Verso un nuovo volto del processo tributario?

È giunto il momento, dunque, di entrare in medias res. L'evoluzione giurisprudenziale, intrapresa dal Giudice posto all'apice dell'ordinamento giuridico italiano, viene suggellata con la sentenza parafrasata nel terzo paragrafo e poi, come vaticinato anche da autorevole dottrina, confermata a cascata da una serie di sentenze conformi che ad essa si richiamano.

Il panorama che si staglia agli occhi del giurista, dunque, è quello per cui in presenza di un avviso di accertamento unitario notificato alla società di persone e ai soci, la vertenza sulla legittimità di tale atto va radicata, innanzi al giudice tributario, mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti (società e soci): tutto questo si giustifica, fondamentalmente, alla luce del «miraggio dell'unità logica del giudizio», che secondo la Cassazione «come si impone a livello sostanziale, deve garantirsi anche sul piano processuale»; ciò implica, però, uno stravolgimento della... _OMISSIS_ ...cesso tributario, poiché lo si «astrae dal suo limpido inquadramento in termini di annullamento di provvedimenti normativamente predeterminati in ragione di un loro specifico oggetto, disperdendosi, invece, nella ricerca di sottostanti rapporti o fors'anche, ormai più, neppure di quelli».

D'altronde, la problematica sottesa all'accertamento unitario e le conseguenze che esso implica sul piano processuale, laddove i vari giudizi vengano autonomamente radicati, sono state criticamente analizzate da parte di dottrina e giurisprudenza: in sintesi non si ritiene plausibile che la contestazione di avvisi di accertamento (connotati dall'unitarietà in quanto aventi la medesima base imponibile), laddove avvenga mediante un'autonoma instaurazione dei relativi giudizi, dia luogo a esiti contrastanti e quindi ad una diversa determinazione dell'imponibile (che, invece, dovrebbe essere uguale per tutti).

Al fine di evitare il conflitto logico... _OMISSIS_ ... la prassi ha fatto ricorso all'«uso (e talora l'abuso)» di una serie di strumenti, sui quali il Collegio ha avuto modo di soffermarsi nella sentenza n. 14815 del 2008.

In primo luogo la Cassazione si preoccupa di superare l'orientamento che faceva ricorso alla sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c.: infatti Ella riconosce che è condizione ostativa all'applicazione della norma sulla sospensione necessaria del processo, la divergenza tra le parti dei vari contenziosi: detta diversità non consente alla sentenza resa nel processo ritenuto pregiudiziale di spiegare «l'efficacia (vincolante) propria del giudicato nei confronti dei soci che non abbiano partecipato (e non abbiano avuto la possibilità di partecipare) al relativo processo».

Così operando, secondo autorevole dottrina, la Corte si è conformata all'orientamento della Corte Costituzionale, che vede nella tutela del diritto di difesa il v... _OMISSIS_ ...e da tutelare.

Ma, a ben vedere, quella della pregiudizialità-dipendenza tra i due processi (ergo, l'operatività della sospensione necessaria) era tesi alquanto diffusa nella giurisprudenza tributaria , sebbene non del tutto pacifica: infatti, «anche chi ha ravvisato tra i due giudizi un vincolo di consequenzialità necessaria tra le questioni da affrontare, non ha mancato di rilevare che l'istituto della sospensione per pregiudizialità può operare soltanto là dove vi sia identità di parti, nei giudizi pendenti».

Peraltro la questione, che evidentemente non può qui essere compiutamente approfondita, trae le sue origini dal rapporto tra la norma che la normativa speciale sul processo tributario dedica alla sospensione del processo e la corrispettiva regula sancita nel Codice di rito civile.

