dalle interpretazioni di matrice civilistica, dall'altro non si esime però da una considerazione: è necessario determinare i criteri necessari per stabilire quali atti del procedimento tributario possano essere assimilati ad atti amministrativi generali o a contenuto normativo.
E, dunque, prendendo le mosse da una siffatta definizione di inscindibilità, può ritenersi condivisibile il risultato cui è giunta la Cassazione nelle sentenze analizzate in questo scritto?
Premesso che la parte meno convincente delle decisioni qua esaminate risulta essere non già la soluzione adottata dal Collegio, bensì l'iter argomentativo e motivazionale seguito per giustificare tali decisioni e premesso che si è ben consapevoli dei rilevanti problemi che un istituto, quale quello del litisconsorzio necessario, fa scaturire all'int...
_OMISSIS_ ...so tributario, si ritiene comunque che tale risultato possa essere considerato, quanto meno come il male minore .
Nell'ultima delle pronunce analizzate, in effetti, non è possibile negare che sussista un certo legame tra l'accertamento effettuato in capo alla società (ai fini i.lo.r.) e i singoli accertamenti effettuati in capo ai soci (ai fini i.r.pe.f. o i.re.s.): vi è una base imponibile comune.
Laddove si vada a modificare quella base imponibile nei confronti della società o di un socio, giocoforza gli effetti si riverberano anche sugli altri accertamenti.
Vero, però, che l'obbligazione posta in capo ai soci è di tipo parziario e, come già ricordato, tale istituto dà luogo a un litisconsorzio facoltativo e mai necessario. In conclusione, quindi, per le fattispecie analoghe a quella risolta nel 2008, probabilmente la soluzione migliore è quella prospettata da un'Autorevole dottrina, secondo la quale «A parte qualc...
_OMISSIS_ ...anza di un benefico ritorno alla «giurisprudenza degli interessi», non resta, sul piano legislativo, che una soluzione gordiana: sopprime l'art. 5 del TUIR e l'art. 40, secondo c., del d.P.R. n. 600/1973. Sperando che, nel frattempo, non escano fuori nuovi mostri litisconsortile, magari propter (?) opportunitatem».