Un'altra possibile lettura della sentenza del 2007

Come si è cercato di illustrare, la sentenza del 2007 è stata accolta in dottrina in maniera assai controversa. Il dibattito si è incentrato soprattutto su un punto: la Cassazione ha introdotto il litisconsorzio necessario nelle obbligazioni solidali tributarie oppure no? E se sì, questa è stata una soluzione positiva?

Riassumendo brevemente le posizioni, gli autori, che si pongono in maniera critica nei confronti della Sentenza in esame, sottolineano come il litisconsorzio necessario non possa operare nell'ambito delle obbligazioni solidali. Questo perché:

1) l'obbligazione solidale non presenta, a livello sostanziale, le caratteristiche richieste per l'instaurazione di un processo necessariamente litisconsortile;

2) se si volesse accedere alla tesi per cui in questo caso si avrebbe un litisconsorzio propter opportunitatem, difetterebbe un'esplicita previsione normativa che lo preveda;

3) l'operatività d... _OMISSIS_ ...tuto pone problemi assai rilevanti per quel che concerne la notificazione degli atti impositivi;

4) una questione non segnalata prima, ma che appare essere di estrema rilevanza, è sottolineata da una parte della dottrina , la quale evidenzia come l'imposizione del litisconsorzio necessario nella controversia ove venga in gioco la solidarietà tributaria paritetica, finirebbe per ledere i principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione: in altri termini, sarebbe lesivo del diritto di difesa. Infatti, considerata la peculiare natura del processo tributario, e alla luce delle sostanziali che presidiano l'obbligazione tributaria, la questione evidenziata si risolve in due particolari profili: in primo luogo, se uno dei condebitori solidali non impugna l'accertamento e paga il quantum dovuto, determina la cessazione della materia del contendere per gli altri coobbligati che invece avevano instaurato un giudizio. E in questo modo si lede il loro diritto a... _OMISSIS_ ...pronuncia giurisdizionale sulla legittimità di quel provvedimento amministrativo. Per contro, il soggetto che non ha ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento, si vede evocato in una causa che, dal suo punto di vista, non lo riguarda affatto. Pur restando impregiudicata la possibilità di non costituirsi in giudizio perché, come illustrato nel capitolo precedente, è sufficiente che il litisconsorte pretermesso venga posto in condizione di integrare il contraddittorio, ma non per forza deve partecipare al processo, viene leso il suo diritto di difesa in quanto egli è posto nella condizione di dover scegliere tra entrare all'interno di quel gravame oppure subire gli effetti di una sentenza che si è formata senza il suo contributo.

5) Infine, se questo orientamento divenisse definitivo, si potrebbe porre un problema con riguardo a tutti quei processi (in casi similari a questo esaminato) che si siano conclusi in carenza di contraddittorio. È stato... _OMISSIS_ ...atti, che "numerosi procedimenti pendenti, instaurati e proseguiti senza coinvolgimento nel giudizio dei contraddittori qualificati come necessari secondo quanto previsto dalla sentenza, possano aver generato sentenze nulle, come tali esposte al rischio della relativa declaratoria, con la necessità di ricominciare ex novo il giudizio di primo grado" .

Dall'altro lato, è pur vero, però, che l'istituto del litisconsorzio necessario consente di affrontare in modo tendenzialmente risolutivo i problemi che ineriscono al rispetto dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva.

Ma, come si diceva, probabilmente è possibile analizzare da altra prospettiva il contenuto della sentenza. È questa una lettura più pacata, che consenta di vederla quasi come un monito al legislatore per sottolineare come in codesta materia un problema esiste. Ed è opportuno che sia risolto da quell'Istituzione deputata per natura ad operare scelte di valo... _OMISSIS_ ...LF| In dottrina ci sono stati alcuni autori che hanno fornito un'interpretazione della pronuncia in esame sostenendo che la Cassazione si sia prodigata più a risolvere un caso concreto che non ad attuare quella operazione nomofilattica che dovrebbe caratterizzare le pronunce delle Sezioni Unite.

Il primo degli autori citati sottolinea come dall'analisi del caso concreto emerga la preoccupazione della Corte di trovare una soluzione agli esiti contraddittori derivanti dalla mancata riunione dei processi.

Ed è proprio per rimediare ex post agli errori commessi dai giudici della Commissione tributaria regionale, che le Sezioni Unite hanno "fatto espresso richiamo al litisconsorzio necessario" . Tuttavia, segnala l'Autore, la Corte ha sviluppato «un'analisi che, se estrapolata dal contesto specifico in cui è sorta, si presta ad una indiscriminata estensione del campo di applicazione dell'istituto litisconsortile civilistico a... _OMISSIS_ ...processo tributario».

In sintesi si potrebbe valutare l'operato della Cassazione pensando che Essa abbia fatto ricorso all'istituto del litisconsorzio necessario nel processo tributario, al fine di «rimediare alla mancanza di una precisa disposizione in grado di imporre la riunione dei ricorso qualora contengano eccezioni relative alla posizione comune in cui versano tutti i soggetti obbligati».

Il problema sotteso a questa impostazione è che l'istituto della riunione nel processo civile ha natura facoltativa e non scatta un obbligo di riunione perché «l'ipotesi di cause inscindibili già è salvaguardata dal litisconsorzio, mentre negli altri casi riunire o meno è mera questione di opportunità» , ed inoltre risulta assai difficile (per non dire impossibile) riunire processi instaurati davanti a Commissioni tributarie territorialmente diverse.