Orbene, in virtù della prima disposizione citata, il giudice tributario è tenuto a sospendere il processo quando devono ess... _OMISSIS_ ...le questioni la cui cognizione è demandata ad un altro giudice; mentre, la disposizione del Codice di procedura civile, «più generale e meno stringente dell'art. 39 [d. lgs. n. 546/1992, n.d.r.]», prevede la sospensione quando, in un altro giudizio, si debba risolvere una controversia dal cui esito dipende la definizione della causa.

Il problema, quindi, è stabilire se l'art. 295 c.p.c. possa trovare applicazione analogica nel processo tributario.

L'argomentazione che si adduce a sostegno di questa tesi asside sul fatto che la normativa speciale disciplinante tale vicenda processuale avrebbe una rilevanza meramente «esterna»: in altri termini, essa disciplinerebbe solamente le ipotesi (tassativamente indicate) per le quali il giudizio tributario debba arrestarsi onde cedere il passo alla risoluzione di questioni che solamente un altro giudice ha il potere di definire; per contro, detta disposizione, nulla statuirebb... _OMISSIS_ ...lità di interrompere momentaneamente l'iter della causa concernente la materia fiscale e quindi sarebbe possibile che per quanto riguarda la rilevanza «interna», il processo tributario si possa sospendere ex art. 295 c.p.c..

La tesi, inizialmente sposata dalla giurisprudenza, è stata avversata in dottrina e la critica mossa può essere così sintetizzata: non è particolarmente significativo discorrere di «rapporti esterni« ed "interni" alla giurisdizione tributaria. Infatti siffatta distinzione risulta essere «apodittica perché priva di qualsiasi addentellato normativo« e, di conseguenza, finisce con l'avvilire il significato dello stesso art. 39, d. lgs. n. 546/1992: la norma sarebbe pleonastica, considerato il fatto che le fattispecie da essa prevista «sono quelle che tipicamente connotano la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c.».

La seconda questione che la Cassazione e... _OMISSIS_ ...a la motivazione per relationem. In riferimento a questo argomento le Sezioni Unite «ne limitano opportunamente l'impiego, ed anzi sostanzialmente lo negano» indicando in quali casi tale prassi sia legittima. Afferma la Corte che può svolgersi una motivazione per relationem allorquando: «a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti (ed abbia, quindi, un concreto ed attuale contenuto precettivo); b) riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata» . Da quanto affermato, dunque, consegue l'abnormità delle decisioni «che rinviano al contenuto di sentenze «future», come sottolinea la terza sentenza n. 14816/2008».

Il Giudice di legittimità, nella sentenza che qui si analizza, ha avuto modo di prendere posizione anche sull'istituto della riunione, che, come noto, è disciplinato nel d. ... _OMISSIS_ ...2, dall'art. 29.

Il giudizio unitario, da attuarsi mediante la riunione (o, come si dirà, mediante il litisconsorzio), viene giustificata dall'assunto in base al quale «il giudizio è unitario perché la lite è la stessa, riguardi essa l'ente o i soci o associati.

Vengono escluse solo le questioni che riguardino questi ultimi nella loro posizione soggettiva esclusiva, ad es., quando sia contestata la qualità di socio, o la quota di partecipazione, o la decadenza dal potere di notificare l'avviso di accertamento» ; quindi, eccezion fatta per le questioni testé esposte, il Collegio ritiene che la materia del contendere sia identica in tutti i giudizi, in quanto la base imponibile accertata dall'Amministrazione «non è duplice, ma è la stessa (quella dell'ente) che viene automaticamente ripartita sui soci o associati».

La Cassazione afferma che in forza di quanto disposto dall'art. 29 del d. lgs. n. 546/199... _OMISSIS_ ...possibile realizzare il vincolo del litisconsorzio necessario mediante la riunione dei ricorsi proposti separatamente (dalla società e dai singoli soci), salva, tuttavia, l'integrazione del contraddittorio «nei confronti dei soggetti che non hanno proposto ricorso, per scelta o per mancata notifica del relativo avviso di accertamento».

Invero questa parte della motivazione pronunciata dal Collegio è stata sottoposta a esame critico da parte della dottrina. Il punto di partenza è un confronto tra dati normativi. Il citato art. 29, d. lgs. n. 546/1992 mutua la sua disciplina dall'abrogato art. 34, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

L'attuale disposizione consente al presidente della sezione di provvedere alla riunione dei ricorsi identici o tra loro connessi.

Il testo della norma è generico e così dottrina e giurisprudenza sono giunte «ad affermare piena coincidenza dell'ambito applicativo della disposiz... _OMISSIS_ ... assegnato alla riunione, dall'abrogata normativa» . Inoltre, l'Autrice segnala che, diversamente da quanto richiesto dal Codice di procedura civile, nel processo tributario (fin dalla disciplina risalente al 1972), per l'applicazione dell'istituto della riunione dei processi, non era necessaria una connessione tra gli stessi fondata sulla causa petendi.

Come può evincersi dal testo della norma, l'abrogato art. 34, d.P.R. n. 636/1972, faceva riferimento alle nozioni di «identità di oggetto, di tributi, di soggetti od alla comunanza di questioni, ancorché relative a tributi diversi» che riguardassero una pluralità di giudizi.

Per l'Autrice il caso che qui ci occupa rientrerebbe nella figura di connessione per comunanza di questioni, in quanto si è in presenza di più «ricorsi promossi da soggetti distinti, avverso atti di accertamento differenti (e quindi con oggetti diversi), caratterizzati peraltro dalla esistenza... _OMISSIS_ ...ne comune, quella per l'appunto della determinazione del reddito complessivo della società».

L'operatività dell'istituto della riunione, però, incontra dei limiti: in primo luogo il presidente della sezione non è obbligato a disporre il simultaneus processus, in quanto la norma prevede una mera facoltà. In secondo luogo, non bisogna obliterare che nel processo tributario vige il principio dell'inderogabilità della competenza delle Commissioni .

Sebbene la Corte riconosca a chiare lettere che in ambito tributario esiste solo il criterio di riparto della competenza per territorio e che questo è inderogabile, non è sfuggito alla dottrina un passaggio piuttosto problematico della motivazione, ove si afferma: «Diverso è il caso della causa unica, erroneamente incardinala dinanzi a giudici diversi per singoli segmenti, che deve essere trattata necessariamente dinanzi ad un solo giudice.

In questo caso non si tratta di... _OMISSIS_ ...connesse, ma di ricomporre l'unicità della causa: la frammentazione processuale è l'effetto della patologica scomposizione della causa che deve essere ricomposta in un unico alveo processuale.

È il caso in cui i litisconsorti necessari abbiano iniziati percorsi processuali separati». In sintesi, volendo parafrasare chi ha contestato questo passaggio, accade che l'istituto della riunione finisce con lo svolgere una funzione «riparatrice» allo scopo di ricondurre all'interno di un unico processo una serie di controversie che pertengono, però ad una causa unica.

Questo passo della motivazione presenta elementi di pregnante criticità «non solo in relazione alla deroga di competenza a favore del giudice preventivamente adito (che è priva di qualsiasi addentellato normativo), ma anche alla asserita unitarietà della causa che la S.C. ravvisa nel caso di separata impugnazione di avviso di accertamento del reddito sociale e ... _OMISSIS_ ...ne, da parte - rispettivamente - di soci e società di persone, che dovrebbe dar vita sin dapprincipio ad un litisconsorzio necessario, o al più - ove tutti i consorti di lite abbiano autonomamente impugnato - ad una riunione obbligatoria dei ricorsi».

Orbene, per la Suprema Corte, in presenza di un accertamento unitario, i processi o si riuniscono obbligatoriamente oppure, se vi sono condizioni ostative alla riunione, si deve procedere all'integrazione del contraddittorio ex art. 14, d. lgs. n. 546 del 1992 , davanti al giudice preventivamente adito.